Corte costituzionale

Sentenza n. 237/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/11/1986 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 384 e 307

del codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dal Tribunale di Novara nel

procedimento penale a carico di Miali Rosa iscritta al n. 751 del

registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 325 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 1 aprile 1983 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Sinopoli Concetta iscritta al n. 945

del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 95 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 14 luglio 1983 dal Tribunale di Torino nel

procedimento penale a carico di Dall'Ara Patrizia iscritta al n. 1116

del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 53 bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Giudice istruttore del

Tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Ottaviucci

Fabrizio iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1985 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 28 maggio 1985 dalla Corte di assise di

Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura iscritta al n.

573 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

udito l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con proprie rispettive ordinanze i Tribunali di Novara (R.O. n.

751/1980) e di Torino (R.O. n. 945/1983 e R.O. n. 1116/1984), il

Giudice istruttore del Tribunale di Camerino (R.O. n. 193/1985) e la

Corte di assise di Rovigo (R.O. n. 573/1985) hanno sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 307, ultimo comma, e 384

c.p., nella parte in cui non si prevede che la scriminante di cui

all'art. 384 c.p. possa estendersi al convivente more uxorio. Più in

particolare il Tribunale di Novara e la Corte di assise di Rovigo hanno

impugnato specificamente l'art. 384 in relazione all'art. 307 c.p., il

Tribunale di Torino gli artt. 384 e 307 mentre il Giudice istruttore

del Tribunale di Camerino soltanto l'art. 384.

I giudizi nell'ambito dei quali è stata sollevata la questione

riguardano, tutti, soggetti imputati di favoreggiamento personale nei

confronti di persona con la quale convivevano more uxorio.

La questione viene prospettata nelle ordinanze del Tribunale di

Novara, del Giudice istruttore del Tribunale di Camerino e della Corte

di assise di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 29 della

Costituzione, mentre nelle due ordinanze del Tribunale di Torino viene

sollevata in riferimento al solo art. 3.

In particolare, secondo l'ordinanza emessa dal Tribunale di Novara

nel procedimento a carico di Miali Rosa, "il legislatore, elencando

tassativamente all'art. 307 c.p. le ipotesi che permettono ad un

soggetto di qualificarsi "prossimo congiunto", ha omesso di considerare

quelle situazioni affettive di natura familiare, basate sulla

convivenza di fatto, in realtà oggettivamente identiche a quelle

appunto disciplinate".

Tale omissione contrasterebbe con la ratio dell'art. 384 che ha lo

scopo di evitare, per motivi etici, che un soggetto sia costretto ad

arrecare grave nocumento ad un congiunto. Motivi etici che "si pongono

e vanno rispettati nell'ipotesi di famiglia di fatto non legittimata

dal vincolo del matrimonio, poiché tali situazioni - convivenza

fondata su vincolo giuridico e convivenza di fatto - appaiono

sostanzialmente identiche, essendo entrambe improntate a quei principi

di "società naturale" cui fa riferimento l'art. 29 della

Costituzione".

Sostanzialmente conformi appaiono le motivazioni adottate dal

Tribunale di Torino nell'ordinanza 1 aprile 1983 (R.O. n. 945 del 1983)

nel procedimento a carico di Sinopoli Concetta, nella quale vengono

rimarcati gli intenti di reciproca assistenza di fatto che sorreggono

le situazioni affettive di natura familiare, basate sulla convivenza ed

oggettivamente identiche a quelle disciplinate dalle norme.

Quanto all'altra ordinanza del Tribunale di Torino del 14 giugno

1983 (R.O. n. 1116 del 1984) nel procedimento a carico di Dall'Ara

Patrizia si rileva che la situazione derivante dalla convivenza more

uxorio in nulla si distingue da quella c.d. legale se non per l'assenza

di una sanzione legale del vincolo, onde riesce difficile giustificare

la esclusione dall'elencazione di cui all'art. 307 della persona

convivente more uxorio, dal momento che la ratio dell'esimente di cui

all'art. 384 è da individuarsi nell'esistenza di un profondo vincolo

affettivo, coltivato quotidianamente. Il richiamo ai motivi etici,

ispiratori dell'art. 384 c.p., da ritenere presenti anche per la

convivenza more uxorio, si ritrova altresì nell'ordinanza del Giudice

istruttore del Tribunale di Camerino del 6 febbraio 1985 (nel

procedimento a carico di Ottaviucci Fabrizio) unitamente alla

considerazione che l'ordinamento, sia pure ad altri fini, tende, se non

ad equiparare la famiglia di fatto al vincolo matrimoniale, ad

apprestarne idonea tutela; questa, se non discende automaticamente

dall'art. 29 Cost., certo in tale norma trova presupposto di

applicazione analogica.

Anche l'ordinanza della Corte di assise di Rovigo, nel procedimento

a carico di Major Laura, sostiene la ricorrenza delle stesse ragioni di

non punibilità poste a salvaguardia del nucleo familiare.

Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Novara è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato. Nella memoria di intervento si

deduce l'infondatezza della questione giacché la disparità di

trattamento riguarda due situazioni non obiettivamente uguali, bensì

sostanzialmente diverse, per l'ovvia diversità fra la famiglia e la

convivenza di fatto, derivante dal rilievo che nel primo caso la

famiglia esiste e nel secondo caso non esiste.

Si tratta - secondo la memoria - di una diversità fondamentale su

cui poggia l'intero ordinamento sia civile che penale e che trova la

sua consacrazione nell'art. 29 della Costituzione secondo cui "la

Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio". Considerato in diritto :

1. - L'identità delle questioni comporta la riunione delle

relative cause per formare oggetto di unica pronuncia.

2a) - Agli effetti della legge penale, l'art. 307, comma quarto,

del relativo codice fornisce l'elencazione tassativa dei prossimi

congiunti e vi ricomprende il coniuge. Questi, pertanto, non è

punibile, giusta il successivo art. 384, allorché costretto a salvare

da grave ed inevitabile nocumento l'altro coniuge, così incorrendo con

la sua condotta, tra le altre ipotesi contemplate, nel reato di

favoreggiamento personale.

Ma il Tribunale di Novara (ord. 751/80), il Giudice istruttore del

Tribunale di Camerino (ord. 193/85), la Corte di assise di Rovigo (ord.

573/85) sospettano di illegittimità costituzionale le richiamate

disposizioni, assumendone contrasto con l'art. 29, primo comma, della

Costituzione: l'omesso inserimento nella elencazione dei prossimi

congiunti del convivente more uxorio alla pari del coniuge mostrerebbe

- ad avviso dei remittenti - il non volersi tener conto, nella realtà

sociale e nell'ordinamento, dei vincoli di solidarietà pur insiti

nella famiglia di fatto. Per contro, la relativa tutela - tanto più

opportuna e ravvivata quando esiste prole - troverebbe presupposto di

applicazione analogica, così testualmente il Giudice istruttore di

Camerino, proprio nel dettato dell'art. 29 Cost.

2b) - Prospettata in tali precisi termini di riferimento, la

questione è priva di fondatezza.

L'art. 29 riguarda, infatti, la famiglia fondata sul matrimonio

(sent. n. 30 del 1983): come del resto fu pressoché univocamente

palesato in sede di Assemblea Costituente la compagine familiare

risulta, nel precetto, strettamente coordinata con l'ordinamento

giuridico, sì che rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi

offerte ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente

tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale.

E che gli stessi Costituenti così divisassero doversi intendere la

ripetuta norma, fornisce una obiettiva riprova la votazione per

divisione, che ne seguì in aula. Fu esplicitamente rifiutato, infatti,

un voto inteso a disgiungere, nell'art. 29, primo comma, la locuzione

"diritti della famiglia come società naturale" dall'altra "fondata sul

matrimonio"; si procedette - all'incontro - dapprima al voto sul

riconoscimento dei diritti familiari, accorpandosi, in successiva

votazione, la frase "come società naturale fondata sul matrimonio",

rimasta avvinta in inscindibile endiadi.

3a) - Senonché, i giudici a quibus cui si aggiunge il Tribunale di

Torino (ordd. 945/83 e 1116/84) deducono ancora l'illegittimità della

normativa penale di cui innanzi, in relazione all'art. 3 Cost.

La convivenza di fatto, si assume, rivestirebbe oggettivamente

connotazioni identiche a quelle scaturenti dal vincolo matrimoniale: e

dunque una diversità di garanzie - o addirittura l'assenza di queste -

verrebbe a vulnerare il principio di uguaglianza.

Orbene, la Corte - sia pure per oggetti specifici insorti da

diversa fattispecie - ha avuto modo di pronunciarsi, in passato, sul

merito della situazione di convivenza more uxorio anche nei termini del

confronto sopra descritti. E, in punto specifico, ebbe già a rilevarsi

la inapprezzabilità del rapporto di fatto poiché privo esso delle

caratteristiche di certezza e di stabilità, proprie della famiglia

legittima, osservandosi - tra l'altro - che la coabitazione può venire

a cessare unilateralmente e in qualsivoglia momento (sentenza n. 45

del 1980).

Va poi ricordato, per completezza, come non avesse mancato la

Corte, peraltro, di porre l'accento (sentenza n. 6 del 1977) sulla

opportunità di una valutazione legislativa degli interessi dedotti,

carenti, allo stato, di tutela positiva.

3b) - In effetti, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non

appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante

quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle

formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni

solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più - in ciò concordando con i

giudici remittenti - allorché la presenza di prole comporta il

coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente

apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione.

In altre parole, si è in presenza di interessi suscettibili di

tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli artt. 250

e 252 del codice civile nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975

n. 151), in parte da definire nei possibili contenuti.

Comunque, per le basi di fondata affezione che li saldano e gli

aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono

meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di

compiuta obiettiva valutazione.

Nella fattispecie, tuttavia, l'adeguatezza in concreto di misure

protettive d'ordine positivo scaturenti dalla valorizzazione di legami

affettivi esistenti di fatto (cfr. sentenza n. 198 del 1986) trascende

- e proprio per l'esigenza di una complessa chiarezza normativa - i

ristretti termini del caso, rivolto al mero intento di parificare il

binomio coniuge/convivente in presenza dei reati richiamati dall'art.

384 c.p., tra cui il 378.

Più incisivamente, va osservato che l'impugnato art. 307, comma

quarto racchiude la nozione positiva di prossimo congiunto con una

portata di integrazione generale nel sistema legislativo penale: la

prospettata parificazione della convivenza e del coniugio, varrebbe,

adunque, a coinvolgere automaticamente non solo le altre ipotesi di

reato contenute nell'art. 384 pure impugnato, ma - ben più ampiamente

- altri istituti di ordine processuale penale, quali la ricusazione del

giudice (art. 64, nn. 3 e 4 cod. proc. pen.); la facoltà di astensione

dal deporre (art. 350) già esaminata dalla Corte nella ricordata

sentenza n. 6 del 1977; la titolarità nella richiesta di revisione

delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti

(artt. 556,564) ovvero nella presentazione di domanda di grazia (art.

595).

D'altronde, una volta parificato, in ipotesi, il rapporto di fatto

a quello del coniugio, non sarebbe dato sottrarsi, contestualmente,

alla necessità di regolare la posizione dell'eventuale coniuge

separato, sia per il caso di coerenza d'intenti che di conflittualità

con il convivente.

Ma su di una regolamentazione esaustiva di tal sorta,

necessariamente involgente, senz'altro, scelte e soluzioni di natura

discrezionale, questa Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza

invadere quelle competenze che spettano al Parlamento, nel razionale

esercizio di un potere che il solo legislatore è chiamato ad

esercitare; per il che la Corte rinnova la sollecitazione contenuta

nella sentenza n. 6 del 1977.

Consegue l'inammissibilità dell'odierna dedotta questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 307, comma quarto, e 384 del codice penale, in relazione

all'art. 29 Cost., sollevata con ordinanze n. 751/80, n. 193/85, n.

573/85, rispettivamente dal Tribunale di Novara, dal Giudice istruttore

del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di Rovigo;

b) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 307, comma quarto, e 384 codice penale, in

relazione all'art. 3 Cost., sollevata con ordinanze n. 945/83 e n.

1116/84 dal Tribunale di Torino, nonché dal Tribunale di Novara, dal

Giudice istruttore del Tribunale di Camerino, dalla Corte d'assise di

Rovigo con le ordinanze di cui al punto a) del presente dispositivo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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