Codice penale

Art. 376 c.p. — Ritrattazione

[1]Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' ((dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e)) dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. 163

[2]Qualora la falsita' sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non e' punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

163

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo 1999, n. 101 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilita' per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti".

Testo vigente dal 2 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 101/1999

    Ha colpito questo articolo
    30 marzo 1999

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., l'art. 376, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal p.m. a norma dell'art. 370 cod. proc. pen., di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti, in quanto - posto che la norma impugnata esclude la causa di non punibilità della ritrattazione nel caso delle false dichiarazioni alla p.g. specificamente delegata dal p.m. (integranti la fattispecie dell'art. 378 cod. pen.); che l'assunzione diretta e personale da parte del p.m. (art. 370, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.) di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 362) e l'assunzione delle medesime informazioni avvalendosi della polizia giudiziaria a ciò delegata (art. 370, comma 1, secondo periodo) costituiscono esclusivamente forme diverse della medesima attività facente sostanzialmente capo comunque al p.m. nell'esercizio dei poteri che a esso spettano quale organo che dirige le indagini preliminari nell'esercizio dell'azione penale (art. 326 e 327); e che, in tal modo, da un lato, in generale, si giustifica l'art. 370, comma 2, cod. proc. pen. il quale, per lo svolgimento dell'attività e il compimento degli atti delegati alla p.g., rinvia alle forme di garanzia procedurale e alle regole di documentazione previste per le indagini svolte direttamente dal p.m., e, dall'altro, si spiega la necessaria equivalenza, quanto ad utilizzabilità nel seguito del processo, degli atti diretti e di quelli delegati (art. 503, comma 5, cod. proc. pen.) - di fronte a tale convergenza di disciplina, corrispondente a un'unitarietà di "ratio" che sorregge le norme relative, quale che sia l'autorità che procede ad assumere le informazioni (il p.m., o la p.g. su delega di questo), la diversità di trattamento che la norma impugnata introduce, circa gli effetti della ritrattazione nell'un caso e nell'altro, appare priva di ogni ragionevole giustificazione, e quindi sicuramente arbitraria. - S. nn. 60 e 381/1995.

    Art. 376 c.p. · Art. 370 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/2002

    Questione infondata
    14 giugno 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria che agisca di propria iniziativa, abbia reso dichiarazioni false o reticenti. Infatti - posto che non esiste un diritto costituzionale alla ritrattazione delle false dichiarazioni rese nel processo penale, sicché deve riconoscersi in materia un'ampia discrezionalità del legislatore - la sentenza n. 424 del 2000, pronunciandosi su questione analoga, ha già escluso irrazionali contraddizioni tra la disciplina censurata e la disciplina delle dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria che agisca su delega di questi, per le quali, invece, la causa di non punibilità, in caso di ritrattazione, è prevista. - V. citata sentenza n. 101/1999 con la quale è stata estesa la causa di non punibilità della ritrattazione alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria che agisca su delega del p.m.

    Art. 376 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 378 c.p. · Art. 371-bis c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 556/2000

    Questione inammissibile
    6 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 376 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio per relationem a un atto di causa, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare e questa necessaria motivazione deve essere autosufficiente, per permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. - sull'inammissibilità di questioni prospettate per relationem ad altri atti: sentenze nn. 310/2000 e 242/1999; ordinanze nn. 232 e 173/2000. - sulla necessità della motivazione esplicita, per la verifica dell'avvenuto apprezzamento della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, sentenza n. 79/1996. A.G.

    Art. 376 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 378 c.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2016

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2009 al 2 agosto 2016. 7 parole aggiunte.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonche' dall'articolo aggiunto: 375, primo comma, lettera b), e dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel procedimento penale in cui ha …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art376 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari