Art. 307 c.p. — Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata

[1]Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni.

[2]La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente.

[3]Non e' punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

[4]Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 121/2004

    Questione infondata
    20 aprile 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 307 e 384 cod. pen., nella parte in cui “non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente ‘more uxoriò, oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente”, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 della Costituzione, mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 della Costituzione ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore. - V. sentenze citate n. 8/1996 e 416/1996.

    Art. 307 c.p. · Art. 384 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 8/1996

    Questione infondata
    18 gennaio 1996

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 384, comma primo, 378 e 307, comma quarto, cod. pen. - nella parte in cui non estende al convivente di fatto, imputato di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista per chi ha commesso il fatto, costretto dalla necessità di salvare il coniuge da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore - sollevata con riferimento all'art. 3, comma primo, Cost.: sia perché (con riferimento al principio di ragionevolezza) la questione stessa, mirando ad una decisione additiva, implica l'esercizio di potestà discrezionali riservate al legislatore; sia perché - sotto il profilo della denunziata irrazionalità della disposizione in relazione all'art. 199 cod. proc. pen. (che estende la facoltà di astensione dalla testimonianza, "limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale", dai prossimi congiunti a chi "pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso": comma 3, lett. b) - la questione medesima, relativa alla causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 384 cod. pen., se riferita alla fattispecie prefigurata dall'art. 199, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., assume distinti contenuto ad oggetto, idonei a fondare una diversa questione di legittimità costituzionale, peraltro non proposta. - S. nn. 179/1976, 241/1983, 237/1986, 404/1988, 1063/1988, 559/1989, 32/1992, 267/1992 e 385/1992; O. n. 475/1987. red.: S. Di Palma

    Art. 384 c.p. · Art. 378 c.p. · Art. 307 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 237/1986

    Questione infondata
    18 novembre 1986

    L'art. 29 - come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale. (Infondatezza - in relazione all'art. 29 Cost. - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, concernenti casi di non punibilità per il reato di favoreggiamento, nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui allo stesso art. 384 possa estendersi al convivente more uxorio). - S. n. 30/1983.

    Art. 307 c.p. · Art. 384 c.p. · Art. 29 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2001 al 11 febbraio 2017. 10 parole aggiunte.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, aggiunto: la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art307 · fonte del testo

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