Corte costituzionale

Sentenza n. 208/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1974 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23,

25, 56, 132 e 624 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 ottobre 1972 dal pretore di Rovereto nel

procedimento penale a carico di Speziosi Angelo, iscritta al n. 41 del

registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

2) ordinanza emessa il 3 maggio 1973 dal pretore di Prato nel

procedimento penale a carico di Portanova Pasquale, iscritta al n. 236

del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 30 maggio 1974 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di procedimento penale a carico di Speziosi Angelo

(imputato del reato di cui all'art. 624 del codice penale per aver

sottratto alcuni generi alimentari del valore di circa 1.600 lire dal

supermercato di Avio) il pretore di Rovereto - ritenendo che le

risultanze dibattimentali non escludessero la eventualità di una

derubricazione del furto da consumato a tentato - ha sollevato

d'ufficio con ordinanza in data 19 ottobre 1972 - in riferimento

all'art. 3 Cost. - questione di legittimità costituzionale degli

artt. 23, 56 e 624 cod. pen., nella parte in cui escludono la

possibilità di operare la riduzione di pena prevista dal tentativo sul

minimo edittale di 15 giorni di reclusione, che coincide con quello

fissato in via generale dall'art. 23 per tale specie di pena.

Tale preclusione sarebbe, ad avviso del pretore, priva di

razionalità e finirebbe per eliminare ogni proporzione tra pena e

reato.

2. - Con ordinanza emessa in data 3 maggio 1973 nel procedimento

penale a carico di Portanova Pasquale (imputato della contravvenzione

di cui agli artt. 31 e 41, lett. b, della legge 17 agosto 1942, n.

1150, per aver proceduto all'ampliamento della propria abitazione senza

licenza del sindaco) il pretore di Prato ha sollevato - sempre in

riferimento all'art. 3 Cost. e per motivi sostanzialmente

corrispondenti a quelli contenuti nell'ordinanza sopra menzionata del

pretore di Rovereto - questione di legittimità costituzionale degli

artt. 25 e 132 cod. pen., nella parte in cui escludono la possibilità

di scendere al di sotto del limite minimo di 5 giorni previsto per la

pena dell'arresto ove il reo risulti meritevole della concessione di

circostanze attenuanti.

Nei giudizi non vi è stata costituzione di parte né intervento

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze in epigrafe propongono analoghe questioni di

legittimità costituzionale: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti

onde essere decisi con unica sentenza.

2. - Il pretore di Rovereto ha sollevato, in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale della normativa risultante dagli artt. 23, 56, 624 del

codice penale, che esclude la possibilità di operare la riduzione di

pena prevista per il tentativo sul minimo edittale di 15 giorni di

reclusione per il delitto di furto, che coincide con la durata minima

di pena fissata in via generale per la reclusione dall'art. 23 del

codice penale. Il pretore di Prato a sua volta, e sempre in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 25 e 132 cod. pen.,

che non consente al giudice di irrogare la pena dell'arresto al di

sotto del limite minimo di giorni 5 ove l'imputato risulti meritevole

della concessione di circostanze attenuanti.

Secondo quanto si assume nelle due ordinanze di rinvio le norme

impugnate comporterebbero l'applicazione di pene identiche a

fattispecie fra loro diverse e finirebbero per eliminare ogni

proporzione tra sanzione e reato.

3. - Le questioni, nei sensi prospettati, sono prive di fondamento.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha deciso che rientra

nella discrezionalità del legislatore determinare l'entità della pena

edittale e che il relativo apprezzamento di politica legislativa può

formare oggetto di censura solo quando la sperequazione fra pena e

reato assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché

minima, giustificazione (sentenza n. 109 del 1968 e n. 18 del 1973).

Non può dirsi che siffatta eventualità si verifichi nei casi di

specie. Infatti, come si desume anche dai lavori preparatori (Relazione

della Commissione ministeriale sul progetto preliminare del codice

penale, n. 26) ed è ricordato nella sentenza n. 118 del 1973 di questa

Corte, il legislatore, tenendo conto della funzione e della finalità

della sanzione penale ed, in particolare, del principio della

rieducazione dei condannati, previsto anche dall'art. 27 della

Costituzione, ha considerato che un'eccessiva brevità delle pene

detentive le renderebbe inidonee a conseguire quelle finalità.

L'apposizione di tale limite agli ampi poteri attribuiti al giudice

ai fini dell'applicazione della pena (art. 133 cod. pen.) appare quindi

perfettamente giustificata e razionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 23, 25, 56, 132 e 624 del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto e

dal pretore di Prato con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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