Corte costituzionale

Ordinanza n. 6/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in

tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica

amministrazione), in relazione agli artt. 323 e 324 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1991 dal Giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nel

procedimento penale a carico di Costa Giulio Vito ed altri, iscritta

al n. 449 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che, nel corso di un processo penale a carico di persone

imputate di interesse privato in atti di ufficio, il Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro ha, con

ordinanza del 9 aprile 1991, sollevato, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità "del combinato disposto

degli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in relazione

agli artt. 323 e 324 del codice penale", nella parte in cui "introduce, nel passato", una chiara disparità di trattamento fra gli

autori dell'abuso già punibile a norma dell'art. 323 del codice

penale e l'autore del più grave reato di interesse privato in atti

di ufficio previsto dall'art. 324 dello stesso codice, espressamente

abrogato dall'art. 20 della legge n. 86 del 1990;

che il giudice a quo denuncia, quindi, la mancata previsione di

una disciplina transitoria che renda punibili i fatti di interesse

privato, non potendo ravvisarsi "omogeneità" oggettiva fra la

condotta punita dall'art. 324 del codice penale e la condotta punita

dall'art. 323 dello stesso codice, quale sostituito dall'art. 13

della legge n. 86 del 1990, una disomogeneità "accentuata dalla

proclamata abrogazione della vecchia norma";

e che, quindi, stando al giudice a quo, l'assetto così

delineato rivelerebbe una vera e propria "iniquità" nella

disciplina, risultando essa incentrata nella persistente punibilità

della fattispecie di abuso innominato, "ad offensività meno grave"

rispetto alla presa di interesse, per giunta, patrimoniale, una

fattispecie con un tasso di antigiuridicità più elevato e,

nonostante ciò, espressamente abrogata dalla legge n. 86 del 1990;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza e, in subordine, non fondata, avendo il

legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, operato

scelte non sindacabili in sede di legittimità costituzionale;

Considerato che l'eccezione d'inammissibilità avanzata

dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa,

desumendosi dall'ordinanza di rimessione l'addebito contestato anche

con riferimento alla ritenuta ipotizzabilità di una fattispecie di

presa d'interesse di contenuto patrimoniale e tanto appare

sufficiente perché venga ritenuto assolto l'onere di cui all'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, peraltro, in punto di rilevanza, la questione va

rigorosamente circoscritta alla disciplina di diritto intertemporale,

del resto espressamente richiamata dal giudice a quo sia allorché

contesta la disparità di trattamento relativamente al "passato", sia

quando imputa l'"iniquità" della norma censurata con riferimento al

regime transitorio;

che, così delimitato l'ambito della denuncia di illegittimità,

il petitum avuto di mira dall'ordinanza di rimessione si sostanzia

nella richiesta di introdurre una norma transitoria che renda

punibili i fatti di presa d'interesse di contenuto patrimoniale, non

perseguibili alla stregua della disciplina risultante dalla legge n.

86 del 1990, in base ai princìpi che governano la successione della

legge penale nel tempo;

che, a parte la contraddizione insita nel richiamo al "divieto

di irretroattività" coinvolgente una disciplina sopravvenuta che il

giudice a quo afferma "disomogenea" rispetto a quella abrogata, la

questione così come proposta, si sostanzia in una censura diretta a

sindacare scelte discrezionali del legislatore nella valutazione dei

beni tutelati dalla norma penale, scelte non censurabili in questa

sede - soprattutto allorché venga dedotta la non conformità alla

Costituzione di una disciplina destinata ad esaurirsi con il decorso

del tempo - ove tali scelte non sconfinino nella arbitrarietà,

certamente non invocabile nella specie, perché alla abrogazione

dell'art. 324, conseguente ad una più complessa ed articolata

repressione dell'abuso di ufficio, assurto da ipotesi residuale a

fattispecie di reato caratterizzata da peculiari connotazioni

soggettive ed oggettive, non era comunque necessario porre riparo con

la previsione di un'espressa disciplina transitoria;

che, peraltro, il giudice a quo ha omesso del tutto di

considerare come la predetta disciplina risulta individuata

dall'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, la

quale, anche a seguito di una decisione delle Sezioni Unite è nel

senso di ritenere operanti i princìpi disciplinanti la successione

della legge penale nel tempo, con la conseguente applicabilità

dell'abrogato art. 324 quando questo si riveli, quoad poenam, norma

più favorevole;

che, quindi, sotto entrambi i profili sopra enunciati, la

questione proposta deve dirsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 13 e 20 della legge

26 aprile 1990, n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici

ufficiali contro la pubblica amministrazione), in relazione agli

artt. 323 e 324 del codice penale, questione sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le

indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro con ordinanza

del 9 aprile 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:6 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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