Art. 307 c.p. — Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.
[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.
[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
[4]Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.
Testo vigente dal 11 febbraio 2017
