Codice penale

Art. 384 c.p. — Casi di non punibilità

[1]Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella liberta' o nell'onore.

[2]Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. 152 175 215

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

152

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416 (in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale".

L. 1 marzo 2001, n. 63

175

La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5".

Corte Costituzionale

215

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono".

Testo vigente dal 26 marzo 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 75/2009

    Ha colpito questo articolo
    20 marzo 2009

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 384, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. - a quello, realizzato da altri, cui le dichiarazioni si riferiscono. L'art. 384, secondo comma, cod. pen. contempla una causa di non punibilità a favore di chi abbia commesso, tra gli altri, i reati di falsa testimonianza o false informazioni al pubblico ministero, qualora le informazioni o la testimonianza siano state assunte in modo non legittimo o qualora si verta in un caso in cui il soggetto non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o avrebbe dovuto essere avvisato della facoltà di astenersi. La norma non si applica alle false informazioni alla polizia giudiziaria che, pur non rientrando in una specifica fattispecie criminosa, possono concorrere, con gli altri elementi previsti dalla legge, ad integrare il favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen.. Questa diversità di disciplina appare palesemente irragionevole, poiché tra il delitto di false informazioni al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, commesso mediante false o reticenti informazioni alla polizia giudiziaria, vi è identità di condotte materiali - mendacio o reticenza - e sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri, nei quali le esigenze investigative (agli inizi del procedimento) e quelle della ricerca della verità (nella fase finale del processo) si sommano. Tale diversità di trattamento si palesa ancor più irrazionale considerando l'evoluzione normativa del sistema processuale, che ha condotto ad una sostanziale convergenza di disciplina fra le due ipotesti. - Sulla sostanziale omogeneità fra le due attività di indagine rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 cod. proc. pen. v., citata, sentenza n. 416/1996

    Art. 384 c.p. · Art. 371 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 416/1996

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1996

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 384, comma 2, cod. pen., nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto -posto che l'art. 199 cod. proc. pen. riconosce la facoltà di astenersi dal testimoniare a coloro che siano o siano stati legati all'imputato da particolari vincoli di comunanza di vita; che dell'esistenza di tale facoltà questi soggetti devono essere avvertiti, a pena di nullità, dal giudice, il quale li interpella circa la loro volontà di astenersi; che, in forza dei rinvii operati all'art. 199 dall'art. 362 e, attraverso questo, dall'art. 351, comma 1, seconda proposizione cod. proc. pen., la predetta disciplina prevista per la testimonianza resa al giudice si estende senza differenze alle informazioni rese al p.m. e alle sommarie informazioni assunte dalla p.g.; che a tale identità di disciplina prevista dal codice di rito penale non corrisponde un'identica rilevanza sul piano penale sostanziale delle false dichiarazioni rese di fronte all'autorità giudiziaria, al p.m. e alla p.g., in considerazione del fatto che, mentre nelle prime due ipotesi il mendacio e la reticenza configurano, rispettivamente, i reati di falsa testimonianza e di false informazioni al p.m. (artt. 372 e 371-bis cod. pen.), nella terza, pur mancando una specifica figura di reato, non può escludersi in linea di principio, l'ipotizzabilità del delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.); e che, stante l'espressa limitazione stabilita nel secondo comma dell'art. 384 cod. pen. ai casi previsti dagli artt. 371-bis e 372, la non punibilità delle dichiarazioni mendaci, nella prevista ipotesi di facoltà d'astensione, non si estende al caso in cui esse siano rese alla polizia giudiziaria - la diversità di disciplina, che può riguardare comportamenti materiali identici, oltre a non trovare alcuna ragione giustificatrice in ordine ai presupposti processuali, che il legislatore ha voluto uguali in ogni caso, non si giustifica ne' rispetto alle conseguenze ne' rispetto alla gravità dei comportamenti valutata dal legislatore medesimo. red.: S. Di Palma

    Art. 384 c.p. · Art. 199 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 140/2009

    Questione infondata
    8 maggio 2009

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, primo comma, cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost., nella parte in cui non contempla tra i soggetti che possono beneficiare della scriminante anche il convivente more uxorio . La convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale (nella Costituzione il secondo è oggetto della specifica previsione di cui all'art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare trattamenti giuridici non omogenei. Infatti, se è vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un'identità di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l'estensione di cause di non punibilità comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro, ma non è detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un'esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità. Ciò legittima nel settore dell'ordinamento penale soluzioni legislative differenziate. Inoltre, una dichiarazione di incostituzionalità che assumesse la pretesa identità della posizione spirituale del coniuge e del convivente, oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. - I precedenti specifici sul tema, citati, sono le sentenze n. 8/1996 e n. 237/1986 e le ordinanze n. 121/2004 e n. 352/1989. - Il diritto sociale all'abitazione è stato ritenuto elemento unificante tra le due situazioni dalle sentenze n. 559/1989 e n. 404/1988, citate. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di estensione di cause di non punibilità v., citate, sentenze n. 385, n. 267 e n. 32/1992, n. 1063/1988 e n. 241/1983 e ordinanza n. 475/1987. - V., altresì, citata, sentenza n. 352/2000.

    Art. 384 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 2001 al 26 marzo 2009.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 25/3/2009, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art384 · fonte del testo

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