Codice penale

Art. 301 c.p. — Concorso di reati

[1]Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, e' considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piu' grave.

[2]Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla meta'.

[3]Quando l'offesa alla vita, alla incolumita', alla liberta' o all'onore e' considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 148/1987

    Parametro
    23 aprile 1987

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con l'ordinanza in epigrafe; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206, te…

    Art. 206 c.p. · Art. 13 cost. · Art. 301 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art301 · fonte del testo

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