Codice penale

Art. 646 c.p. — Appropriazione indebita

[1]Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.294 356

[2]Se il fatto e' commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena e' aumentata.

[3]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2019, n. 3

294

La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000»".

Corte Costituzionale

356

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziche' «fino a cinque anni»".

Testo vigente dal 28 marzo 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 46/2024

    Ha colpito questo articolo
    22 marzo 2024

    L’ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della propria politica criminale, e in particolare nella determinazione delle pene applicabili a chi abbia commesso reati, così come nella stessa selezione delle condotte costitutive di reato, non equivale ad arbitrio. (Precedenti: S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898).Qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti da quest’ultimo non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità. Il controllo sul rispetto di tali limiti spetta alla Corte costituzionale, che è tenuta a esercitarlo con tanta maggiore attenzione, quanto più la legge incida sui diritti fondamentali della persona; il che paradigmaticamente accade rispetto alle leggi penali, che sono sempre suscettibili di incidere, oltre che su vari altri diritti fondamentali, sulla libertà personale dei loro destinatari.Il canone di coerenza dell’ordinamento nel campo delle norme del diritto è l’espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall’art. 3 Cost. (Precedente: S. 204/1982).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 646, primo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. u, della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, innalza, con la novella indicata, fino a quarantotto volte il minimo originario, restando del tutto oscura la ragione che ha indotto il legislatore a una scelta così aspra; e ciò a fronte del dato di comune esperienza che il delitto di appropriazione indebita comprende condotte di disvalore assai differenziato. Inoltre, per effetto dell’innalzamento del limite edittale minimo il trattamento sanzionatorio dell’appropriazione indebita finisce oggi per essere assai più gravoso di quello riservato al furto e alla truffa, assunti entrambi quali tertia comparationis dal rimettente. Simili sperequazioni sanzionatorie pongono seriamente in discussione il canone della coerenza tra le norme; e ciò proprio in un settore dell’ordinamento così delicato, per lo speciale rilievo costituzionale degli interessi in gioco, come il sistema penale. Accertata la violazione dei parametri costituzionali la reductio ad legitimitatem esige la sola ablazione del minimo, che determina la riespansione della regola generale di cui all’art. 23 cod. pen., al contempo, questa soluzione consentirà al legislatore di valutare se intervenire, nell’esercizio della sua discrezionalità, equiparando la pena minima per l’appropriazione indebita alla medesima soglia oggi stabilita per il furto e la truffa, ovvero stabilendone una diversa durata, tenendo conto del suo peculiare disvalore, e comunque entro i limiti dettati dal principio di proporzionalità tra gravità del reato e severità della pena).

    Art. 646 c.p. · Art. 1 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 91/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 646, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di appropriazione indebita, prevede la procedibilità d'ufficio qualora concorra alcuna delle circostanze indicate dal numero 11 dell'art. 61 cod. pen.. Infatti la scelta del modo di procedibilità dei reati rientra nella piena discrezionalità legislativa, né è irragionevole prevedere la perseguibilità d'ufficio per reati meno gravi rispetto ad altri, perseguibili a querela. - Sulla discrezionalità legislativa nella scelta del modo di perseguire i reati, si veda l'ordinanza n. 354/1999. - Sulla assenza di relazioni tra perseguibilità d'ufficio e gravità del reato, si vedano le ordinanze n. 27/1971 e n. 294/1987. M.R.

    Art. 646 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 61 c.p. · Art. 12 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 354/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale proposte, in riferimento all'art. 3 Cost., riguardo al reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. proc. pen.) in via principale, per la previsione, in caso di ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. (nella specie, per abuso di relazione di prestazione d'opera), della procedibilità di ufficio, e, in via subordinata, per la impossibilità, ai fini della esclusione della procedibilità di ufficio, di far luogo a giudizio di prevalenza, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., in caso di concorso della suddetta aggravante con eventuali circostanze attenuanti. Ribaditi i principi - affermati dalla Corte costituzionale anche con specifico riguardo alla perseguibilità a querela, costituente nel nostro ordinamento una deroga alla obbligatorietà dell'azione penale - secondo cui la scelta dei modi di procedibilità coinvolge la politica legislativa e deve quindi rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, e sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità, va infatti considerato che tale irrazionalità, o arbitrarietà, non è ravvisabile nelle scelte legislative oggetto delle formulate censure: non nella prima - in quanto l'interversione del possesso di cose altrui che abbia luogo in violazione del vincolo eminentemente fiduciario scaturente dai rapporti di cui all'art. 61, numero 11, cod. pen., assume indubbiamente un disvalore sociale particolare - ne' nella seconda, operata peraltro non nella disposizione impugnata ma nell'ambito della disciplina generale che regola il regime di valutazione delle circostanze. - Sui principi richiamati, v. S. nn. 274/1997, 7/1987 e 216/1974, e O. nn. 204/1988 e 294/1987.

    Art. 646 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 2019 al 28 marzo 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 21 febbraio - 22 marzo 2024, n. 46 (in G.U. 1ª s. s. 27/03/2024, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 646, primo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziche' «fino a cinque anni»".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art646 · fonte del testo

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