Art. 8 — Esercizio della caccia
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992, n. 157.
Abrogato dal 11 marzo 1992
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Questioni già dichiarate manifestamente inammissibili in quanto: a) è preclusa alla Corte costituzionale, in forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. una pronuncia dalla quale possa derivare la creazione - esclusivamente riservata al legislatore, alla cui discrezionalità è rimessa la scelta del tipo di sanzione da applicare e della graduazione delle sanzioni stesse - di una nuova fattispecie penale; b) l'eventuale pronuncia di accoglimento della questione risulterebbe in ogni caso irrilevante nel giudizio 'a quò in virtù del principio di applicazione della legge penale più favorevole. - V. O. nn. 93/1993 e 146/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 1 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Manifesta inammissibilità delle questioni, per difetto di rilevanza, in quanto: a) non risulta impugnato il sopravvenuto art. 30, l. 11 febbraio 1992, n. 157, che ha previsto, per la fattispecie criminosa di abbattimento di specie protetta, oggetto del giudizio 'a quò, nuove e più favorevoli sanzioni; b) la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina autorizzatoria della caccia comunque non potrebbe, nella specie, influire sulla legittimità di tale esercizio, effettuato sulla base della licenza di caccia di cui l'imputato era in possesso all'epoca del fatto contestato.
Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 1 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in epigrafe, al Tribunale di Spoleto. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 3 cost. · Art. 624 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, quarto comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che per effetto della disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale introdotte con la legge 24 novembre 1983, n. 681, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99, 154 e 331/1983.
Art. 8 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 4 Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia · Art. 624 c.p. · Art. 3 cost.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 8, comma quarto, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), in relazione all'art. 624 cod. pen., sollevata lamentandosi che, per effetto della disciplina impugnata, che sanziona a titolo di furto l'impossessamento della fauna abbattuta, quando sia violata una qualsiasi delle norme in materia di caccia, si vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi, dato che la Corte costituzionale, con riguardo alle recenti modifiche al sistema penale, ha in questi casi più volte ritenuto di restituire gli atti al giudice a quo, sul presupposto che i più ampi poteri di commisurare la pena e al limite di applicare sanzioni sostitutive rendano opportuno il riesame della questione. - V., fra le tante, O. nn. 96, 99 e 154/1983.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 1978 al 11 marzo 1992. 286 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'esercizio della caccia e' consentito purche' non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto allo abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 9 e degli animali a cio' destinati. E' considerato, altresi', esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento o di cattura e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. La caccia puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta', sia munito della relativa licenza e di un'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi per un minimo di lire 80 milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di lire 20 milioni per ogni persona danneggiata e di lire 5 milioni per danno ad animali o cose. In caso d'incidente a colui che ha patito il danno e' consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilita' dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilita' civile. La licenza di caccia autorizza l'esercizio venatorio in tutto il territorio nazionale nel rispetto della presente legge e delle norme emanate dalle regioni. Per l'esercizio venatorio e', altresi', necessario essere muniti di un tesserino, rilasciato gratuitamente dalla regione di residenza e valido su tutto il territorio nazionale. Il tesserino dovra' riportare le modalita' per l'esercizio venatorio previsto dalla presente legge e da quella regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1977-12-27;968~art8 · fonte del testo
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