Corte costituzionale

Ordinanza n. 464/1987

Altra decisione · depositata il 03/12/1987 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto

capoverso, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e

disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la

disciplina della caccia) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19

novembre 1981 dal Tribunale di Spoleto, iscritte ai nn. 984 e 1011

del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto con le ordinanze in epigrafe

ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 8, IV cpv., della legge 27

dicembre 1977, n. 968 (Principi generali e disposizioni per la

protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) in

relazione all'art.624 Cod. pen., lamentando che per effetto della

disciplina impugnata, la quale sanziona a titolo di furto

l'impossessamento della fauna abbattuta quando sia violata una

qualsiasi delle norme che disciplinano l'esercizio venatorio, si

vengano a colpire in modo identico comportamenti del tutto diversi;

Considerato che la Corte Costituzionale, con le ordinanze nn. 331 e

359/1983, in relazione ad analoghe questioni sollevate dal Tribunale

di Ravenna, dispose la restituzione degli atti al giudice a quo, sul

presupposto che i più ampi poteri, conferiti dalla legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nell'inflizione della pena

e, in particolare nella applicazione di sanzioni sostitutive,

rendessero opportuno il riesame della questione;

che le ordinanze del Tribunale di Spoleto risultano pronunciate

prima dell'entrata in vigore della menzionata legge n. 689;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti, di cui alle ordinanze in

epigrafe, al Tribunale di Spoleto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,

il 12 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: DELL'ANDRO

Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:464 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari