Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni. 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni. 3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'".

Testo vigente dal 19 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 140/2013

    Questione infondata
    13 giugno 2013

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 8 agosto 1977, n. 533 (Disposizioni in materia di ordine pubblico), come sostituito dall'articolo 10, comma 3, della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzi…

    Art. 4 Disposizioni in materia di ordine pubblico · Art. 10 Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-26;128~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari