Corte costituzionale

Ordinanza n. 192/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.

nel testo anteriore alla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),

promossi con ordinanze emesse il 25 giugno 1998 dal giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio ed il 2 dicembre

1997 dal tribunale di Sondrio, iscritte, rispettivamente, ai nn. 655

e 864 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 39 e 49, prima serie speciale,

dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emanata il 25 giugno 1998, pervenuta a

questa Corte il 25 agosto 1998 (r.o. n. 655 del 1998), il giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Sondrio ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen.

(Abuso d'ufficio), nel testo vigente prima della novella recata

dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale), per

contrasto con gli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 97

della Costituzione;

che la rilevanza della questione è ritenuta dal remittente sulla

base della considerazione che il fatto per cui è giudizio, commesso

all'epoca in cui era in vigore la norma denunciata, appare

astrattamente sussumibile anche nella fattispecie dell'art. 323 cod.

pen. come sostituito dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, onde

non potrebbe pervenirsi ad una pronuncia di non doversi procedere

perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai

sensi dell'art. 2, secondo comma, del codice penale; e che d'altra

parte la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale del

precedente testo dell'art. 323 è necessaria, dovendosi, in caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale della predetta norma,

cui conseguirebbe la caducazione ex tunc della medesima, pervenire ad

una pronuncia di proscioglimento perché il fatto non è più

previsto come reato, in ossequio al principio di irretroattività

della legge penale, che impedirebbe di applicare la norma di cui al

nuovo art. 323 cod. pen; ovvero, ove si ritenesse che tornino a

rivivere gli originari artt. 323 e 324 cod. pen., come vigenti prima

della novella del 1990, dovendosi raffrontare queste ultime norme con

quella attualmente vigente, per gli effetti dell'art. 2, terzo comma,

cod. pen;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, l'ordinanza richiama

il principio di tassatività delle norme incriminatrici, derivante

dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che esprimerebbe

l'esigenza di evitare la genericità e l'indeterminatezza della

fattispecie, in modo che sia assicurata al giudice la possibilità di

individuare, a mezzo degli usuali metodi ermeneutici, la condotta

penalmente rilevante, nonché in modo che sia consentito ai

consociati di conoscere preventivamente ciò che è reato e ciò che

non lo è;

che, ciò premesso, il remittente osserva che, secondo

l'interpretazione corrente dell'art. 323 cod. pen. nel testo

previgente, venivano ricompresi nella condotta incriminata ogni

violazione del parametro di doverosità quale risulta dalle regole

normative improntate ai principi di legalità, imparzialità e buon

andamento della pubblica amministrazione, ogni comportamento

esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini istituzionali,

nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che, ad avviso del giudice a quo siffatta interpretazione, che

costituirebbe "diritto vivente", non consentirebbe di escludere dubbi

sull'indeterminatezza della fattispecie penale, in relazione ad

espressioni quali "parametro di doverosità" e "fini istituzionali",

e alla figura normativamente non definita, e in costante evoluzione,

dell'eccesso di potere;

che, inoltre, la incertezza della norma non permetterebbe un

efficace esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24,

secondo comma, della Costituzione;

che, infine, la insufficiente determinatezza della fattispecie,

anche per il "ruolo centrale" del dolo specifico, che finirebbe per

decidere della stessa illiceità di una condotta di per sé neutra,

comprometterebbe il buon andamento della pubblica amministrazione,

poiché "le incursioni del giudice penale nella sfera amministrativa,

in assenza di univoci criteri oggettivi idonei a delimitare il

confine fra lecito ed illecito", rischierebbero di paralizzare anche

le più ordinarie attività dei pubblici funzionari, dal che

discenderebbe altresì la violazione dell'art. 97 della Costituzione;

che, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1997, pervenuta a questa

Corte il 19 novembre 1998 (r.o. n. 864 del 1998), il tribunale di

Sondrio ha sollevato a sua volta questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della

Costituzione, dell'art. 323 cod. pen., nel testo vigente prima della

modifica recata dalla legge n. 234 del 1997;

che gli argomenti addotti dal remittente, in punto di non

manifesta infondatezza, sono analoghi a quelli svolti nell'ordinanza

iscritta al n. 655 r.o. 1998, con riguardo al solo art. 25, secondo

comma, della Costituzione; mentre, in punto di rilevanza, il giudice

a quo afferma che, rientrando astrattamente il fatto nella

fattispecie come delineata nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen.,

la norma di cui al testo previgente troverebbe necessaria

applicazione, dovendo il giudice, qualora accerti che la condotta

ascritta all'imputato rientra anche in tale ultima fattispecie,

verificare quale delle due norme sia più favorevole; e che

l'eventuale accoglimento della questione, con conseguente espunzione

ex tunc della norma dall'ordinamento, determinerebbe, ai sensi

dell'art. 2, primo comma, del codice penale, l'emanazione di sentenza

di non doversi procedere perché il fatto non era previsto come reato

all'epoca in cui fu commesso;

che tanto nel primo che nel secondo giudizio non vi è stata

costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Considerato che i giudizi, aventi lo stesso oggetto, possono essere

riuniti per essere decisi con unica pronunzia;

che questa Corte ha già dichiarato manifestamente inammissibili,

per difetto di rilevanza, questioni analoghe, sollevate dagli stessi

remittenti, con ordinanze n. 252 e n. 427 del 1998;

che anche le questioni oggi proposte si appalesano manifestamente

inammissibili per difetto di rilevanza;

che, infatti, le censure mosse al testo previgente dell'art. 323

cod. pen. attengono alla asserita indeterminatezza della fattispecie,

a cui sono riconducibili, nella prospettazione dello stesso

remittente, anche i profili di violazione degli artt. 24, secondo

comma, e 97 della Costituzione, sollevati dalla sola ordinanza r.o.

n. 655 del 1998;

che gli stessi remittenti premettono che i fatti sui quali sono

chiamati a giudicare appaiono sussumibili anche nella fattispecie

descritta dal nuovo testo dell'art. 323 cod. pen., riguardo alla

quale non sollevano alcun dubbio di insufficiente determinatezza,

ancorché si tratti di norma più favorevole, destinata in ipotesi a

trovare applicazione ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen;

che l'asserita indeterminatezza della preesistente fattispecie

riguarderebbe non già l'intera area delle condotte punibili, ma solo

quelle connotate da elementi di incerta definizione, come la generica

antidoverosità, il contrasto con i fini istituzionali e il vizio di

eccesso di potere: non, dunque, le condotte di abuso connotate da

violazione di specifiche norme di legge o di regolamento e tali da

causare intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale

all'agente o ad altri, ovvero un danno ingiusto ad altri, come quelle

descritte nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen, come modificato

dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997;

che, pertanto, il giudizio sui fatti sottoposti ai remittenti non

verrebbe in alcun modo influenzato dalla eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale del testo previgente dell'art. 323 cod.

pen. nella parte in cui conteneva - in ipotesi - l'indicazione di

ulteriori condotte punibili non sufficientemente determinate, in

quanto connotate dai predetti elementi di incerta definizione

(ordinanza n. 427 del 1998);

che ove, per converso, i fatti risultassero riconducibili a tale

ultimo tipo di condotte, ma non a quelle indicate dal nuovo testo

dell'art. 323, la questione sollevata apparirebbe comunque

irrilevante in quanto, come ammettono gli stessi remittenti, in

questo caso la norma sopravvenuta imporrebbe di prosciogliere gli

imputati perché il fatto non è più previsto come reato;

che risulta dunque in ogni caso inapplicabile quella parte della

norma incriminatrice - non più in vigore - sulla quale si appuntano

i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai giudici a

quibus;

che, d'altra parte, il raffronto fra la norma incriminatrice

vigente all'epoca dei fatti e quella sopravvenuta, per determinare la

norma applicabile, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del codice

penale, non comporta alcuna applicazione giudiziale delle norme

stesse, ma costituisce una mera operazione logica di confronto fra

due descrizioni di fattispecie, e fra ciascuna di esse e la condotta

contestata all'imputato, operazione preliminare e strumentale

rispetto alla scelta della norma eventualmente applicabile, e non

condizionata dall'eventuale dubbio di illegittimità costituzionale

dell'una o dell'altra norma; mentre solo all'esito di tale operazione

di raffronto il giudice individuerà quale sia la norma applicabile

nel giudizio, in ordine alla quale possa proporsi una eventuale

questione di legittimità costituzionale rilevante nel giudizio

stesso (ordinanza n. 252 del 1998).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

penale (Abuso d'ufficio), nel testo anteriore alla modifica recata

dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica

dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso d'ufficio, e

degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale),

sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25,

secondo comma, e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Sondrio, e dal tribunale di

Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:192 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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