Corte costituzionale

Ordinanza n. 352/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dalla Corte

d'assise di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura,

iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,

dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'assise di Rovigo, con ordinanza del 21

ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 384 del codice

penale, "nella parte in cui non prevede che in relazione all'art. 378

c.p. non sia punibile chi è stato costretto dalla necessità di

salvare, oltre a sé e ad un prossimo congiunto, anche il convivente

more uxorio";

Considerato che un'analoga questione, avente ad oggetto il

combinato disposto degli artt. 307, quarto comma, e 384 del codice

penale, è già stata dichiarata inammissibile, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 237 del 1986;

e che in tale decisione la Corte ha preso altresì in

considerazione la conformità della norma denunciata all'art. 2 della

Costituzione, osservando che, se pure "un consolidato rapporto,

ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine -

costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo

offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti

intrinseche manifestazioni solidaristiche", la "parificazione della

convivenza e del coniugio" coinvolgerebbe automaticamente altri

istituti, anche "di ordine processuale penale", così da comportare

"scelte e soluzioni di natura discrezionale", sulle quali "questa

Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle

competenze che spettano al Parlamento, nel normale esercizio di un

potere che il solo legislatore è chiamato ad esercitare";

che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti

nuovi rispetto a quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla

Corte di assise di Rovigo con ordinanza del 21 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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