Codice penale

Art. 365 c.p. — Omissione di referto

[1]Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila.

[2]Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 301/1994

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 365, primo e secondo comma, del codice penale militare di pace. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 6 luglio 1994. Il Presidente: PESCATORE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 luglio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 365 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art365 · fonte del testo

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