Art. 323 c.p. — Abuso d'ufficio
Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114.
Abrogato dal 25 agosto 2024
Articolo abrogato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114.
Abrogato dal 25 agosto 2024
1 pronuncia che riguarda l’art. 323 c.p., dalle Rassegne del Massimario.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato", pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice (nella specie, del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.), non fa venir meno del tutto l'illiceità del fatto, la quale, quindi, dev'essere accertata dal giudice civile, in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 323 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2 c.p.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace; dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con s…
Art. 323 c.p. · Art. 322 c.p.
riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2024, n. 114 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare), sollevate in riferimento, complessivamente, agli artt. 11 e 97 della Costituzione, dal Tribunal…
Art. 11 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 323 c.p.
È manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie che si riverbera sull'indeterminatezza e ambiguità del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del cod. pen., impugnato - in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. - nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», includerebbe nel requisito della «violazione di norme di legge», necessario per la configurazione della fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio, anche la violazione dell'art. 97 Cost. e, dunque, dei principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e, persino, la violazione di norme previste nei contratti collettivi di lavoro o in atti amministrativi, circolari ed addirittura discendenti da prassi amministrative. Dall'ordinanza di rimessione non si comprende per quale delle condotte indicate sia ipotizzabile la fattispecie criminosa. Ad ogni modo, laddove venisse in rilievo la violazione di norme del contratto collettivo di lavoro, sarebbe errata la ricostruzione del «diritto vivente» prospettata dal rimettente, in quanto secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, essa non realizza uno dei presupposti necessari per la configurabilità del reato di abuso di ufficio; laddove, invece, la condotta rilevante fosse quella della violazione di legge in relazione a «plurime e reiterate vessazioni», allora il giudice remittente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali, a fronte di un contrasto interpretativo della giurisprudenza, non ha ritenuto di praticare un'interpretazione conforme a Costituzione.
Art. 323 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, con l…
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen., censurato, in riferimento agli artt. 97 e 3 Cost., nella parte in cui tale norma viene interpretata dal diritto vivente nel senso di escludere, per mancanza del dolo, la punibilità della condotta diretta a procurare un danno ingiusto o un ingiusto vantaggio patrimoniale ogni qual volta l'agente abbia perseguito contestualmente l'interesse pubblico affidatogli. Il rimettente, infatti, non solo non offre alcun elemento per valutare se, nel giudizio sottopostogli, ricorrano condizioni di fatto tali da giustificare l'applicazione del diritto vivente, ma erra nella ricostruzione del diritto vivente in materia di dolo nel reato di abuso d'ufficio, poiché nelle pronunce di legittimità richiamate non è stato affermato che la mera compresenza di una finalità pubblicistica basti ad escludere il dolo previsto dalla norma. > >- Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale e le condotte da assoggettare a pena: v., citata, sentenza n. 437/1998.
Art. 323 c.p. · Art. 97 cost. · Art. 3 cost. · Art. 289 c.p.p.
Ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo sezione distaccata di Bagheria. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria l'11 luglio 2000. Il direttore della cancelleria: Fruscella
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, in rife…
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, del codice di procedura penale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), sollevate, rispett…
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale: a) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal pretore di Catania, con le ordinanze in epigrafe; b) degli artt. 459 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,…
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost. · Art. 459 c.p.p.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata dall'art. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 cod. pen. in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 455 cod. proc. pen.), sollevata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 25, comma secondo, e 97 Cost.. Invero l'asserita indeterminatezza delle fattispecie di cui al previgente testo del citato art. 323 resta superata dalla ritenuta (da parte dello stesso giudice ' a quò) applicabilità delle più favorevoli fattispecie di cui al nuovo testo della detta norma.
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 289 c.p.p. · Art. 323 c.p.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 l. 16 luglio 1997 n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale) - che, limitando la punibilità alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o più gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto - posto che è principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale della persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, comma secondo, Cost.); che solo il legislatore può dunque, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali, secondo il principio "nullum crimen, nulla pena sine lege", cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali, sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici; e che, al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche la' dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilità non sanzionate penalmente - l'eventuale addebito al legislatore di aver omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di illegittimità costituzionale della legge, e tantomeno in una richiesta di "addizione" alla medesima mediante una pronuncia della Corte costituzionale; ed in quanto le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella (eventuale) tutela penale, ben potendo, invece, essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni, l'incriminazione costituendo una "extrema ratio", cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o l'inadeguatezza di altri mezzi di tutela. - S. nn. 226/1983, 49/1985, 364/1988, 487/1989, 282/1990, 411/1995, 317/1996; O. nn. 288/1996, 355/1997. red.: S. Di Palma
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 97 Cost., dell'art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio), impugnato, nel testo anteriore alla modifica operata con l'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, in relazione a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La censura di indeterminatezza delle fattispecie - che accomuna le diverse censure proposte - così come appare formulata nelle ordinanze di rimessione, non riguarda infatti i tipi di comportamento descritti nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. e connotati dalla violazione di specifiche norme di legge e di regolamenti, ma solo le condotte caratterizzate da elementi, individuati dalla interpretazione corrente riconosciuta come "diritto vivente", e ad avviso dei giudici 'a quibus' di incerta definizione (come la generica antigiuridicità, il contrasto con i fini istituzionali e l'eccesso di potere) che in seguito alle modifiche apportate all'articolo 'de quò dalla legge n. 234 del 1997, non possono più ritenersi previste come reati. Con la conseguenza che la contestata norma incriminatrice, nella parte a cui si riferiscono i dubbi di legittimità costituzionale, risulta inapplicabile, in forza dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. - per cui "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato" -, nei processi di provenienza. red.: S. Pomodoro
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza attuale della stessa. Invero - posto che <<una questione di legittimità costituzionale può bensì essere proposta nei confronti di una disposizione abrogata, ma solo in quanto il giudice rimettente motivatamente ritenga che essa sia ancora applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in forza delle regole sulla successione delle norme nel tempo>>- nella specie, il giudice 'a quò non ha effettuato la necessaria operazione di raffronto tra la norma precedentemente in vigore e quella risultante dalla legge di riforma, in relazione alla condotta concretamente contestata all'imputato, allo scopo di stabilire quale delle due disposizioni dovesse essere applicata, in osservanza delle predette regole. Ne consegue che la questione sollevata si presenta come meramente eventuale. - Cfr. S. nn. 195/1982, 182/1984, e O. n. 207/1993. red.: G. Leo
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.
Deve essere ordinata la restituzione al giudice 'a quò (G.I.P. presso il Tribunale di Piacenza) degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323, comma 2, cod. pen., per un riesame della rilevanza alla luce del 'jus superveniens' (l. 16 luglio 1997 n. 234). - O. n. 327/1997. red.: S. Di Palma
Art. 323 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 289 c.p.p.
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dello 'ius superveniens'. (Nella specie, dopo la proposizione delle questioni, è sopravvenuta la legge 16 luglio 1997, n. 234 - recante: "Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli, 289, 416 e 555 del codice di procedura penale" -, il cui art. 1 ha sostituito interamente il testo dell'art. 323 del codice penale). red.: G. Leo
Art. 323 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.
La pronunzia della Corte con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità per difetto di legittimazione del giudice rimettente, ha contenuto decisorio e determina in radice (art. 137 Cost.) l'impossibilità da parte della stessa autorità di riproporre la medesima questione, a causa della rilevata carenza di poteri decisori. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p., 18, 45 n. 4 e 46 cod. proc. pen., denunziati - per violazione degli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma e 107, terzo comma, Cost., nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possano essere riuniti. - cfr. O.n. 60/1987.
Art. 323 c.p. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. (abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge) in riferimento agli artt. 25, 2x comma, e 3 della Costituzione. L'art. 323 cod. pen. corrisponde all'intento di reprimere quei comportamenti dei pubblici ufficiali che, pur essendo illegittimi, non rientrerebbero in un titolo specifico di reato e, contemporaneamente, da' sufficiente garanzia che il pubblico ufficiale sia al coperto dalla possibilità di arbitrarie applicazioni della legge penale. Infatti il reato consiste nella trasgressione, da parte del pubblico ufficiale, di un dovere inerente all'ufficio che si concreti in un atto o in un comportamento illegittimo posto in essere con dolo. Non è rilevante che per determinare in concreto la esistenza del reato sia necessario prendere in esame l'eventuale violazione di norme non contenute in leggi penali.
Art. 323 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Se ne mostrano 19 su 31, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2020 al 25 agosto 2024. 119 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita' ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
tolto: La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 2024, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art323 · fonte del testo
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