Art. 371-bis c.p. — False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale

[1]Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero ((o dal procuratore della Corte penale internazionale)) di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.

[2]Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.144

[3]Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 8 agosto 1995, n. 332

144

La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale".

Testo vigente dal 23 gennaio 2013

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 130/2017

    Questione inammissibile
    26 maggio 2017

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, e dell'art. 372 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8…

    Art. 372 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 288/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 371-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 300/1997

    Questione inammissibile
    30 luglio 1997

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 371-bis, comma 2, c.p. sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 13 e 112 Cost., in quanto, avendo ad oggetto una norma di cui il rimettente ha fatto applicazione nel giudizio 'a quò, difetta di pregiudizialità e di rilevanza. (Nella specie, il giudice 'a quò censura la norma impugnata nella parte in cui non consente di procedere immediatamente nei confronti della persona che ha reso dichiarazioni false o reticenti al pubblico ministero, dopo aver respinto la richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare a carico dell'indagato per il reato 'de quò). red.: F. Mangano

    Art. 371-bis c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 23 gennaio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2001 al 23 gennaio 2013. 7 parole aggiunte.

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero aggiunto: o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art371bis · fonte del testo

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