Corte costituzionale

Sentenza n. 416/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/12/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo

comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse:

1) il 14 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale di Patti nel procedimento penale a carico di

Vicario Maria Concetta, iscritta al n. 192 del registro ordinanze

1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

2) il 20 marzo 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento

penale a carico di Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 531 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Patti ha sollevato nel corso di un procedimento penale, con

ordinanza del 14 dicembre 1995 (r.o. 192 del 1996), questione di

legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice

penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

1.2. - Dopo aver respinto una eccezione di incostituzionalità

prospettata dalla difesa relativamente all'art. 384, primo comma,

cod. pen., perché non rilevante nel processo data l'impossibilità

di configurare in concreto gli estremi di questa specifica

disposizione, il giudice rimettente reputa viceversa rilevante, e non

manifestamente infondata, altra eccezione dedotta dalla parte,

relativa questa volta all'art. 384, secondo comma, del codice penale:

tale norma prevede una speciale causa di non punibilità in favore -

tra altre ipotesi - di coloro che per legge avrebbero dovuto essere

avvertiti della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o

testimonianza, ma solo in relazione ai reati di false informazioni al

pubblico ministero o di falsa testimonianza (artt. 371-bis e 372 cod.

pen.) e non anche in relazione al reato di favoreggiamento personale

(art. 378 cod. pen.) che sia consistito nel rendere dichiarazioni

false o reticenti alla polizia giudiziaria.

Avuto riguardo al caso verificatosi nel procedimento a quo, in cui

è imputata di favoreggiamento personale, per avere reso

dichiarazioni mendaci alla polizia giudiziaria, una persona all'epoca

convivente di fatto con altro imputato, il giudice rimettente

osserva: a) che il presupposto dell'applicazione della speciale causa

di non punibilità dell'art. 384, secondo comma, cod. pen. è

individuato nella facoltà di astensione dall'obbligo dichiarativo e

testimoniale; b) che l'art. 199 cod. proc. pen. prevede, al

riguardo, tale facoltà di astensione, quanto alla testimonianza,

anche per il convivente di fatto, limitatamente ai fatti verificatisi

o appresi durante la convivenza; c) che la stessa facoltà di

astenersi è riconosciuta anche in ordine alle informazioni rese alla

polizia giudiziaria (ex art. 351 cod. proc. pen.), giacché le

dichiarazioni raccolte in tale sede assumono, a norma degli artt. 500

e 512 cod. proc. pen., lo stesso valore nel processo di quelle rese

al pubblico ministero.

Una volta rilevato che sussiste uno stesso presupposto, consistente

nella facoltà di astensione dal rendere le dichiarazioni nelle varie

sedi e dinanzi a diversi soggetti del processo, risulta priva di

ragionevole giustificazione e pertanto lesiva dell'art. 3 della

Costituzione l'applicazione della causa di non punibilità prevista

dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. ai soli reati ivi

considerati, e cioè alla falsa testimonianza e alle false

informazioni dinanzi al pubblico ministero, e non anche al reato di

favoreggiamento personale allorché - e limitatamente al caso in cui

- questo consista in dichiarazioni non veritiere rese dinanzi alla

polizia giudiziaria.

1.3. - Nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato.

L'interveniente osserva che la questione sollevata sollecita, senza

volerlo (perché anteriore), a completare l'esame della tematica

"rimasta in sospeso" a seguito della sentenza n. 8 del 1996 della

Corte costituzionale.

La questione, infatti, è formulata non già secondo l'impostazione

della parificazione tra rapporto coniugale e convivenza di fatto,

agli effetti dell'art. 384, primo comma, cod. pen., impostazione

questa già respinta dalla Corte, bensì è prospettata in linea con

le osservazioni contenute nella richiamata decisione circa la

"ipotizzata discriminazione ... (concernente) ... non più soggetti

distinti (il coniuge e il convivente) ma il medesimo soggetto (nella

specie: un convivente), a seconda dell'autorità ricevente le sue

dichiarazioni ...", e in rapporto alla causa di non punibilità

apprestata dal secondo comma dell'art. 384 cod. pen.. Pur così

formulata, però, la questione - anche a voler trascurare che si

tratta di una richiesta di pronuncia additiva - non è fondata, ad

avviso dell'Avvocatura: da un lato, non qualsiasi mendacio in sede

di dichiarazioni alla polizia giudiziaria integra il reato di

favoreggiamento, occorrendo a tal fine il verificarsi di tutti gli

estremi della fattispecie di pericolo; dall'altro, non può dirsi

irrazionale la scelta legislativa di rinunciare alla pretesa punitiva

nei confronti di chi abbia alterato un mezzo di prova, come la

testimonianza, e di non rinunciarvi, invece, nei riguardi di chi,

anche se con dichiarazione analoga, ma resa in uno stadio diverso del

procedimento, produce l'effetto di "aiutare taluno a eludere le

investigazioni dell'autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa",

come prevede la fattispecie incriminatrice che trova applicazione in

tali ipotesi. La diversa incidenza delle due condotte - solo sul

regime della prova, l'una; sull'investigazione e sulla ricerca

dell'indagato, l'altra - giustifica in conclusione, in riferimento al

parametro costituzionale invocato, la diversa disciplina apprestata

dalla norma denunciata.

2. - Questione analoga è stata sollevata dal tribunale di Torino,

con ordinanza del 20 marzo 1996 (r.o. 531 del 1996) emessa nel corso

del medesimo procedimento penale nel quale era stata sollevata, dallo

stesso Tribunale, la questione relativa all'art. 384, primo comma,

cod. pen., poi decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 8

del 1996 citata.

Muovendo dalle notazioni contenute in quella decisione, il giudice

rimettente sottopone a verifica di costituzionalità, sul piano della

ragionevolezza, la mancata inclusione del reato di favoreggiamento

personale tra quelli per cui può operare la causa di non punibilità

in argomento, nonostante la comune disciplina processuale quanto alla

facoltà di astensione, e in relazione al medesimo soggetto (nella

specie, una persona convivente di fatto dell'imputato), richiamando a

sostegno del quesito le considerazioni svolte nella citata sentenza

n. 8 del 1996. Considerato in diritto

1. - Il secondo comma dell'articolo 384 del codice penale esclude

la punibilità di chi abbia reso false informazioni al pubblico

ministero (art. 371-bis cod. pen.) e falsa testimonianza (art. 372

cod. pen.), se il fatto è commesso da chi per legge avrebbe dovuto

essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni

o testimonianza. L'esclusione della punibilità non è invece

prevista nei confronti dei medesimi soggetti, nel caso di reato

commesso attraverso informazioni non veritiere assunte dalla polizia

giudiziaria (art. 351 cod. proc. pen., come novellato dall'art. 4

del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992,

n. 356). I giudici rimettenti dubitano della legittimità

costituzionale di tale omissione, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, sotto il profilo del rispetto del canone della

razionalità delle scelte legislative.

2. - Poiché le ordinanze di rinvio investono la medesima

disposizione e pongono la medesima questione, i relativi giudizi

possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La questione è fondata.

4.1. - L'art. 199 del codice di procedura penale riconosce la

facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano

stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di

vita: i prossimi congiunti (primo comma), l'adottante o l'adottato

nonché - limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato

durante la convivenza coniugale - chi convive o ha convissuto in

rapporto di fatto, il coniuge separato, la persona nei cui confronti

sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione

degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (terzo

comma). Dell'esistenza di tale facoltà, questi soggetti, a pena di

nullità, devono essere avvertiti dal giudice, il quale li interpella

circa la loro volontà di astenersi (secondo comma). In forza poi

della serie di rinvii al suddetto art. 199 operati dall'art. 362,

nonché, attraverso l'art. 362, dall'art. 351, primo comma, seconda

proposizione, del codice di procedura penale, la suddetta disciplina

prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza

differenze alle informazioni rese al pubblico ministero e alle

sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria.

Ai soggetti indicati dall'art. 199 cod. proc. pen. si applica

dunque la medesima disciplina processuale, quali che siano le

autorità che raccolgono le dichiarazioni e quale che sia il momento

processuale in cui esse siano rese. Non solo: attraverso il medesimo

meccanismo di rimandi, l'identità di disciplina processuale si

unisce all'identità degli obblighi e dei limiti degli obblighi che

gravano sui dichiaranti, previsti dagli artt. 197 (Incompatibilità

con l'ufficio di testimone), 198 (Obblighi del testimone, che

comprende esplicitamente quello di rispondere secondo verità alle

domande), 200 (Segreto professionale), 201 e 202 (Segreto d'ufficio e

di Stato) e 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi

di sicurezza) del codice di procedura penale.

A tale identità di disciplina prevista dal codice di procedura

penale non corrisponde peraltro un'identica rilevanza sul piano

penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte

all'Autorità giudiziaria, al pubblico ministero e alla polizia

giudiziaria. Di fronte all'Autorità giudiziaria, il mendacio e la

reticenza configurano il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod.

pen.) e, di fronte al pubblico ministero, il reato di false

informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.). Manca

invece una figura di reato specifica, relativamente alle informazioni

false o reticenti alla polizia giudiziaria (incluse nella stesura

originaria dell'art. 371-bis (False informazioni al pubblico

ministero e alla polizia giudiziaria), secondo la formulazione

contenuta nell'art. 11, comma 1, del d.-l. 11 giugno 1992, n. 306

ma escluse al momento della conversione del decreto nella legge 7

agosto 1992, n. 356). Le false informazioni alla polizia giudiziaria,

tuttavia, pur non rientrando in una specifica figura di reato, non

cadono necessariamente nel campo del penalmente irrilevante, non

essendo escluso, in linea di principio, che esse possano concorrere,

in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, a integrare il

reato di favoreggiamento personale, a norma dell'art. 378 cod. pen..

Stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art.

384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372 e non

potendosi estendere al secondo comma il riferimento che all'art. 378

è fatto, in altro contesto, dal primo, la non punibilità delle

dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà

d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla

polizia giudiziaria.

4.2. - Ma che la ricerca di plausibili ragioni giustificative di

tale diversità di disciplina possa avere esito positivo è escluso

da queste constatazioni: (a) l'identità di condotte materiali che

possono risultare rilevanti nelle diverse ipotesi, innanzitutto; (b)

l'omogeneità del bene protetto, non necessariamente identico ma in

ogni caso consistente nella funzionalità di ciascuna fase rispetto

agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (massime

all'inizio del procedimento) e quelle della ricerca della verità

(massime alla fine del processo) si sommano inestricabilmente,

cosicché gli artt. 378, 371-bis e 372 finiscono in pratica per

presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del

processo, restando simmetricamente esclusa - per predominante

giurisprudenza - l'eventualità che la stessa condotta integri la

violazione di più d'una di tali norme, secondo lo schema del

concorso formale di reati (art. 81 cod. pen.); (c) l'identica

rilevanza nel processo delle dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria e al pubblico ministero (art. 500 e 512 cod. proc. pen.);

(d) la gravità dei fatti di reato, quale risulta dagli apprezzamenti

del legislatore stesso circa la misura della pena prevista per

l'illecito commesso di fronte alla polizia giudiziaria e per quello

di fronte al pubblico ministero (la reclusione fino a quattro anni,

secondo, rispettivamente, l'art. 378, primo comma, e l'art. 371-bis,

primo comma, cod. pen.) - misura inferiore a quella prevista

dall'art. 372 cod. pen. per la falsa testimonianza (la reclusione da

due a sei anni).

Ma soprattutto conduce a ritenere irrazionale l'anzidetta

disparità di trattamento la scelta operata dal legislatore

processuale - attraverso l'art. 199 cod. proc. pen. e i rinvii a esso

contenuti negli artt. 362 e 351 - di attribuire rilevanza ai

rapporti interpersonali ivi indicati in tutte le circostanze in cui

il soggetto sia chiamato a rendere informazioni, quale che sia

l'autorità che deve raccoglierle e senza distinzioni di fasi

processuali.

La diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti

materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione

giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il

legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica né

rispetto alle conseguenze né rispetto alla gravità dei

comportamenti valutata dal legislatore medesimo. Da ciò consegue

l'incostituzionalità del secondo comma dell'art. 384 del codice

penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità

di chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi

dal rendere le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria

previste dall'art. 351 del codice di procedura penale.

Alla relativa declaratoria tramite una decisione che aggiunge altri

casi di non punibilità a quelli già previsti, non osta il carattere

della norma censurata, carattere derogatorio rispetto al normale

regime della punibilità. Il legislatore, infatti, una volta

riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più

generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo,

esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò

stesso peccare di irrazionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui

non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti

informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi

avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal

renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:416 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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