Corte costituzionale

Ordinanza n. 213/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 17 della

legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività

trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la

produzione di plasmaderivati), promossi con ordinanze emesse il 29

gennaio (n. 2 ordinanze) e il 2 febbraio 1999 (n. 3 ordinanze) dal

pretore di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 190, 191, 208, 209

e 210 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 14 e 15, prima serie speciale,

dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con due ordinanze di analogo contenuto (R.O. nn. 190

e 191 del 1999), emesse in data 29 gennaio 1999, il pretore di

Genova, nel corso di due distinti procedimenti penali, ha sollevato,

in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le

attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi

componenti e per la produzione di plasmaderivati);

che con l'ordinanza di remissione n. 190 del 1999 si propone

nuovamente la questione già da questa Corte dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla

rilevanza (ordinanza n. 311 del 1998), ed in entrambe si precisa,

proprio ai fini della rilevanza, che i giudizi a quibus riguardano

imputati ai quali sono contestati, da un lato, il reato previsto

dagli articoli 81, cpv., e 110 del codice penale, e 17 della legge

n. 107 del 1990, in relazione agli articoli 1, 4, 5 e 6 della stessa

legge, per avere, nelle rispettive qualità di responsabili e

operatori di una struttura sanitaria privata, attivato un centro

autotrasfusionale presso struttura non prevista dalla legge e

comunque non convenzionata con le apposite strutture trasfusionali,

e, dall'altro, il reato configurato, nei confronti del solo direttore

sanitario, in base agli artt. 81, cpv., del codice penale e 17 della

legge n. 107 del 1990, in relazione all'art. 91 del d.P.R. 24 agosto

1971, n. 1256 (Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio

1967, n. 592, concernente la raccolta, conservazione e distribuzione

del sangue umano) e agli articoli 31 e 34 del d.m. 27 dicembre 1990

(Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue ed

emoderivati), per avere, in tale qualità, omesso di restituire al

servizio trasfusionale e autonomamente smaltito unità di sangue e/o

emocomponente non utilizzate, provenienti sia da autotrasfusioni che

da donazioni di sangue omologo, e per non aver predisposto un sistema

di registrazione ed archiviazione dei dati relativi;

che il remittente riconosce nella legge n. 107 del 1990,

recante la disciplina delle attività trasfusionali, "un complesso

normativo vario ma al contempo omogeneo nella sua strumentalità

all'obiettivo fondamentale di ottimizzare raccolta e distribuzione

del sangue e i suoi derivati": la scelta del legislatore - argomenta

il giudice a quo - è comprensibile, poiché in un settore così

delicato e fonte di rischi reali come quello in esame, è talmente

imprescindibile l'esigenza di tutela della salute, fondamentale

diritto dell'individuo ma anche interesse della collettività

(art. 32 della Costituzione), ed è talmente pericoloso, oltre che

immorale, che un bene primario come il sangue possa sottostare a

logiche di mercato, da rendersi necessaria una tutela diffusa in

tutte le fasi delle operazioni relative alla sua raccolta,

conservazione, lavorazione, distribuzione o distruzione;

che tuttavia - rileva il remittente - alla fattispecie di cui

all'art. 17 della legge n. 107 del 1990, caratterizzata da un minimo

edittale elevato (mesi dodici di reclusione e lire 400.000 di multa)

e da una pena accessoria particolarmente significativa (interdizione

dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo non

inferiore a due anni), sono astrattamente riconducibili condotte

assai differenziate, il cui disvalore può anche essere

manifestamente disomogeneo;

che da ciò conseguirebbe la violazione dell'art. 3 della

Costituzione, sia per l'irragionevole parificazione di trattamento

sanzionatorio di situazioni profondamente diverse, sia per il mancato

rispetto del principio di proporzionalità tra la pena e il disvalore

dell'illecito;

che risulterebbe violato anche l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, giacché un minimo edittale eccessivo per fatti di

minore entità impedirebbe alla pena di svolgere la sua funzione

rieducativa, che deve operare già al livello della astratta

previsione del meccanismo sanzionatorio globalmente inteso;

che nel giudizio instaurato con l'ordinanza di remissione

n. 190 del 1999 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile e non

fondata";

che con altre tre ordinanze di contenuto non dissimile (R.O.

nn. 208, 209 e 210 del 1999), emesse in data 2 febbraio 1999, il

pretore di Genova, nel corso di altrettanti procedimenti penali, ha

sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 27, terzo

comma, della Costituzione, la medesima questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17 della legge n. 107 del 1990, "nella parte

in cui prevede indistintamente la pena della reclusione da uno a tre

anni e la multa da lire 400.000 a lire 20.000.000, nonché

l'interdizione dall'esercizio della professione sanitaria per un

periodo non inferiore ad anni due, per tutte le violazioni delle

norme di legge che regolano il prelievo, la raccolta e la

distribuzione di sangue umano ovvero la produzione e messa in

commercio di suoi derivati, così come per chi svolge tali attività

per fini di lucro";

che anche in queste ordinanze si premette che i giudizi a

quibus riguardano imputati ai quali è contestato il reato di cui

agli articoli 110 e 81 del codice penale e 17 della legge n. 107 del

1990, in relazione all'art. 31 del d.m. 27 dicembre 1990, per avere,

in qualità di direttore sanitario dell'ospedale e di primario

responsabile dei relativi reparti, omesso di restituire al centro

trasfusionale competente talune unità di sangue non utilizzate (R.O.

nn. 208 e 209 del 1999), ovvero il reato di cui agli articoli 110 e

81 del codice penale e 17 della legge n. 107 del 1990, in relazione

agli articoli 1, 4, 5 e 6 della medesima legge, per avere, nelle

medesime qualità, realizzato un centro per autotrasfusioni, senza

rientrare tra le strutture tassativamente indicate dalla legge e non

essendo convenzionati con alcuna struttura pubblica (R.O. n. 210 del

1999);

che nelle ordinanze di remissione numeri 208 e 209 del 1999 -

emesse, come appena ricordato, nel corso di giudizi nei quali la

contestazione trae origine da violazioni alla disciplina posta

dall'art. 31 del d.m. 27 dicembre 1990 - il giudice a quo dichiara di

ritenere "poco chiaro e quindi non convincente l'inciso, contenuto

nell'ordinanza di questa Corte n. 311 del 1998, col quale si afferma

di voler "prescindere dal considerare che i fatti contestati

nell'imputazione alla quale il giudice a quo si riferisce non

appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di cui alla norma

che viene denunciata come sospetta di illegittimità costituzionale,

non essendo possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di

legge" sulla base di norme secondarie come quelle indicate ;

che, in particolare, secondo il remittente, la Corte, con

quell'inciso, "sembra aver risolto con una mera affermazione di

principio, non sorretta da alcun tipo di argomentazione, il tanto

dibattuto problema della norma penale in bianco e della sua

integrazione da parte di fonti secondarie quali il decreto

ministeriale ;

che, non ritenendo di potere senz'altro escludere la

rilevanza penale delle condotte ascritte agli imputati in base a

previsioni contenute in fonti secondarie, il pretore di Genova, con

argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte nelle

ordinanze di cui si è fatto cenno in precedenza e nella successiva

ordinanza di remissione n. 210 del 1999, solleva questione di

legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge n. 107 del 1990

nei termini già esposti.

Considerato che le ordinanze di remissione pongono medesime

questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere definiti unitariamente;

che questa Corte, con ordinanza n. 311 del 1998, ha

dichiarato la manifesta inammissibilità di identica questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio

1990, n. 107, già sollevata dal pretore di Genova, per difetto di

motivazione sulla rilevanza, essendosi omesso di indicare,

nell'ordinanza di rimessione, il regime sanzionatorio

costituzionalmente imposto e di enucleare l'esatta tipologia delle

singole fattispecie oggetto di giudizio;

che nella suddetta pronuncia questa Corte non ha mancato di

precisare che la dichiarazione di manifesta inammissibilità della

questione si imponeva "anche volendo prescindere dal considerare che

i fatti contestati nella imputazione alla quale il giudice a quo si

riferisce non appaiono integrare alcuna delle fattispecie legali di

cui alla norma che viene denunciata come sospetta (sia pure sotto il

solo profilo sanzionatorio) di illegittimità costituzionale, non

essendo possibile ricostruire alcuna "violazione delle norme di

legge" sulla base di norme secondarie come quelle indicate ;

che con tale precisazione si era in sostanza escluso che la

disposizione censurata potesse essere letta come norma penale in

bianco, volta ad autorizzare integrazioni di sé medesima con norme

poste da fonti secondarie, quali i decreti ministeriali emanati in

attuazione della legge n. 107 del 1990;

che in effetti l'intento di costruire il precetto penale

sulla base delle sole previsioni di legge e non anche con l'apporto

integrativo di fonti secondarie emerge dall'insuperabile tenore

letterale dell'art. 17 censurato, che assoggetta alle pene in esso

contemplate chiunque preleva, procura, raccoglie, conserva o

distribuisce sangue umano o produce e mette in commercio derivati del

sangue umano "in violazione delle norme di legge , formulazione,

questa, talmente chiara, precisa ed univoca da impedire

all'interprete qualsiasi estensione della fattispecie incriminatrice

a fatti contemplati in norme non legislative;

che, una volta chiarito che non si è in presenza di una

fattispecie di norma penale in bianco con la quale il regolamento sia

esplicitamente autorizzato dalla legge a integrare il precetto

penale, la questione, sotto tale profilo, va dichiarata

manifestamente infondata per l'evidente erroneità del presupposto

interpretativo dal quale procede il remittente;

che le violazioni dei regolamenti attuativi della legge

n. 107 del 1990, allo stato della legislazione attualmente vigente,

possono dar luogo, concorrendone i presupposti, a responsabilità

civile, amministrativa e a provvedimenti di carattere sanzionatorio

da parte della pubblica amministrazione competente; in materia

penale, possono rilevare ai fini della sussistenza dell'elemento

psicologico nelle fattispecie di delitto colposo (art. 43 del codice

penale), ma non possono integrare il reato di cui all'art. 17;

che la questione appare manifestamente infondata anche se la

sfera di applicazione dell'art. 17 viene circoscritta alle sole

violazioni delle norme di legge, pure contestate nei giudizi a

quibus; poiché il legislatore, considerata la particolare importanza

del bene protetto, largamente riconosciuta dallo stesso remittente,

non ha ecceduto i limiti della propria discrezionalità e non è

incorso in alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione con lo

stabilire un trattamento sanzionatorio severo con un minimo edittale

elevato sia per la pena principale che per quella accessoria;

che d'altronde, quanto alla pluralità di condotte diverse

per struttura e disvalore che - pur esclusa la rilevanza penale delle

violazioni regolamentari restano nondimeno comprese nella fattispecie

incriminatrice del censurato art. 17 della legge n. 107 del 1990,

nessuna disparità di trattamento è configurabile: è, infatti,

massima consolidata nella giurisprudenza costituzionale che in questi

casi sarà il giudice a fare emergere in concreto la diversa gravità

delle varie sottospecie ed a graduare su questa base, nel rispetto

dei minimi edittali, la pena da irrogare (v. ordinanze nn. 145 del

1998, 456 del 1997 e 220 del 1996; sentenza n. 281 del 1991);

che, disattesa la censura relativa alla violazione

dell'art. 3 della Costituzione, la questione va dichiarata

manifestamente infondata anche in riferimento all'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, non risultando, per le medesime ragioni

ora esposte, alcuna sproporzione tra l'entità della sanzione penale

e il disvalore dell'illecito commesso.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 4 maggio

1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al

sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di

plasmaderivati), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:213 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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