Art. 199 c.p.p. — Facoltà di astensione dei prossimi congiunti

I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi e' legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale ((o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso)):

  • a)a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
  • b)al coniuge separato dell'imputato;
  • c)alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o ((cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato)).

Testo vigente dal 11 febbraio 2017

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 200/2024

    Questione infondata
    16 dicembre 2024

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell’imputato che siano offesi dal reato e che, in via subordinata, non esclude l’ipotesi in cui la deposizione non sia necessaria per l’accertamento dei fatti. La disposizione censurata pone un’eccezione non irragionevole né sproporzionata rispetto alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti – fondata sulla regola della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse della collettività alla punizione dei reati – e risulta coerente anche con quanto previsto per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza. L’obbligo di deporre previsto presuppone, infatti, che sia venuto meno, per effetto della condotta dell’imputato, il legame affettivo che sorregge la disciplina generale, e la connessa esigenza di protezione della vita familiare, e intende, inoltre, proteggere la vittima da eventuali intimidazioni. La disposizione non viola, pertanto, nemmeno il valore dell’unità familiare e il diritto, di natura convenzionale, al rispetto della vita familiare; né risulta pertinente il richiamo alla presunzione di non colpevolezza, principio che si riferisce alla posizione dell’imputato. Il petitum formulato in via subordinata si traduce, poi, nella richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, peraltro in una materia caratterizzata da un’ampia discrezionalità del legislatore quale quella processuale, e in particolare, attinente al diritto alla prova. Resta fermo che – non differenziandosi la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato da quella ordinaria dei testimoni – nei confronti dello stesso potrà essere applicato l’art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé o l’imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 6/1977 - mass. 8671).

    Art. 199 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 19/2003

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 199 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui limita la facoltà di astenersi dal deporre ai prossimi congiunti dell'imputato e non prevede la medesima facoltà in capo ai prossimi congiunti dell'imputato in procedimento connesso o collegato. Infatti il giudice 'a quò, nell'adeguarsi ad un supposto e da lui non condiviso "diritto vivente", non prende in considerazione altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità che gli avrebbero consentito di interpretare la disciplina censurata alla luce della 'ratiò che la sorregge, così omettendo di esplorare la possibilità di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione che egli ritiene conforme a Costituzione. - Sul principio ripetutamente affermato che il giudice è abilitato a sollevare la questione di legittimità costituzionale solo dopo avere accertato che è impossibile seguire una interpretazione costituzionalmente corretta, v. citate sentenza n. 202/1999; ordinanze n. 116/2002, n. 233/2000, n. 27/2000, n. 13/2000.

    Art. 199 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 210 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 11 febbraio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 11 febbraio 2017. 1 parola tolta, 19 parole aggiunte in 2 capoversi.

… Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale aggiunto: o derivante da un'unione civile tra persone dello stesso sesso:

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio tolto: contratto aggiunto: o dell'unione civile tra persone dello stesso sesso contratti con l'imputato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art199 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari