Art. 366 c.p. — Rifiuto di uffici legalmente dovuti

[1]Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

[2]Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

[3]Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

[4]Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/1984

    Questione inammissibile
    30 luglio 1984

    È manifestamente inammissibile, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità che non contenga alcun cenno ne' quanto alla rilevanza della questione proposta ne' quanto alle circostanze concrete del caso di specie, così da tradursi in una questione prospettata in via meramente astratta, con elusione del precetto di cui all'art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953 n. 87. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., nella parte in cui impongono l'obbligo di prestazione del giuramento anche al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua religione). - Cfr. S.n. 117/1979.

    Art. 366 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art366 · fonte del testo

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