Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio

decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento

del Tribunale per i minorenni), promosso con ordinanza emessa il 2

giugno 1988 dal Pretore di Ispica nel procedimento penale a carico di

Matarazzo Pietro, iscritta al n. 53 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Ispica, con ordinanza 2 giugno 1988

(pervenuta alla Corte il 25 gennaio 1989), sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni), in riferimento agli articoli 3, 24 e 25 della

Costituzione, in quanto non prevede la possibilità di applicare la

norma di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale nell'ipotesi

di reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore età;

che, nella specie, si trattava di due reati di furto semplice

commessi dalla stessa persona, l'uno nella notte fra il 10 e l'11

giugno 1986 e l'altro nella notte fra il 2 ed il 3 settembre dello

stesso anno, e sempre nel territorio di Ispica;

che l'imputato, tra l'uno e l'altro episodio, aveva raggiunto la

maggiore età, sicché gli atti relativi al primo furto furono

trasmessi per competenza al Tribunale minorile di Catania;

che, a seguito di ciò, il Pretore, ritenuto che i due reati

commessi sono uniti dal vincolo della continuazione, osserva che

egli, a causa della competenza del giudice minorile per uno dei

reati, si trova nell'impossibilità di applicare il disposto di cui

all'art. 81, secondo comma, codice penale, anche perché afferma che,

nonostante il tempo trascorso, per nessuno dei due reati si è

formato il giudicato;

che, peraltro, secondo il Pretore, non trattandosi di ipotesi di

pregiudizialità, non sarebbe applicabile la norma di cui all'art. 18

del codice di procedura penale, giacché egli non condivide il più

recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione che ne

ammette, invece, l'applicabilità anche per l'ipotesi di semplice e

generica dipendenza fra i due processi;

che, d'altra parte, il Pretore nemmeno ritiene di potersi

avvalere del disposto di cui all'art. 432, primo comma, codice di

procedura penale, "stante la decorrenza dei termini prescrizionali",

ed esclude che la continuazione possa essere ritenuta in sede di

legittimità in ordine all'eventuale giudicato che fosse frattanto

intervenuto su di uno dei processi, in quanto la Corte di Cassazione

dovrebbe estendere la particolare giurisdizione di merito, prevista

nell'art. 538, ultimo comma, codice di procedura penale, a fatti

accertati in sentenza diversa da quella impugnata;

che, infine, nemmeno è possibile aderire - come pure ha

indicato la Corte di Cassazione - al riconoscimento, in tal caso,

della competenza del giudice non specializzato su ambo i reati

perché, successivamente a quell'indicazione, questa Corte, con

sentenza 15 luglio 1983, n. 222, ha giudicato essere funzionale la

competenza del giudice minorile, e perciò inderogabile;

che, per tutto ciò, vengono a risultare violati i prametri

indicati, quanto all'art. 3 della Costituzione, perché colui che

viene a trovarsi nella situazione denunziata riceve ingiustificato

trattamanto deteriore rispetto a colui che ha commesso ambo i reati

nell'una o nell'altra età o che, comunque, ha la fortuna di vedere

passare in giudicato una delle due condanne prima che si esaurisca la

fase di merito; e quanto ai parametri di cui agli artt. 24 e 25 della

Costituzione, perché l'imputato non può esercitare un integrale

diritto di difesa, e viene per giunta sottratto al giudice naturale,

il solo competente a decidere sull'applicabilità della

continuazione;

che nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità della sollevata

questione, perché il giudice a quo, a fronte delle ipotizzabili più

soluzioni, non avrebbe indicato quella che ritiene costituzionalmente

obbligata, secondo il costante indirizzo di questa Corte, e comunque

perché allo stato la questione sarebbe irrilevante;

che, peraltro, la questione sarebbe ad ogni modo infondata

perché, quand'anche fosse vero che la Corte di Cassazione non possa

estendere la sua eccezionale valutazione di merito sulla sentenza

passata in giudicato, ben può rinviare, però, al giudice di merito

affinché decida sull'applicabilità della continuazione;

Considerato che non può dirsi, in verità, che il giudice di

merito non abbia indicato la soluzione che ritiene costituzionalmente

obbligata, giacché egli ha invece richiesto la declaratoria

d'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge sul Tribunale

dei minorenni (regio decreto-legge n. 1404 del 1934) ritenendo

contrario ai parametri dedotti che quella disposizione non preveda la

competenza unica del giudice minorile, anche per i reati commessi

dall'imputato in età maggiore, quando debba farsi luogo

all'applicazione del disposto di cui all'art. 81, secondo comma,

codice penale, anche in relazione a reati commessi durante l'età

minore;

che, peraltro, a parte il dubbio che una siffatta disposizione

dovesse essere necessariamente ricompresa nella norma impugnata, ben

potendo il legislatore provvedere più opportunamente in separata

sede come espressa ipotesi di competenza per connessione, la

questione appare piuttosto viziata per irrilevanza;

che, infatti, il Pretore, ricevuto il rapporto della polizia

giudiziaria nel settembre 1986, e dopo avere atteso ben due anni

prima di prendere in esame la situazione e sollevare la questione, ed

ulteriori otto mesi circa prima di farla pervenire a questa Corte

dopo la pronunzia dell'ordinanza, osserva poi che non può avvalersi

del disposto di cui all'art. 432 codice procedura penale "stante la

decorrenza dei termini prescrizionali";

che, invece, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 n.

4 e 160, secondo comma, codice penale, la prescrizione per il delitto

di furto semplice - ove sia intervenuto, come nella specie, un

qualsiasi atto interruttivo (mandato di comparizione, decreto di

citazione a giudizio etc...) - si compie in anni 7 e mesi sei, in

guisa che il reato sottoposto all'esame del Pretore va ad estinguersi

soltanto nel marzo del 1994, per cui è secondo l'id quod plerumque

accidit che frattanto possa aversi sentenza del Tribunale minorile

passata in giudicato (né la legge vieta che fra i due giudici

competenti possa esservi un'intesa in proposito);

che, d'altra parte, nemmeno è vero che la difesa non possa

essere correttamente e integralmente espletata, perché, anzi,

proprio da un diligente e piuttosto ovvio suo espletamento dipende la

possibilità di far pervenire ambo i procedimenti in sede di

legittimità, in modo che la Corte di Cassazione possa valutare senza

problemi la situazione di ambo i reati e decidere se ricorra

l'ipotesi di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale;

che, perciò, allo stato, non essendo in alcun modo pregiudicati

i diritti dell'imputato ad ottenere nel corso del giudizio il

riconoscimento della continuazione fra i due reati, non sussiste

nemmeno l'assoluta necessità di dichiarare l'illegittimità della

norma denunziata, indipendentemente per ora dal problema della sua

esatta indicazione e da quello dei poteri della Corte in relazione ai

poteri discrezionali del legislatore;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, del regio decreto-legge 20

luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del Tribunale per i

minorenni), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

sollevata dal Pretore di Ispica con ordinanza 2 giugno 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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