[1]Il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

[2]Se il fatto e' commesso a danno dell'amministrazione, militare, la' pena e' della reclusione militare da uno a cinque anni.

[3]La condanna importa la rimozione.

[4]Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorche' momentaneamente, per ragione di servizio.

Testo vigente dal 6 maggio 1941

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 588/2000

    Questione infondata
    29 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dall'art. 61, numero 7, del codice penale o dall'art. 231 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per asserita disparità di trattamento, in ragione della nuova disciplina legislativa che consente la perseguibilità a querela del furto comune. La rimarcata estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare (ordinanza 415 del 2000) impedisce di ravvisare profili di irragionevolezza nel diverso trattamento fra le due ipotesi criminose poste a confronto. - Per l'estraneità dell'istituto della querela al diritto penale militare, sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975, ordinanze nn. 229 e 467/1988. A.G.

    Art. 230 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 61 c.p. · Art. 231 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 563/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 230, primo comma, del codice penale militare di pace - nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare sia punibile a querela della persona offesa - sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, poiché nessuna irragionevolezza può ravvisarsi nella disparità di trattamento fra l'ipotesi del furto comune (nel regime conseguente alla intervenuta depenalizzazione dei reati minori) e quella del furto militare, in quanto la disciplina differenziata trova ragionevole giustificazione nella diversa dimensione degli interessi tutelati in relazione all'offesa recata con il reato militare. - Sulla inconciliabilità della querela con la tipologia dei reati militari: sentenze nn. 449/1991, 189/1976 e 42/1975; ordinanze nn. 229 e 467/1988. - Specificamente, sulla identica questione, ordinanza n. 415/2000. A.G.

    Art. 230 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 61 c.p. · Art. 231 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 415/2000

    Questione infondata
    31 luglio 2000

    Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 230, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che il delitto di furto militare commesso in danno di militare, se non aggravato, sia punibile a querela della persona offesa similmente a quanto ora stabilito per il furto comune in conseguenza della modifica apportata all'articolo 624 del codice penale dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999 n. 205; in quanto - come già più volte chiarito - il regime della perseguibilità a querela è incompatibile con i reati militari nei quali è sempre insita l'offesa di un interesse eminentemente pubblico che non tollera subordinazione all'interesse privato come caratteristico della querela. - Sentenze nn. 449/1991, 189/1976, 42/1975 e ordinanze nn. 229/1988, 467/1988 sulla incompatibilità della querela con i reati militari.

    Art. 230 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 61 c.p. · Art. 231 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art230 · fonte del testo

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