Codice penale

Art. 372 c.p. — Falsa testimonianza

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.

Testo vigente dal 23 gennaio 2013

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2017

    Questione inammissibile
    26 maggio 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché formulate in modo ancipite, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Verona in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 372 cod. pen., nella parte in cui non contiene una disposizione identica a quella dettata dal secondo comma dell'art. 371-bis cod. pen. o, in alternativa, dell'art. 371-bis, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non si applica anche ai reati di cui all'art. 372. Nel censurare la mancanza, per il reato di falsa testimonianza, di una previsione omologa alla sospensione del procedimento penale fino alla definizione del procedimento in cui sono state rese le false dichiarazioni al pubblico ministero, il rimettente espressamente formula nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione due soluzioni in rapporto di alternatività irrisolta, anziché in rapporto di subordinazione, devolvendo alla Corte costituzionale, con tale modalità di formulazione del petitum, l'impropria competenza di scegliere tra esse. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2016, n. 248 del 2014 e n. 198 del 2014; ordinanze n. 18 del 2016 e n. 4 del 2016).

    Art. 372 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Sentenza n. 47/2010

    Questione infondata
    12 febbraio 2010

    Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 372 cod. pen. in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, laddove la disposizione denunciata commina il minimo edittale in anni due di reclusione, anziché in altra pena, di eguale specie, ma nella misura più bassa. In relazione all'art. 3 Cost., deve escludersi che la determinazione del minimo edittale per il delitto de quo violi il principio di ragionevolezza o di proporzionalità, in quanto l'inasprimento della pena risulta giustificato dalle esigenze di tutela del corretto svolgimento delle indagini preliminari e per salvaguardare la genuinità della prova. Inoltre l'illecito in questione presenta un disvalore intrinseco che gli attribuisce carattere di gravità, anche se la circostanza oggetto di mendacio o di reticenza non desta particolare allarme sociale. Infatti, la falsa testimonianza turba comunque il normale svolgimento del processo, ne compromette lo scopo che è quello di pervenire a sentenze giuste, costituisce ostacolo all'accertamento giudiziale. La scelta discrezionale del legislatore circa la modulazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione del dilagare di un fenomeno criminoso che si intende reprimere, non costituisce, dunque, il frutto di una scelta arbitraria o ingiustificata, anche in riferimento ad altre ipotesi di reato (collocabili nella categoria dei delitti contro l'attività giudiziaria), assimilabili al delitto di falsa testimonianza, quali la frode processuale, il favoreggiamento personale, anche con riferimento alla previsione dettata dal capoverso dell'art. 378 cod. pen., e la simulazione di reato, nonché, con riguardo a fattispecie connotate da maggiore gravità, il delitto di calunnia. Anche la censura mossa con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. non è fondata. La disposizione impugnata, prevedendo un significativo divario tra il minimo ed il massimo edittale della pena, consente al giudice di graduare quest'ultima in relazione alla gravità del fatto e, quindi, di adeguare il trattamento punitivo al diverso disvalore delle singole violazioni rientranti nella previsione della norma, così realizzando la finalità rieducativa cui la pena stessa deve tendere. E nella stessa prospettiva, non va trascurato il potere affidato al giudice di riconoscere le circostanze attenuanti e, segnatamente, le attenuanti generiche, così ulteriormente adeguando la misura della pena alla personalità del reo e alla gravità del fatto. Sulle scelte del legislatore in tema di trattamento sanzionatorio, v. citate sentenze n. 161/2009, n. 22/2007, n. 394, n. 229, n. 170, n. 45/2006, n. 325/2005; ordinanze n. 41/2009, n. 52/2008 e n. 438/2001.

    Art. 372 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

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  • Ordinanza n. 84/1999

    Altra decisione
    18 marzo 1999

    Occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinché verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. Invero, per effetto della predetta pronuncia della Corte, successiva alla emissione delle ordinanze di rinvio - la quale ha inciso sul quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 con la dichiarazione della illegittimità costituzionale 'in parte qua', tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, e 210 cod. proc. pen. -, qualora il coimputato, che abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché, in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-'bis' e 4, cod. proc. pen..

    Art. 197 c.p.p. · Art. 208 c.p.p. · Art. 210 c.p.p. · Art. 513 c.p.p.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1992 al 23 gennaio 2013. 5 parole aggiunte.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria aggiunto: o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art372 · fonte del testo

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