Corte costituzionale

Sentenza n. 9/1966

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/02/1966 · relatore Giuseppe Verzì

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e

terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3

marzo 1965 dal Pretore di Pesaro nel procedimento penale a carico di

Romoli Ranieri, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze 1965 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 10

luglio 1965.

Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione

del Giudice Giuseppe Verzì.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale contro Romoli Ranieri imputato di

quattro distinti reati di violazione degli obblighi di assistenza

familiare, il Pretore di Pesaro, con ordinanza del 3 marzo 1965, ha

sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione.

Premesso che, secondo la interpretazione giurisprudenziale

prevalente, sussiste reato continuato, ai sensi dell'art. 81, secondo e

terzo comma, del Codice penale, anche nel caso di concorso formale

omogeneo, cioè nel caso in cui con una sola azione ad effetto plurimo,

esecutiva di un medesimo disegno criminoso, viene violata

simultaneamente più volte la stessa disposizione di legge, l'ordinanza

osserva che tale pur autorevole interpretazione (da ritenere analogica

e non semplicemente estensiva) non può essere seguita in quanto: a) la

normativa dell'art. 81, secondo e terzo comma, rappresenta una

eccezione alle norme generali sul concorso di reati e sul cumulo delle

pene; b) l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse

al Codice civile, dispone che le leggi che fanno eccezione a regole

generali non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati;

c) l'art. 81, secondo e terzo comma, non può applicarsi se non quando

siano state poste in essere dal reo "più azioni od omissioni" con la

conseguenza che, mancando il presupposto di una pluralità di condotte,

la ipotizzabilità del reato continuato deve essere esclusa. Ma la

norma, se esattamente interpretata - osserva ancora l'ordinanza - è in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza

di tutti i cittadini davanti alla legge. Ed invero, il principio di

eguaglianza è violato ogni qualvolta la disparità di trattamento non

sia determinata da una situazione particolare di fronte alla quale il

legislatore abbia ritenuto di dover predisporre singolari e

differenziate discipline. E, nei confronti di chi abbia commesso una

pluralità di violazioni di una medesima norma con una sola azione od

omissione, la inapplicabilità della regolamentazione del reato

continuato realizza una disparità non riconducibile ragionevolmente ad

una siffatta situazione. L'ordinanza conclude rilevando che la evidente

ingiustizia della disparità di trattamento è riconosciuta

dall'elevato numero di sentenze che, per ovviare all'illogico ed iniquo

inconveniente, forzando il significato e l'interpretazione delle norme

sul reato continuato, hanno equiparato le due ipotesi assumendole

entrambe sotto la disciplina di tal reato.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 171 del 10

luglio 1965.

Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del

Presidente del Consiglio, onde la questione è stata discussa in camera

di consiglio. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 81, secondo

e terzo comma, del Codice penale - nella parte in cui concede un

trattamento favorevole a chi con più azioni od omissioni, e con lo

stesso disegno criminoso, viola più volte la medesima disposizione di

legge, ma esclude tale trattamento nel caso in cui la pluralità di

violazioni sia commessa con una sola azione od omissione - sarebbe in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza

di tutti i cittadini di fronte alla legge. La disparità di trattamento

non sarebbe, in tal caso, dettata da una situazione particolare di

fronte alla quale il legislatore possa ragionevolmente disporre una

diversa disciplina.

La questione non è fondata.

L'ordinanza riconosce che nella giurisprudenza è prevalente

l'opinione che il trattamento del reato continuato (art. 81, secondo

comma, del Codice penale) debba estendersi anche alla ipotesi in cui,

con una unica azione ad effetto plurimo siano prodotte più violazioni

simultanee della stessa disposizione di legge. Secondo questa

interpretazione, il fondamento e la ragione della disposizione che, con

una fictio juris, considera come reato unico (continuato) questa

pluralità di reati, risiedono nella unicità del disegno criminoso,

che attenua la responsabilità penale. Identica unità di disegno

criminoso è da riconoscersi per la ipotesi in cui una sola sia

l'azione od omissione, alla quale consegua una pluralità di beni

violati e quindi una pluralità di infrazioni giuridiche.

Nell'affermare inoltre che il reato continuato può essere commesso

anche con una sola azione od omissione, si aggiunge che l'art. 81 parla

di più azioni od omissioni, non nel senso che esse debbano

necessariamente essere plurime, ma piuttosto nel senso che possano

essere anche più di una.

Con siffatta interpretazione, le due ipotesi vengono equiparate

sotto il riflesso che, sussistendo una violazione plurima della stessa

disposizione di legge, non ha rilevanza - agli effetti dell'art. 81 del

Codice penale - che una o più siano le azioni o le omissioni. E le due

ipotesi vengono entrambe assunte sotto la disciplina del reato

continuato, in quanto nell'uno e nell'altro caso sussiste quella

unicità di disegno criminoso che ha indotto il legislatore a

considerare i vari reati legati fra di loro, fino ad essere puniti come

se fossero unico reato.

Orbene, la prevalente interpretazione, alla quale questa Corte

ritiene di aderire, esclude la Differenza di trattamento lamentata

dall'ordinanza e raggiunge altresì l'effetto di un armonico rapporto

di proporzione fra il reato commesso e la misura della pena.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, sollevata dal

Pretore di Pesaro, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con

ordinanza del 3 marzo 1965.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1966:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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