Corte costituzionale

Ordinanza n. 35/1977

Altra decisione · depositata il 18/01/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice

penale, nel testo risultante dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n.

99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, promosso con ordinanza

emessa il 24 gennaio 1975 dal pretore di Silandro nel procedimento

penale a carico di Mall Jakob, iscritta al n. 221 del registro

ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 188 del 16 luglio 1975.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il pretore di Silandro con ordinanza, emessa il 24

gennaio 1975 nel ricorso di procedimento penale a carico di Mall Jakob,

ha sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale osservando

che detta norma, se ritenuta inapplicabile allorché la continuazione

si profili tra un reato giudicato ed altro da giudicare (ma commesso

prima del passaggio in giudicato della sentenza precedentemente emessa)

ed il primo sia meno grave, darebbe luogo a disparità di trattamento

non razionalmente giustificate tra diverse ipotesi di reato continuato;

che l'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che nell'ordinanza non si precisa se si sia o meno

verificato il passaggio in giudicato della prima sentenza e che

pertanto appare opportuno che il giudice a quo chiarisca tale

circostanza che viene indubbiamente ad incidere sulla rilevanza della

questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Silandro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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