Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 384, 378 e

307 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio

1995 dal Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di

Brussolo Anna Maria, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Torino ha sollevato, con ordinanza del 16

febbraio 1995, questione di legittimità costituzionale degli artt.

384, 378 e 307 del codice penale "nella parte in cui non prevedono

che la causa di non punibilità prevista a favore dei prossimi

congiunti sia estesa al convivente more uxorio", in riferimento agli

articoli 3, primo comma, e 29 della Costituzione.

Il giudizio penale a quo riguarda, tra l'altro, un'imputata di

reato di favoreggiamento personale in favore del convivente; la

questione, osserva il Tribunale, è dunque rilevante: l'imputata non

può giovarsi della causa di non punibilità stabilita nell'art. 384,

primo comma, del codice penale, che esonera dalla pena per diversi

illeciti, tra cui appunto il favoreggiamento personale, chi sia

costretto al fatto-reato dalla necessità di salvare un prossimo

congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o

nell'onore, giacché, agli effetti della legge penale, l'art. 307,

quarto comma, dello stesso codice fornisce una indicazione tassativa

dei "prossimi congiunti", ricomprendendovi il coniuge ma non anche il

convivente di fatto.

2. - Posto che la "ratio dell'esimente di cui all'art. 384 va

individuata nell'esistenza di un profondo vincolo affettivo,

coltivato quotidianamente, e non certo nella sanzione legale di tale

vincolo", il giudice a quo ritiene che l'esclusione del convivente

dall'ambito di applicazione della speciale causa di non punibilità

non sia giustificata, perché la situazione della convivenza in nulla

si distingue da quella del coniugio se non per la mancanza, appunto,

di una "sanzione legale" del vincolo; la relazione coniugale,

infatti, si fonda su taluni elementi essenziali, rappresentati da un

legame affettivo stabile, con disponibilità reciproca ai rapporti

sessuali, e da una base di reciproca assistenza e solidarietà,

elementi questi che danno fondamento anche al rapporto di convivenza,

improntato pure esso ai principi della "società naturale" cui ha

riguardo l'art. 29 della Costituzione. D'altra parte, un consolidato

rapporto di fatto non può dirsi costituzionalmente irrilevante,

specialmente alla luce della crescente diffusione sociale del

fenomeno, come è stato riconosciuto anche nella giurisprudenza della

Corte costituzionale con riguardo al rilievo delle formazioni sociali

(art. 2 della Costituzione).

Se quindi relazione matrimoniale e convivenza di fatto rivestono

identiche connotazioni, la diversa disciplina delle rispettive

"garanzie" comporta una violazione del principio di eguaglianza.

"Non si ignora" - prosegue il rimettente - che la Corte ha già

affrontato e risolto in senso negativo la questione, con la sentenza

n. 237 del 1986 e con l'ordinanza n. 352 del 1989; ma, rispetto

all'emanazione di quelle pronunce, il quadro normativo è mutato. Il

nuovo codice di procedura penale, infatti, stabilisce, nell'art. 199,

comma 3, lettera a), il rilievo della relazione - attuale o anche

pregressa - di convivenza di fatto sul piano della facoltà di

astenersi dal testimoniare (limitatamente ai fatti vericatisi o

appresi dall'imputato durante la convivenza). Questa previsione, che

implica il relativo avviso da parte del giudice circa la facoltà di

avvalersene (assistito dalla sanzione di nullità dell'atto, in caso

di omissione), comporta altresì effetti sul piano sostanziale:

l'art. 384, secondo comma, del codice penale esclude la punibilità

per i reati di falsa testimonianza e false informazioni al pubblico

ministero in caso di omesso avviso, da parte del giudice, della

facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza o le informazioni.

La citata nuova previsione processuale enuclea, ad avviso del

giudice a quo, un ulteriore profilo di "incongruenza" e di disparità

di trattamento a svantaggio della posizione del convivente imputato

di favoreggiamento personale, rispetto all'imputato di falsa

testimonianza o di false informazioni al pubblico ministero. Se è

infatti vero che diversa è l'obiettività giuridica dei reati di

favoreggiamento e di falsa testimonianza, perché quest'ultima tutela

la giusta definizione del processo, mentre il primo tutela le

investigazioni anche preprocessuali, questa differenza risulta ben

più "sfumata" quando il raffronto sia istituito tra favoreggiamento

(a mezzo dichiarazioni alla polizia giudiziaria) e reato di false

informazioni al pubblico ministero, essendosi in tutti e due i casi

in presenza di dichiarazioni rese nel corso delle indagini

preliminari.

Osserva il Tribunale che tutte le ipotesi riconducibili all'art.

384 del codice penale si fondano, oltre che sul principio nemo

tenetur se detegere, sul riconoscimento della forza degli affetti e

dei legami di solidarietà familiare, che si basano sulle

caratteristiche proprie di quei vincoli interpersonali e non

sull'esistenza dell'atto di matrimonio; questa stessa ratio ha

trovato emersione, sia pure parziale, nella richiamata disposizione

del nuovo codice di procedura penale dalla cui applicazione,

peraltro, discende - conclude il rimettente - un ulteriore sostegno

alla fondatezza della questione, per la ingiustificata disparità di

trattamento che al medesimo soggetto (convivente di fatto) viene

accordata a seconda che si abbia riguardo alle dichiarazioni da lui

rese alla polizia giudiziaria - come è nel caso del processo a quo -

ovvero a quelle rese al pubblico ministero, essendo ricomprese queste

ultime e non le prime nell'ambito di applicabilità dell'art. 384,

secondo comma, del codice penale, in virtù della detta regola

processuale.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato.

L'Avvocatura ricorda i precedenti della Corte costituzionale

(sentenza n. 237 del 1986 e ordinanza n. 352 del 1989) che avevano

escluso il contrasto con la Costituzione della normativa impugnata,

anche con riguardo all'art. 2 della Costituzione, affermando che la

eventuale parificazione della convivenza al coniugio è compito,

articolato e complesso, proprio del legislatore. Questo quadro non

può dirsi ora cambiato solo in virtù dell'intervento, specifico e

mirato, sulla facoltà di astensione del convivente di fatto dal

rendere testimonianza, sia pure con riverberi sulla punibilità del

testimone assunto senza osservare le regole; l'accennato intervento

è indice di una scelta selettiva e ragionevole del legislatore,

mentre la parificazione generalizzata delle situazioni poste a

raffronto dal Tribunale propone una richiesta additiva in materia

penale, che contrasta con gli enunciati delle decisioni già citate.

L'interveniente conclude quindi per una declaratoria di non

fondatezza della questione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Torino ritiene incostituzionale la mancata

estensione al convivente della causa di non punibilità prevista nel

caso di favoreggiamento personale quando il fatto sia stato commesso

essendo costretti dalla necessità di salvare il coniuge da un grave

e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. In effetti,

l'art. 384, primo comma, del codice penale prevede la menzionata

causa di non punibilità per una serie di delitti contro

l'amministrazione della giustizia, tra i quali il favoreggiamento

personale di cui all'art. 378 del medesimo codice, quando essi siano

stati commessi, nelle condizioni sopra dette di necessità, a favore

di un prossimo congiunto e questa nozione è determinata in generale,

ai fini della legge penale, dall'art. 307, quarto comma, del codice

penale, con una definizione che include il coniuge ma esclude il

convivente. Da questa mancata equiparazione del convivente al

coniuge, la questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli 384, 378 e 307, quarto comma, del codice

penale, per violazione degli articoli 3, primo comma, e 29 della

Costituzione.

La sollevata questione non può essere accolta in riferimento ad

alcuno dei parametri invocati, per i concorrenti motivi di

infondatezza e di inammissibilità esposti qui di seguito.

2. - Per quanto attiene alla censura sollevata in riferimento

all'art. 29 della Costituzione, a ragione l'ordinanza del Tribunale

rimettente sottolinea la notevole diffusione della convivenza di

fatto, quale rapporto tra uomo e donna ormai entrato nell'uso e

comunemente accettato, accanto a quello fondato sul vincolo

coniugale. Ma questa trasformazione della coscienza e dei costumi

sociali, cui la giurisprudenza di questa Corte non è indifferente,

non autorizza peraltro la perdita dei contorni caratteristici delle

due figure in una visione unificante come quella che risulta dalla

radicale ed eccessiva affermazione, contenuta nell'ordinanza di

rimessione, secondo la quale la convivenza di fatto rivestirebbe

oggettivamente connotazioni identiche a quelle che scaturiscono dal

rapporto matrimoniale e dunque le due situazioni in nulla

differirebbero, se non per il dato estrinseco della sanzione formale

del vincolo. Questa Corte, al contrario, in diverse decisioni il cui

orientamento non può che essere qui confermato (sentenze nn. 310 del

1989, 423 e 404 del 1988 e 45 del 1980), ha posto in luce la netta

diversità della convivenza di fatto, fondata sull'affectio

quotidiana - liberamente e in ogni istante revocabile - di ciascuna

delle parti rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da

stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di

diritti e doveri

.. che nascono soltanto dal matrimonio.

Ma ciò che nel giudizio di legittimità costituzionale più conta

è che la Costituzione stessa ha dato delle due situazioni una

valutazione differenziatrice. Tale valutazione esclude

l'ammissibilità, secondo un punto di vista giuridico-costituzionale,

di affermazioni omologanti, del tipo di quella sopra riferita. Questa

Corte, nella sentenza n. 237 del 1986 - che costituisce precedente

specifico per la decisione della questione in esame -, riconosciuta

la rilevanza costituzionale del "consolidato rapporto" di convivenza,

ancorché rapporto di fatto, lo ha tuttavia distinto dal rapporto

coniugale, secondo quanto impongono il dettato della Costituzione e

gli orientamenti emergenti dai lavori preparatori. Conseguentemente,

ha ricondotto il primo all'ambito della protezione, offerta dall'art.

2, dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali e il

secondo a quello dell'art. 29 della Costituzione. Tenendo distinta

l'una dall'altra forma di vita comune tra uomo e donna, si rende

possibile riconoscere a entrambe la loro propria specifica dignità;

si evita di configurare la convivenza come forma minore del rapporto

coniugale, riprovata o appena tollerata e non si innesca alcuna

impropria "rincorsa" verso la disciplina del matrimonio da parte di

coloro che abbiano scelto di liberamente convivere. Soprattutto si

pongono le premesse per una considerazione giuridica dei rapporti

personali e patrimoniali di coppia nelle due diverse situazioni,

considerazione la quale - fermi in ogni caso i doveri e i diritti che

ne derivano verso i figli e i terzi - tenga presente e quindi

rispetti il maggior spazio da riconoscersi, nella convivenza, alla

soggettività individuale dei conviventi; e viceversa dia, nel

rapporto di coniugio, maggior rilievo alle esigenze obiettive della

famiglia come tale, cioè come stabile istituzione sovraindividuale.

Questa valutazione costituzionale del rapporto di convivenza

rispetto al vincolo coniugale non può essere contraddetta da opposte

visioni dell'interprete. I punti di vista di principio assunti dalla

Costituzione valgono innanzitutto come criteri vincolanti di

comprensione e classificazione, e quindi di assimilazione o

differenziazione dei fatti sociali giuridicamente rilevanti.

La pretesa equiparazione della convivenza di fatto al rapporto di

coniugio, nel segno della riconduzione di tutte e due le situazioni

sotto la medesima protezione dell'art. 29 della Costituzione, risulta

così infondata.

3. - La distinta considerazione costituzionale della convivenza e

del rapporto coniugale, come tali, non esclude affatto, tuttavia, la

comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari

dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del

controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della

Costituzione: un controllo, già in passato esercitato numerose

volte dalla Corte costituzionale, il quale, senza intaccare

l'essenziale diversità delle due situazioni, ha tuttavia condotto

talora a censurare l'ingiustificata disparità di trattamento (a

danno ora della famiglia di fatto, ora della famiglia legittima)

delle analoghe condizioni di vita che derivano dalla convivenza e dal

coniugio (sentenze nn. 559 del 1989, 404 del 1988 e 179 del 1976).

Nella prospettiva della ragionevolezza delle determinazioni

legislative, il Tribunale rimettente fonda la sua richiesta sulla

ratio comune alle cause di non punibilità previste dall'art. 384 del

codice penale - in riferimento a ciascuno dei titoli di reato ivi

elencati - a favore dei prossimi congiunti, ratio di tutela del

legame di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e del

sentimento che li unisce. Poiché tale sentimento e tale legame

possono valere con la stessa intensità tanto per i componenti della

famiglia legittima quanto per quelli della famiglia di fatto, non vi

sarebbe alcun ragionevole motivo - ad avviso del Tribunale rimettente

- per discriminare questi ultimi dalla protezione accordata ai primi.

Ma neppure sotto questo profilo - che pur si basa innegabilmente su

un dato di fatto incontestabile - la questione può essere accolta.

Essa infatti mira, come risultato, a una decisione additiva che

manifestamente eccede i poteri della Corte costituzionale a danno di

quelli riservati al legislatore.

Innanzitutto, l'estensione di cause di non punibilità, le quali

costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, comporta

strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra

ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono

la norma generale e quelle che viceversa sorreggono la norma

derogatoria: un giudizio che è da riconoscersi ed è stato

riconosciuto da questa Corte appartenere primariamente al legislatore

(sentenze nn. 385, 267 e 32 del 1992, quest'ultima in tema di cause

di improcedibilità; n. 1063 del 1988; ordinanza n. 475 del 1987;

sentenza n. 241 del 1983).

Nel caso di specie, si tratterebbe di mettere a confronto

l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione

della giustizia, e quindi la garanzia di efficacia della funzione

giudiziaria penale, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita

familiare, dall'altro. Ma non è detto che i beni di quest'ultima

natura debbano avere esattamente lo stesso peso, a seconda che si

tratti della famiglia di fatto e della famiglia legittima. Per la

famiglia legittima, non esiste soltanto un'esigenza di tutela delle

relazioni affettive individuali e dei rapporti di solidarietà

personali. A questa esigenza, può sommarsi quella di tutela

dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e

caratterizzante è la stabilità, un bene che i coniugi ricercano

attraverso il matrimonio, mentre i conviventi affidano al solo loro

impegno bilaterale quotidiano. Posto che la posizione del convivente

meriti riconoscimento, essa non necessariamente deve dunque

coincidere con quella del coniuge dal punto di vista della protezione

dei vincoli affettivi e solidaristici. Ciò legittima, nel settore

dell'ordinamento penale che qui interessa, soluzioni legislative

differenziate, della cui possibile varietà dà abbondante

dimostrazione la comparazione tra le legislazioni di numerosi Paesi.

In più, un'eventuale dichiarazione di incostituzionalità che

assumesse in ipotesi la pretesa identità della posizione spirituale

del convivente e del coniuge, rispetto all'altro convivente o

all'altro coniuge, oltre a rappresentare la premessa di quella totale

equiparazione delle due situazioni che - come si è detto - non

corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione,

determinerebbe ricadute normative conseguenziali di portata generale

che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimità

costituzionale.

Non ci sarebbe motivo, infatti, per limitare l'equiparazione del

convivente al coniuge, nell'ambito del primo comma dell'art. 384 del

codice penale, al solo caso del favoreggiamento personale, anche

perché una tale limitazione determinerebbe di per sé ulteriori

problemi di costituzionalità, sotto il profilo dell'irrazionalità,

all'interno delle stesse fattispecie previste dal medesimo articolo.

Ma soprattutto si dovrebbe aprire il problema dell'equiparazione in

tutti gli altri numerosi casi di previsioni legislative, talora anche

in malam partem (ad es. articoli 570, 577, ultimo comma, 605 del

codice penale), che danno rilievo, ai più diversi fini e nei più

diversi campi del diritto, all'esistenza di rapporti di comunanza di

vita di tipo familiare.

Sotto il profilo dell'irragionevolezza, la dedotta questione di

costituzionalità è dunque inammissibile.

4. - Le sopra esposte ragioni di infondatezza e di inammissibilità

conducono così a confermare gli orientamenti espressi nella

precedente sentenza n. 237 del 1986 di questa Corte. Senonché, il

Tribunale rimettente rileva la novità dell'ordine normativo nel

quale la questione ora riproposta viene a collocarsi. Tale novità è

rappresentata dalla norma del vigente codice di procedura penale

(art. 199) che estende la facoltà di astensione dal prestare

testimonianza (facoltà cui corrisponde il dovere del giudice, a pena

di nullità, di darne avviso all'interessato), dai prossimi congiunti

(comma 1) a chi (comma 3, lettera a)), pur non essendo coniuge

dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso..., sia

pure limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato

durante la convivenza: una disciplina applicabile altresì alle

informazioni assunte da parte del pubblico ministero nelle indagini

preliminari (art. 362 del codice di procedura penale, come novellato

dall'art. 5 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito in

legge 7 agosto 1992, n. 356) e alle sommarie informazioni assunte a

iniziativa della polizia giudiziaria (art. 351, comma 1, del codice

di procedura penale, come modificato dall'art. 4 della predetta

novella). Da tale nuova disciplina processuale, che prevede dunque

un'ampia, anche se non totale, assimilazione del convivente al

coniuge rispetto alle dichiarazioni rese all'autorità, discendono

poi conseguenze sostanziali per entrambi. L'art. 384, secondo comma,

del codice penale prevede una causa di non punibilità relativamente

ai reati di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di false

informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis cod. pen.) - ma non

anche relativamente alle false dichiarazioni rese alla polizia

giudiziaria: comportamento non previsto come reato specifico ma

suscettibile di integrare, in presenza degli altri elementi previsti

dalla legge, la fattispecie del favoreggiamento personale - quando il

soggetto richiesto di fornire informazioni o assunto come teste

avrebbe dovuto essere avvertito della sua facoltà di astenersi;

ipotesi, quest'ultima, che oggi, a causa della suddetta estensione

operata dall'art. 199 del nuovo codice di procedura penale, riguarda,

oltre che il coniuge, anche il convivente.

Dalla descritta evoluzione dell'ordinamento nel senso

dell'avvicinamento della posizione del convivente a quella del

coniuge rispetto alla facoltà di astensione, nonché rispetto

all'obbligo del relativo avviso e alla causa di non punibilità

prevista nel caso di omesso avviso, il Tribunale rimettente trae

ragione per ribadire l'incongruenza della disciplina riguardante le

dichiarazioni rese dal convivente in sede di sommarie informazioni

assunte a iniziativa della polizia giudiziaria. Il fatto materiale,

infatti, potrebbe essere il medesimo, consistendo in false

dichiarazioni, dichiarazioni rilevanti però a titolo di

favoreggiamento personale davanti alla polizia giudiziaria e a titolo

di false informazioni o di falsa testimonianza davanti al pubblico

ministero o al giudice. Ma solo in questi due ultimi casi e non nel

primo valendo la causa di non punibilità prevista dal secondo comma

dell'art. 384 del codice penale, analogo comportamento - le false

dichiarazioni nel caso di omesso avviso della facoltà di astensione

- può andare esente da pena se tenuto davanti al pubblico ministero

o al giudice, ma non se tenuto davanti alla polizia giudiziaria, pur

nell'identità delle norme processuali presupposte.

Affinché tali rilievi critici del giudice rimettente, in ordine

all'accennato motivo di irrazionalità della normativa vigente,

possano avere accesso all'esame di questa Corte, dovrebbero tuttavia

essere formulati nell'ambito di una questione di costituzionalità

essenzialmente diversa da quella presente, l'ipotizzata

discriminazione concernendo non più soggetti distinti (il coniuge e

il convivente) ma il medesimo soggetto (nella specie: un convivente),

a seconda dell'autorità ricevente le sue dichiarazioni, e

riguardando una diversa causa di non punibilità: non quella prevista

nel primo, ma quella apprestata dal secondo comma dell'art. 384 del

codice penale. Pertanto, se tale era l'intento del giudice

rimettente, la via non poteva certo essere quella effettivamente

percorsa della richiesta equiparazione del convivente al coniuge

sotto il profilo del primo comma dell'art. 384 del codice penale:

una via, oltre che infondata e inammissibile per i motivi predetti,

anche artificiosa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307,

quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art.

3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino, con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307,

quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art.

29 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con la medesima

ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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