Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/03/1988 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo

comma del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 settembre

1985 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di

Angelowski Peter, iscritta al n. 908 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza 5 settembre 1985 il Pretore di Velletri sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co.,

cod pen. in riferimento all'art. 3 Cost.

Sosteneva il Pretore nell'ordinanza l'impossibilità di infliggere

una pena unica, che abbia alla base quella da applicare per l'ipotesi

più grave aumentata ai sensi di legge, quando la continuazione si

verifichi fra reati puniti con pene non omogenee: e ciò perché

l'art. 1 del codice penale non consente di irrogare pene non previste

dalla legge, mentre sarebbe illegale l'inflizione di una pena unica

quale quella prevista per il reato più grave se, per gli altri reati

in concorso, sono previste pene di specie diversa.

Tutto ciò - ad avviso del Pretore - determinerebbe una grave ed

irrazionale situazione di disuguaglianza fra coloro che, commettendo

una serie di reati anche gravi, ma puniti con pene omogenee, possono

beneficiare del disposto di cui all'art. 81, secondo co., cod.pen., e

coloro che si vedono esclusi dal beneficio soltanto perché le pene,

fra due reati uniti dal vincolo della continuazione, sono di specie

diversa e debbono, perciò, essere applicate secondo i principi del

cumulo materiale.

Interveniva nel giudizio innanzi alla Corte il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato la quale, ricordando che la stessa questione era già stata

dichiarata non fondata da questa Corte, con sent. n. 34 del 1977,

chiedeva che la questione sollevata fosse ora dichiarata

manifestamente infondata. Considerato in diritto

1. - È esatto che questa Corte, con sent. 18 gennaio 1977 n. 34,

aveva ritenuto che non fosse applicabile il cumulo giuridico delle

pene, previsto a favore del reo dall'art. 81, secondo co., cod. pen.,

quando quelle comminate, per i reati commessi in esecuzione di un

unico disegno criminoso, non fossero omogenee alla pena base,

prevista per la violazione più grave.

Quella lontana sentenza, però, si riferiva ad una giurisprudenza

ordinaria in allora prevalente, consolidatasi - come la sentenza

stessa ricordava - "per effetto di due (allora) recentissime sentenze

delle Sezioni Unite penali". Si trattava di giurisprudenza che faceva

leva appunto su quel principio di legalità (art. 1 cod. pen.) che

l'ordinanza di rimessione ora richiama, definendolo di costituzione

materiale (in realtà, esso è costituzionalizzato nell'art. 25,

secondo co.; cfr. Corte Cost. sent. n. 15 del 1962). È proprio con

riguardo ad esso che l'ordinanza denunzia, infatti, la violazione

dell'art. 3 Cost. per coloro che incontrano nell'art. 1 cod. pen. un

ostacolo a fruire del beneficio del cumulo giuridico concesso

dall'art. 81, secondo co., cod. pen.

Ma l'evoluzione giurisprudenziale si è poi svolta, invece, in

senso del tutto opposto, anche se le stesse Sezioni Unite ribadivano

ancora, nella sent. 4 luglio 1983, che, pur dovendosi riconoscere una

più ampia sfera di applicazione dell'istituto, essa doveva restare,

comunque, "nell'ambito della medesima categoria di reati"; con ciò

escludendo la possibilità di continuazione fra delitti e

contravvenzioni (anche se dolose). Fu quello, però, il punto

d'arrivo della vecchia tesi. Infatti, la sent. Sezioni Unite penali

26 maggio 1984, risolvendo ulteriori contrasti, ricordava che fin dal

1981 la giurisprudenza aveva ben chiarito che pena legale non è

soltanto quella comminata dalle singole fattispecie penali. Lo è,

infatti, anche quella risultante dall'applicazione delle varie

disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio; perciò, la

pena unica progressiva, applicata come cumulo giuridico ex art. 81

cod. pen., è pena legale essa pure perché preveduta dalla legge.

2. - Ciò chiarito, non sussiste più oggi alcuna ragione di

principio per non dare integrale applicazione all'istituto della

continuazione, ed ai benefici che esso comporta in ordine alle

conseguenze sanzionatorie, quand'anche le pene, che si sarebbero

dovute irrogare per le singole violazioni, siano di specie diversa.

Non si tratta, infatti, di decidere sul piano teorico la maggiore

o minore gravità dell'una o dell'altra pena, ma soltanto di far

godere all'imputato, quale beneficio dipendente dall'istituto della

continuazione, una minore limitazione della libertà personale

rispetto a quella che gli deriverebbe dal cumulo materiale delle

pene.

Poco conta, perciò, che l'arresto sia sicuramente una pena

detentiva di specie meno grave di quella della reclusione. Per

l'imputato, però, che nella specie è accusato di furto di

automobile e guida senza patente in esecuzione di unico disegno

criminoso, è sicuramente beneficio ispirato al favor rei ottenere

una condanna che aumenti di qualche giorno la pena per il furto,

anziché vedersi sommata a questa la pena di altri tre mesi almeno di

arresto per la guida senza patente: e ciò anche se quel qualche

giorno in più si chiamerà reclusione, dato che ambo le specie

incidono con la stessa sofferenza nella privazione della libertà

personale.

3. - Il limite, semmai, è quello dell'ultima parte dell'art. 81

cod.pen; e perciò, comunque, il giudice dovrà sempre indicare la

pena che intenderebbe comminare per il reato concorrente se non

applicasse la continuazione: e ciò sia per il controllo in ordine al

detto limite, sia per l'eventualità che le singole pene,

nell'interesse del condannato, debbano riassumere la loro autonomia.

Del resto, quell'ultima sentenza delle Sezioni Unite penali ha

trovato poi largo seguito negli anni '85, '86 e '87 da parte delle

Sezioni singole della Corte di Cassazione, in guisa da doversi

ritenere trattarsi di giurisprudenza ormai largamente prevalente: e

questa Corte la condivide.

Non ha rilievo, infine, l'argomento che l'ordinanza propone sul

piano delle sanzioni sostitutive perché - per ormai pacifica

giurisprudenza anche di questa Corte (sent. n. 148 del 1984) - alla

pena prevista per il furto non sono applicabili sanzioni sostitutive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo co., cod. pen.,

sollevata dal Pretore di Velletri con ord. 5 settembre 1985, in

riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 17 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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