Corte costituzionale

Sentenza n. 22/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1971 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal

pretore di Siena nel procedimento penale a carico di Cortigiani Mario,

iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Mario Cortigiani,

imputato di furto, il pretore di Siena, con ordinanza del 27 maggio

1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.

624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai massimi edittali

di pena da essi fissati, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione.

Ritenuta rilevante la prospettata questione (sia per il caso che il

procedimento resti affidato alla sua competenza, sia per il caso che,

invece, per circostanze emergenti, debbano essere rimessi gli atti al

P.M.), il pretore motiva sulla non manifesta infondatezza, anche con

richiami ai lavori preparatori del precedente codice penale, osservando

che, nel codice vigente, in omaggio ad un malinteso principio di

autorità, il bene dell'integrità personale sarebbe, non di rado, meno

tutelato di quello dell'integrità patrimoniale, con abnormi

conseguenze, risultanti, in particolare, dalla comparazione fra il

trattamento punitivo della lesione personale e quello del furto.

Siffatta disciplina sarebbe in contrasto con l'indirizzo dato dalla

Costituzione repubblicana all'istituto della proprietà, che, da

diritto fondamentale del cittadino, quale era in precedenza, sarebbe

divenuto ora, secondo la struttura della " nuova società uscita dalla

dittatura e dalla guerra, in cui i postulati di vita, di libertà, di

umana dignità e di lavoro si pongono come beni primari", un mero

complemento di questi.

Per il pretore l'attuale ordinamento, proprio in ciò che riflette

detta tutela, sarebbe anacronistico, sperequato e ingiustificato, e le

pesanti sanzioni previste per il furto, anziché tendere alla

rieducazione del condannato, potrebbero esasperarlo sino a provocarne

la rivolta contro l'ordine costituito.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 24 luglio 1969 ed ha chiesto che la questione sia

dichiarata infondata.

Per quanto concerne l'assunta violazione del principio di

eguaglianza, l'Avvocatura ritiene che non sia configurabile, nella

specie, vuoi per essere i fatti previsti dalle norme denunziate

obiettivamente diversi da quelli che ledono altri beni giuridici, vuoi

perché la scelta dei beni da tutelare spetta al legislatore, nel suo

apprezzamento di politica legislativa.

Aggiunge che erroneamente è stato asserito che le lesioni siano

punite meno severamente del furto.

Né sarebbe compromesso, secondo l'Avvocatura, il fine rieducativo

della pena, in quanto le denunziate disposizioni, pur nel loro rigore,

consentono al giudice di adeguare la sanzione alla gravità del fatto

ed alla personalità del colpevole e, se rettamente applicate, rendono

possibile il riadattamento del reo alla vita sociale. Considerato in diritto :

1. - Il presente giudizio di legittimità costituzionale ha per

oggetto gli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai

massimi edittali della pena rispettivamente comminata, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

2. - L'art. 3 della Costituzione non è violato.

È ben vero che la severità delle pene previste dal codice vigente

per il furto - specie con aggravanti speciali: articolo 625 - è

vivacemente criticata in dottrina, ma la questione esula da un

qualsivoglia riscontro di costituzionalità, poiché attiene a scelte

di politica legislativa, sottratte al sindacato di questa Corte.

Pur se tali scelte, operate in altro clima storico e sociale,

apparissero non più attuali rispetto alle conseguenze sanzionatorie

delle violazioni di altri beni, la cui protezione assurge - a

differenza di quella della proprietà - a diritto presidiato come

primario e fondamentale della Costituzione, ciò postulerebbe e

solleciterebbe l'intervento del legislatore (il quale, per vero, nei

vari progetti di riforma, che si sono succeduti in questo dopoguerra,

ha prestato al problema la sua attenzione).

3. - Essendo rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore

la determinazione della pena edittale (e a quella del giudice la

irrogazione in concreto), sfugge al controllo di legittimità

l'indagine sulla sua efficacia rieducativa. Né questa potrebbe,

comunque, essere presa in considerazione rispetto a singoli reati o

gruppi di reati, anziché rispetto al soggetto attivo della violazione.

Del resto, l'efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima

(e non unica) della pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione,

non dipende solo dalla durata di essa, bensì, soprattutto, dal suo

regime di esecuzione, per cui è pressante l'esigenza di ammodernamento

del regolamento penitenziario: senza dire che soccorre l'istituto

della liberazione condizionale (art. 176 cod. pen., modificato

dall'art. 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, e, per i minorenni,

dall'art. 21 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404), e più dovrebbe

soccorrere l'auspicata più ampia applicazione dell'istituto.

Non è, dunque, violato neppure l'art. 27 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 624 e 625 del codice penale, nella parte relativa ai

massimi edittali di pena, sollevata, dall'ordinanza citata in epigrafe,

in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI

ECLI:IT:COST:1971:22 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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