Art. 384 c.p. — Casi di non punibilità
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[1]Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, ((371-ter,)) 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.
[2]Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, ((371-ter,)) 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. 152
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
152La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale".
Testo in vigore dal 18 gennaio 2001 al 6 aprile 2001
