Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1973 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 624

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1970 dal

pretore di Vittoria nel procedimento penale a carico di Eterno

Salvatore e Lauretta Concetta, iscritta al n. 10 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del

10 marzo 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Salvatore Eterno e

di Concetta Lauretta per furto tentato di cose di tenue valore (cinque

chilogrammi di mandorle), il pretore di Vittoria, con ordinanza 9

dicembre 1970, tenuto conto che non avrebbe potuto infliggere una pena

in misura inferiore al limite legale, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma,

e 42, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23 e 624 del codice penale, nelle parti in

cui, rispettivamente, non consentono di applicare la reclusione per una

durata inferiore a quindici giorni ed obbligano, in ogni caso, ad

infliggere congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria.

Ad avviso del pretore, le pene previste nelle norme denunziate

sarebbero eccessive rispetto al fatto specifico da giudicare e così

contrasterebbero con la finalità rieducativa della pena, con i vincoli

e limiti costituzionalmente imposti alla proprietà e con il principio

di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento

rispetto a quei cittadini, che, avendo commesso furti più gravi,

potrebbero beneficiare di una equa proporzionalità tra il fatto di

reato e la relativa sanzione penale.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non si è costituita la parte

privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato il 30 marzo 1971, chiedendo che la questione sia dichiarata

non fondata.

Per quanto concerne la pretesa violazione degli artt. 3 e 27 della

Costituzione, l'Avvocatura fa richiamo alla sentenza n. 22 del 1971 di

questa Corte, con la quale furono disattese analoghe censure. Deduce,

poi, che i limiti costituzionali al diritto di proprietà (art. 42

Cost.) non giustificherebbero una particolare attenuazione della tutela

penale per la repressione del furto. Considerato in diritto :

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 624 del codice penale, nella parte in cui obbliga il giudice

ad applicare in ogni caso, congiuntamente, la pena detentiva e quella

pecuniaria, e dell'art. 23 dello stesso codice, nella parte in cui non

consente di applicare nel minimo la pena detentiva in misura inferiore

a quindici giorni, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo

comma, e 42, primo comma, della Costituzione.

2. - È infondata la censura relativa alla violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Come già questa Corte ha avuto occasione di statuire in altre sue

pronunzie (n. 157 del 1972; n. 64 del 1971), rientra nel potere

discrezionale del legislatore la determinazione della entità della

pena edittale (sia essa soltanto detentiva, soltanto pecuniaria o,

congiuntamente, detentiva e pecuniaria); né il relativo apprezzamento

di politica legislativa può formare oggetto di censura da parte di

questa Corte, "all'infuori dell'eventualità (...) che la sperequazione

assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni, benché

minima, giustificazione" (così la motivazione della sentenza n. 109

del 1968).

Non può dirsi, tuttavia, che siffatta eventualità si verifichi

nella specie, proprio perché, per quanto riguarda l'art. 23 cod. pen.,

i quindici giorni sono fissati come minimo della pena della reclusione

per qualsiasi delitto, la cui consistenza - valutata, prima dal

legislatore, poi dal giudice - consenta di applicare il minimo

previsto; per quanto riguarda l'art. 624 cod. pen., da ciò che si è

detto consegue che non è ammissibile, in questa sede, stabilire, per

un singolo reato (il furto semplice), un minimo di pena inferiore a

quello fissato nella parte generale del codice per il delitto. È, del

resto, appena il caso di rilevare che il risultato cui mira l'ordinanza

di rimessione contrasterebbe con il vigente trattamento punitivo degli

altri delitti, anche contro il patrimonio, puniti con la reclusione,

magari dalla legge stessa considerati meno gravi del furto.

3. - Parimenti infondate sono le altre censure relative all'art.

27, terzo comma, e 42, primo comma, della Costituzione.

Già con sentenza n. 22 del 1971, la Corte ha precisato che la

funzione rieducativa della pena non dipende solo dalla durata di essa,

bensì pure dal suo regime di esecuzione e da altri istituti

disciplinati dal codice.

Per quanto, infine, concerne la pretesa violazione dell'art. 42,

primo comma, Cost., è esatto il rilievo dell'Avvocatura generale dello

Stato che dalle limitazioni poste al diritto di proprietà non può

farsi derivare una repressione del furto meno rigorosa di quella

attuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 23 e 624 del codice penale, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 42, primo comma, della

Costituzione, dal pretore di Vittoria con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VTNCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -

EDOARDO VOLTERRA.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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