Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'

Testo vigente dal 4 maggio 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2013

    Questione infondata
    13 giugno 2013

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533, come sostituito dall'art. 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nella parte in cui prevede l'applicazione della pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098 ai delitti di furto in abitazione (art. 624- bis cod. pen.) aggravati ai sensi del comma 1 del citato art. 4 della legge n. 533 del 1977. Il giudice a quo muove infatti dall'erroneo presupposto interpretativo che nel caso di furto in abitazione la pena prevista dal comma 2 dell'impugnato art. 4 trovi applicazione in relazione al solo oggetto materiale della condotta (armi, munizioni ed esplosivi), quand'anche esso non sia collocato nei luoghi indicati nel comma 1 (armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi). Tale interpretazione contrasta con la chiara lettera della disposizione censurata, la quale richiede, ai fini dell'integrazione della fattispecie del furto di armi in abitazione, non solo che il furto sia commesso su armi, munizioni od esplosivi in armerie, depositi o altri locali adibiti alla custodia di armi (art. 4, comma 1, della legge n. 533 del 1977), ma anche che esso sia commesso «mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa» (art. 624- bis cod. pen.). - Per ipotesi di non fondatezza della questione per erroneità del presupposto interpretativo dal quale muove il giudice rimettente: ex plurimis , sentenza n. 310/2008; ordinanza n. 321/2008.

    Art. 4 Disposizioni in materia di ordine pubblico · Art. 10 Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1999 al 4 maggio 2001. 88 parole tolte, 58 parole aggiunte.

Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di tolto: essi aggiunto: armi, si procede d'ufficio etolto: , si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire tolto: centomila a lire quattrocentomila aggiunto: quattrocentomila a lire tre milioni. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61tolto: , o dall'articolo 625, numeri tolto: 1, 2, 3, 4, 5 e 7 aggiunto: 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire tolto: duecentomila a lire seicentomila aggiunto: due milioni a lire sei milioni. La pena tolto: stabilita nella prima parte dell'articolo 628 aggiunto: di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale tolto: e' aumentata della meta' se l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi. In tal caso, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dello stesso articolo 628, la pena e' della reclusione da dieci a venti anni e della multa da lire quattro milioni a lire dodici milioni. aggiunto: aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;533~art4 · fonte del testo

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