Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 81,

primo e secondo comma, del codice penale, nel testo risultante

dall'art. 8 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7

giugno 1974, n. 220, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 maggio 1974 dal pretore di Codigoro nel

procedimento penale a carico di Freguglia Bassano, iscritta al n. 323

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 13 novembre 1974 dal pretore di Ottaviano

nel procedimento penale a carico di Giuliano Giuseppe, iscritta al n.

521 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.28 del 29 gennaio 1975;

3) ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal pretore di Castelnuovo

di Garfagnana nel procedimento penale a carico di Rossi Carlo, iscritta

al n. 64 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;

4) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal pretore di Vittorio

Veneto nel procedimento penale a carico di Casagrande Mario ed altri,

iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 25 giugno 1975;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza 10 maggio 1974 nel corso di procedimento penale

a carico di un imputato di tre reati contravvenzionali, uno dei quali

puniti con l'arresto e due con l'ammenda, il pretore di Codigoro,

premesso che nella fattispecie risultava realizzata l'ipotesi prevista

dal primo comma dell'art. 81 del codice penale (concorso formale dei

reati), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

suddetto articolo 81 c.p. (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del

decreto legge 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno

1974, n. 220), in riferimento agli artt. 13 e 25, comma secondo, Cost.

(principio di legalità della pena) assumendo che il ricorso allo

speciale criterio di determinazione della pena contenuto in detta

norma, quando i reati concorrenti sono puniti con pene di specie

diversa, comporterebbe l'irrogazione di una pena complessiva

qualitativamente diversa (nei limiti dell'aumento) rispetto a quelle

prestabilite dalle singole norme incriminatrici. Se poi l'art. 81 fosse

interpretato nel senso che esso non sia applicabile quando i reati

concorrenti vengono puniti con pene eterogenee, sarebbe allora non

infondato il dubbio, sempre secondo il giudice a quo, di un suo

contrasto con l'art. 3 Cost. poiché creerebbe disparità di

trattamento, non razionalmente giustificate, tra singole ipotesi di

concorso formale di reati a seconda che i reati concorrenti siano

puniti con pene identiche o diverse.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate. Ciò

osservando che l'applicabilità della nuova disciplina va esclusa

allorché i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee.

L'asserito contrasto con il principio di legalità delle pene non

sarebbe pertanto neppure configurabile ma dovrebbe negarsi, altresì,

che la mancata applicazione dell'art. 81 c.p. nell'ipotesi considerata

possa determinare disparità di trattamento non razionalmente

giustificate, in violazione dell'art. 3 Cost., poiché la situazione di

colui che ha commesso due o più reati puniti con pene eterogenee

sarebbe diversa da quella di colui che ha invece commesso reati tutti

puniti con pene identiche.

2. - Il pretore di Castelnuovo di Garfagnana, con ordinanza 27

novembre 1974 nel corso di procedimento penale a carico di imputato di

un delitto punito con la reclusione e di una contravvenzione punita

alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, ha sollevato

a sua volta questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.,

in riferimento all'art. 3 Cost., osservando che l'applicazione della

predetta norma nel caso di concorso formale tra un delitto ed una

contravvenzione puniti, rispettivamente, con la reclusione e l'ammenda,

comporterebbe l'irrogazione di una pena complessiva di specie più

grave di quella che potrebbe essere inflitta nell'ipotesi di concorso

materiale tra gli stessi reati, considerata dal legislatore di maggiore

gravità.

Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato che, ribadendo quanto già dedotto nella difesa relativa

all'ordinanza del pretore di Codigoro, osserva che quando i reati

concorrenti sono puniti con pene diverse la nuova disciplina del

concorso formale non è applicabile e che, quindi, non viene a

determinarsi alcuna disparità di trattamento tra tale ipotesi

criminosa e il concorso materiale dei reati.

3. - Con ordinanza 4 febbraio 1975 nel corso di procedimento penale

a carico di tre imputati di concorso in una contravvenzione punita

congiuntamente con le pene dell'arresto e dell'ammenda ed il primo,

inoltre, di delitto punito con la multa il pretore di Vittorio Veneto

ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 c.p.

in riferimento all'art. 3 Cost., osservando che l'applicabilità di

detta norma nell'ultima ipotesi considerata, comportando l'assorbimento

della pena detentiva comminata per il reato contravvenzionale in quella

pecuniaria della multa stabilita per il delitto, finirebbe per

riservare all'imputato colpevole dei due reati un trattamento più

favorevole di quello cui è assoggettato chi ha commesso il solo reato

contravvenzionale.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sulla base delle

stesse argomentazioni svolte nelle difese relative ai giudizi promossi

con le ordinanze dei pretori di Codigoro e di Castelnuovo di Garfagnana

che sopra si sono richiamate.

4. - Con ordinanza emessa il 13 novembre 1974 nel corso di

procedimento penale a carico di un imputato di un delitto punito con la

reclusione e di due contravvenzioni punite con l'arresto il pretore di

Ottaviano, premesso che i predetti reati erano stati tutti commessi in

esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ha sollevato - in

riferimento all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale

del già citato art. 81 c.p. osservando che la sua applicazione nelle

ipotesi in cui i reati sono puniti con pene di specie diversa

determinerebbe disparità di trattamento non razionalmente giustificate

tra persone colpevoli degli stessi reati a seconda che rispetto ad essi

sia o meno ipotizzabile la continuazione.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per manifesta

irrilevanza, o comunque infondata posto che la norma denunciata non è

applicabile allorché i reati concorrenti sono puniti con pene di

specie diversa.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 1976 la difesa dello Stato

insisteva per l'accoglimento delle proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe hanno riferimento a questioni

analoghe o, comunque, connesse onde i relativi giudizi possono essere

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Secondo il nuovo testo dell'art. 81 del codice penale

attualmente vigente (introdotto con l'art. 8 del decreto-legge 11

aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) "

punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più

grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione

viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni

della medesima disposizione di legge".

"Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni

esecutive di un medesimo disegno criminoso commette anche in tempi

diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di

legge".

Nel terzo comma si precisa - infine - che nei casi previsti dallo

stesso articolo "La pena non può essere superiore a quella che sarebbe

applicabile a norma degli articoli precedenti" (e cioè degli artt. 71

e seguenti).

La disposizione apporta, come è noto, innovazioni sostanziali alla

disciplina dell'originario testo del codice penale, per la quale in

caso di concorso formale di reati l'autore di essi era punito secondo

il sistema del cumulo materiale delle pene, anziché secondo quello

più favorevole del cumulo giuridico, mentre l'applicazione di

quest'ultimo sistema al reato continuato era subordinata alla

circostanza che le violazioni avessero riferimento alla stessa

disposizione di legge.

Ne consegue che la omogeneità normalmente ricorrente delle pene da

cumulare non comportava gravi problemi interpretativi ed applicativi, a

differenza di quanto accade con la nuova normativa per la difficoltà

di procedere alla determinazione della pena complessiva in base al

disposto dell'art. 81 allorché i reati concorrenti siano puniti con

pene fra loro diverse per genere o per specie. E, cioè, reclusione e

arresto, quali pene detentive temporanee, e multa e ammenda quali pene

pecuniarie.

3. - Le questioni sollevate in via principale da una delle

ordinanze e quelle sollevate nelle altre tre presuppongono tutte, in

riferimento alle singole fattispecie, l'applicabilità di una pena

complessiva ai sensi del suddetto testo.

Come si è accennato in narrativa, nell'ordinanza n. 323/1974 il

pretore di Codigoro prospetta in via principale il dubbio che il

ricorso allo speciale criterio di determinazione della pena previsto

dal vigente art. 81 c.p. implicherebbe, nella fattispecie sottoposta al

suo esame (caratterizzata dal concorso formale di reati

contravvenzionali, uno dei quali punito con l'arresto e due puniti con

l'ammenda), contrasto con il principio di legalità della pena, di cui

agli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., traducendosi nell'irrogazione

di una pena detentiva nuova (nei limiti dell'aumento da apportarsi alla

pena dell'arresto) rispetto a quelle originariamente previste dalle

singole norme incriminatrici.

Secondo il pretore di Castelnuovo di Garfagnana (ord. n.64 del

1975) e quello di Vittorio Veneto (ord. n. 173 del 1975) il nuovo testo

dell'art. 81 c.p. violerebbe il principio di uguaglianza di cui

all'art. 3 Cost., in quanto:

a) nel caso di concorso tra delitto punito con la reclusione e

contravvenzione punita con l'ammenda, la norma, comportando la

sostituzione della pena pecuniaria con un aumento della più grave pena

detentiva, riserverebbe irrazionalmente al concorso formale un

trattamento sanzionatorio più sfavorevole di quello previsto per il

concorso materiale tra gli stessi reati (punito mediante ricorso al

criterio del cumulo materiale delle pene) e ciò quantunque il concorso

materiale dei reati sia considerato, dal legislatore, di maggior

gravità del concorso formale (pretore di Castelnuovo di Garfagnana);

b) nella diversa ipotesi in cui invece si trovino a concorrere

delitti puniti con la multa e contravvenzioni punite congiuntamente con

l'arresto e con l'ammenda, la norma, comportando la trasformazione

delle pene, detentive e pecuniarie, previste per i reati

contravvenzionali in un aumento di quella pecuniaria prevista per il

delitto (e considerata quale violazione di legge più grave),

assoggetterebbe, senza alcuna ragionevole giustificazione, la persona

colpevole di entrambi i reati ad un trattamento più favorevole di

quello riservato a chi dovesse rispondere soltanto delle

contravvenzioni e non anche del delitto (pretore di Vittorio Veneto).

Sostanzialmente analoga, per quanto prospettata con riferimento al

reato continuato, è la questione sollevata dal pretore di Ottaviano

con l'ordinanza n. 521 del 1974.

Secondo il giudice a quo, infatti, il ricorso allo speciale

criterio di determinazione della pena stabilito nel nuovo testo

dell'art. 81 c.p. comporterebbe, nella fattispecie sottoposta al suo

esame (caratterizzata dalla continuazione tra un delitto e più

contravvenzioni, reati puniti tutti con pene detentive), disparità di

trattamento non razionalmente giustificate poiché la pena edittale,

prevista per i reati contravvenzionali, verrebbe ad essere trasformata

(a seconda che la pena sia applicata nel minimo o nel massimo) in un

aumento troppo lieve o, all'opposto, troppo gravoso della pena della

reclusione per il delitto.

4. - Le ordinanze di rimessione muovono da una interpretazione

della norma impugnata (quella per cui potrebbe ad essa farsi sempre

ricorso anche quando per i reati concorrenti siano comminate pene

eterogenee) che, nei termini suddetti, non è certo quella comunemente

seguita e che, anzi, sia in dottrina che in giurisprudenza è

contrastata da interpretazioni ed applicazioni di natura e di portata

diversa.

La giurisprudenza della Corte di cassazione, superando qualche

incertezza iniziale, si è ormai, anche per effetto di due recentissime

sentenze delle Sezioni Unite penali, fermamente ed univocamente

consolidata nel senso che lo speciale criterio di determinazione della

pena stabilito nel nuovo testo dell'art. 81 c.p. non sia applicabile

quando renderebbe necessaria l'unificazione di pene di specie diversa

in una sola di unica specie anche se dello stesso genere con aumento

della pena unica ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 81

del codice penale.

Questa soluzione, alla quale la Cassazione è pervenuta con

molteplicità di argomenti, è da condividersi. E peraltro va ricordato

quanto questa Corte ha già altre volte affermato, e cioè che le norme

vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante dall'applicazione

fattane dal giudice (veggasi, per tutte, la sentenza n. 95 del 1976).

Non varrebbe osservare, in contrario, che in sede di conversione in

legge del decreto legge n. 99 del 1974 fu respinto un emendamento

mirante ad escludere l'applicabilità del cumulo giuridico nel caso di

concorso tra delitti e contravvenzioni. È agevole opporre, infatti,

che i lavori preparatori - anche quando il loro tenore è inequivoco -

pur non essendo privi di rilievo, non rivestono tuttavia importanza

decisiva ai fini della ricostruzione del significato da attribuire alle

norme giuridiche, poiché queste, una volta emanate, assumono un valore

autonomo e vanno quindi interpretate non già secondo le opinioni

personali dei partecipanti alla loro elaborazione ma secondo il

contenuto che risulta dalla loro formulazione e dal sistema nel quale

sono inserite.

Va pertanto esclusa l'applicazione dello speciale criterio di

determinazione della pena, stabilito nei primi due commi dell'art. 81

c.p., nei casi in cui il concorso formale e la continuazione si pongono

rispetto a reati puniti con pene eterogenee; casi sicuramente

ricorrenti nella fattispecie cui si riferiscono le ordinanze in oggetto

e che hanno rilevanza ai fini della soluzione dei problemi di

costituzionalità proposti all'esame di questa Corte.

5. - Ciò premesso appare chiara la infondatezza delle questioni

sopra indicate al n. 3.

Esclusa, invero, la applicabilità della norma denunziata quando i

reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee, cadono i presupposti

delle censure di cui alle ordinanze.

Non operandosi, infatti, nelle ipotesi considerate, alcun aumento

in via di conguaglio della pena comminata per la violazione più grave,

da un lato non viene ad essere applicata alcuna pena detentiva nuova

rispetto a quella prevista dalla legge per i reati meno gravi,

rimanendo esclusa ogni violazione degli artt. 13 e 25 Cost., e,

dall'altro, non viene a determinarsi alcuna irrazionale disparità di

trattamento tra le varie ipotesi di concorso, ricadendo tutte sotto la

disciplina del cumulo materiale delle pene; onde non è configurabile

la violazione dell'art. 3.

6. - Come si è già accennato in narrativa, il pretore di Codigoro

ha espresso, in via subordinata, il dubbio che la norma impugnata, se

interpretata nel senso indicato dalla Cassazione e accettato da questa

Corte, violi il principio di uguaglianza poiché determinerebbe una

disparità di trattamento, non razionalmente giustificata, tra

l'ipotesi in cui i reati concorrenti sono puniti con pene omogenee e

quella in cui lo sono con pene eterogenee.

Il dubbio, però, come rileva esattamente l'Avvocatura, è

chiaramente infondato in quanto tra le due situazioni sussistono

elementi di disparità sufficienti a giustificare il diverso

trattamento punitivo e, quindi, ad escludere l'asserita violazione del

principio di uguaglianza.

7. - La Corte, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni

proposte con le ordinanze in epigrafe, non si nasconde che

l'interpretazione dell'art. 81 c.p., che ha ritenuto di dover

accogliere, comporta, per l'applicabilità del cumulo giuridico alle

sole pene omogenee, notevoli limitazioni della portata della novella.

Ma d'altro canto deve rilevare che è rimesso unicamente al legislatore

un eventuale intervento mediante opportuna normativa la quale, nel

rispetto dei principi costituzionali, consenta di valutare

contestualmente agli effetti della pena reati per i quali siano

previste pene diverse per genere o per specie. E ciò secondo chiari ed

univoci criteri che valgano ad evitare il pericolo di diverse ed

eventualmente arbitrarie interpretazioni in sede applicativa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni

di legittimità costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del

codice penale (nel nuovo testo risultante dall'art. 8 del decreto-legge

11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220),

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, della

Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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