Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv, del

codice penale così come modificato dall'art. 8 del decreto legge 11

aprile 1974, n. 99, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1974 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Pinti Arnaldo, iscritta al n. 8 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 14 novembre 1975 dal tribunale di Pistoia

nel procedimento penale a carico di Bartoletti Guido, iscritta al n. 41

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65 del 10 marzo 1976;

3) ordinanza emessa il 17 maggio 1974 dal tribunale per i minorenni

di Catania nel procedimento penale a carico di Mannino Salvatore,

iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1976;

4) ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal tribunale di Rovereto

nel procedimento penale a carico di Salaro Lucillo ed altro, iscritta

al n. 28 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 66 del 9 marzo 1977;

5) ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dal pretore di Padova nel

procedimento penale a carico di Losacco Giovanna, iscritta al n. 319

del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 244 del 7 settembre 1977

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81 codice penale, nel nuovo testo risultante

dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella

legge 7 giugno 1974, n. 220, (per il quale è punito con la pena che

dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al

triplo "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo

disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni

della stessa o di diverse disposizioni di legge), deducendosi che la

norma denunziata:

a) se interpretata nel senso che essa non sarebbe applicabile

quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie diversa,

darebbe luogo ad ingiustificate disparità di trattamento tra l'ipotesi

considerata e quella in cui la continuazione si pone tra reati puniti

con pene della stessa specie (ordinanze nn. 8 del 1975, 28 e 319 del

1977);

b) se interpretata invece nel senso che essa sarebbe applicabile

anche quando i reati sono puniti con pene eterogenee determinerebbe

ingiustificate disuguaglianze di trattamento (tra l'autore di una

contravvenzione che abbia commesso uno o più delitti e chi debba

rispondere invece soltanto del reato contravvenzionale) e

contrasterebbe, inoltre, con il principio di legalità della pena, in

quanto comporterebbe l'irrogazione di una sanzione qualitativamente

diversa da quella originariamente prevista per i singoli reati

(ordinanze nn. 41 e 46 del 1976);

che nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 8 del 1975, 41 e 46

del 1976 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che le questioni siano dichiarate non fondate.

Che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto

questioni identiche o strettamente connesse.

Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe

sono identiche a quelle dichiarate non fondate, da questa Corte, con la

sentenza n. 34 del 1977;

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono

addotti motivi che possano indurre la Corte a mutare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 81 del codice penale (nel nuovo testo

risultante dall'art. 8 del decreto legge 11 aprile 1974, n. 99,

convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) sollevate, in riferimento

agli artt. 3 e 25 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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