Corte costituzionale

Ordinanza n. 53/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/03/1975 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 23,

132, secondo comma, e 624 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Fiorenzuola

d'Arda nel procedimento penale a carico di Fraschini Rino, iscritta al

n. 57 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974;

2) ordinanze emesse l'11 aprile e il 26 giugno 1974 dal pretore di

Prato nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Lauricella

Carmela e di Capialbi Caterina, iscritte ai nn. 267 e 387 del registro

ordinane 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

231 del 4 settembre 1974 e n. 296 del 13 novembre 1974.

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1975 il Giudice

relatore Enzo Capalozza.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il pretore di Fiorenzuola

d'Arda ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli

artt. 132, secondo comma, e 624 del codice penale e il pretore di Prato

anche quella dell'art.23 dello stesso codice, in riferimento agli artt.

3 e 27 della Costituzione;

che dette ordinanze sostengono che le norme denunziate prevedono,

quanto all'entità della pena edittale minima, un trattamento che è

ingiustamente eguale ed irragionevole per fatti di diversa gravità

(art. 3 Cost.) e contrario, per di più, al senso di umanità e alla

finalità rieducativa della pena (art.27 Cost.);

che i giudizi possono essere riuniti;

che nessuna delle parti si è costituita dinanzi a questa Corte e

non ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte si è già pronunziata sulla medesima

questione negando il contrasto con l'art. 3 Cost., tenuto conto pure

della finalità della sanzione penale e, in particolare, della sua

funzione rieducativa;

che gli stessi argomenti valgono in ordine alla asserita violazione

dell'art. 27 della Costituzione;

che non sussistono ragioni che inducano la Corte a modificare la

sua giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23, 132, secondo comma, e 624 del codice

penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sollevata

con le ordinanze in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza

n. 208 del 1974 di questa Corte.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:53 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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