Codice penale

Art. 624 c.p. — Furto

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[1]Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

[2]Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 25 maggio 1945

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Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 154/1983

    Altra decisione
    8 giugno 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, n. 2, cod. pen., nella parte in cui non prevedono la perseguibilità a querela del delitto di furto di cosa di tenue valore anche nell'ipotesi in cui non sia stato commesso per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di remissione, la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza della detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.

    Art. 624 c.p. · Art. 626 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 96/1983

    Altra decisione
    18 aprile 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento al'art. 3, comma primo, Cost. - degli artt. 624 e 626, cod. pen., in quanto non prevedono la perseguibilità a querela anche per l'ipotesi di furto di tenue valore, al di fuori dei casi di grave e urgente bisogno, essendo entrata in vigore successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione la legge 24 novembre 1981, n. 689, che, recando modifiche al sistema penale, consente al giudice di applicare vari tipi di sanzioni alternative e di proporzionare l'intervento penale alla effettiva rilevanza del caso, il che comporta la necessità di riesaminare la rilevanza di detta questione tenendo conto della sopravvenuta normativa.

    Art. 624 c.p. · Art. 626 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 53/1975

    Questione infondata
    6 marzo 1975

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 cod. pen. - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza del trattamento punitivo eguale per fatti di diversa gravità, e della contrarietà al senso di umanità e alla finalità educativa della pena - e già dichiarata infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., con sentenza n. 208 del 1974.

    Art. 23 c.p. · Art. 132 c.p. · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 13 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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