Corte costituzionale

Ordinanza n. 218/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 30 aprile 1998 dal Tribunale di Prato, iscritta

al n. 636 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno

1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che nel corso del dibattimento a carico di persone

imputate del delitto di corruzione impropria (ex art. 318, primo

comma, del codice penale), di fronte alla richiesta degli imputati ed

al concomitante consenso del pubblico ministero di pronunciare

sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti con

sostituzione della pena detentiva con la pena della multa, previa

sospensione del procedimento e rimessione degli atti alla Corte

costituzionale per la decisione sulla questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il

tribunale di Prato - premesso che non ricorrono le condizioni per

l'applicabilità dell'art. 129 del codice di procedura penale e che

la "cornice giuridica della imputazione" deve ritenersi corretta -

ha, con ordinanza del 30 aprile 1998, denunciato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità del detto art. 60

della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui esclude dal regime

delle sanzioni sostitutive il reato di cui all'art. 318 del codice

penale;

che, richiamate le sentenze costituzionali n. 249 del 1993, n.

254 del 1994 e n. 78 del 1997, il giudice a quo rileva che l'identica

ratio decidendi dovrebbe ricevere applicazione con riferimento alla

norma adesso denunciata, in presenza di un tertium comparationis

quale il reato di abuso di ufficio nel testo dell'art. 323 del codice

penale risultante dalla sua "novellazione" ad opera della legge 16

luglio 1997, n. 234, che, pur tutelando il medesimo bene giuridico

(il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione), è

ammesso alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria

non essendo ricompreso nell'elenco delle esclusioni oggettive di cui

all'art. 60 della legge n. 689 del 1981;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o

infondata per l'impossibilità di evocare i precedenti richiamati dal

rimettente, considerata l'assenza di fattispecie analoghe trattate in

maniera discordante, dato che un simile tipo di fattispecie non

sarebbe, certo, rinvenibile nella previsione dell'art. 323 del codice

penale che, nel testo "novellato" dalla legge n. 234 del 1997, oltre

ad assumere carattere meramente residuale, ha subìto un

ridimensionamento quanto al trattamento sanzionatorio; inoltre la

natura "contrattuale" del reato in ordine al quale si vorrebbe

estendere il regime di accesso alle sanzioni sostitutive

differenzierebbe profondamente tale delitto da quello previsto

dall'art. 323 che contempla, invece, una unilaterale manifestazione

antigiuridica da parte dell'autore del delitto stesso.

Considerato che l'identica ratio decidendi delle sentenze indicate

dal rimettente non è riferibile alle censure di legittimità ora

dedotte, in quanto tali dichiarazioni di illegittimità

costituzionale (così come quella pronunciata con sentenza n. 291 del

1998) scaturivano dall'esigenza di eliminare disparità di

trattamento - rilevabili attraverso tertia comparationis di volta in

volta indicati - così irragionevoli da risultare arbitrarie;

che, invece, il tertium comparationis ora evocato anche in

conseguenza della sostituzione dell' art. 323 del codice penale ad

opera dell'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, che, oltre a

ridisegnare pressoché integralmente il reato di abuso di ufficio, ne

ha consistentemente ridimensionato il trattamento sanzionatorio

rivela come l'esclusione dall'accesso al regime delle sanzioni

sostitutive del reato di corruzione impropria antecedente mantenga

una sua razionalità secondo scelte legislative non sindacabili in

questa sede perché non arbitrarie, considerato le ipotesi

comportamentali poste a confronto, non definibili come omogenee.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale di Prato con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:218 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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