Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1998 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

penale nel testo antecedente alla novella recata dalla legge 16

luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in

materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice

di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre

1997 dal tribunale di Sondrio, iscritta al n. 863 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1997, pervenuta a

questa Corte il 3 dicembre 1997, il tribunale di Sondrio ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art.

25, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 323 del codice

penale (Abuso d'ufficio), nel testo antecedente alla novella recata

dalla legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555

del codice di procedura penale);

che il giudice a quo, chiamato a giudicare, dopo l'entrata in

vigore della legge di riforma che ha ridefinito la fattispecie

incriminatrice, un imputato di abuso d'ufficio per un fatto commesso

sotto il vigore dell'art. 323 cod. pen. nella sua precedente

formulazione, afferma di dovere fare comunque applicazione di tale

ultima norma, onde verificare, ai fini dell'applicazione delle regole

sulla successione delle norme penali nel tempo, dettate dall'art. 2

cod. pen., se la condotta ascritta all'imputato sia sussumibile sia

nella fattispecie astratta descritta dalla norma previgente, sia in

quella descritta dalla norma attualmente in vigore;

che, sempre secondo il remittente, ai fini del giudizio di

rilevanza della questione dovrebbe aversi riguardo "alla formulazione

della fattispecie astratta" e non già "all'eventuale concreta

determinatezza del capo di imputazione";

che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo

osserva che, secondo l'interpretazione corrente del testo previgente

dell'art. 323 cod. pen., venivano ricompresi nella condotta

incriminata ogni violazione del parametro di doverosità come risulta

dalle regole normative improntate ai principi di legalità,

imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, ogni

comportamento esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini

istituzionali, nonché gli atti viziati da eccesso di potere;

che, ad avviso dell'autorità remittente, siffatta

interpretazione, la quale costituirebbe "diritto vivente", non

consentirebbe di escludere dubbi sull'indeterminatezza della

fattispecie penale, in relazione ad espressioni quali "parametro di

doverosità" o "fini istituzionali", o alla figura normativamente non

definita e in costante evoluzione dell'eccesso di potere;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che una questione di legittimità costituzionale può

bensì essere proposta nei confronti di una disposizione abrogata, ma

solo in quanto il giudice remittente motivatamente ritenga che essa

sia ancora applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in forza

delle regole sulla successione delle norme nel tempo;

che, nella specie, il giudice a quo è chiamato a confrontare le

due norme incriminatrici, quella precedentemente in vigore e quella

risultante dalla legge di riforma, in relazione alla condotta

concretamente contestata all'imputato, allo scopo di stabilire se

l'una o l'altra delle due norme risulti applicabile ai fini del

giudizio, in osservanza delle regole sulla successione di norme

penali nel tempo;

che, dunque, solo all'esito di tale operazione di raffronto il

giudice individuerà quale sia la norma applicabile nel giudizio, in

ordine alla quale possa proporsi una eventuale questione di

legittimità costituzionale rilevante nel giudizio;

che in assenza di tale determinazione la questione sollevata si

presenta, invece, come meramente eventuale e sfornita di congrua

motivazione sulla rilevanza (cfr. sentenze n. 195 del 1982, n. 182

del 1984; ordinanza n. 207 del 1993);

che il raffronto fra le due norme incriminatrici, ai fini di

determinare la norma applicabile, non comporta alcuna applicazione

giudiziale delle norme stesse, ma costituisce una mera operazione

logica di confronto fra due descrizioni di fattispecie, e fra

ciascuna di esse e la condotta contestata all'imputato, operazione

preliminare e strumentale rispetto alla scelta della norma

eventualmente applicabile, e non condizionata dall'eventuale dubbio

sulla illegittimità costituzionale dell'una o dell'altra norma;

che pertanto la questione è manifestamente inammissibile per

difetto di attuale rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso

d'ufficio), nel testo antecedente alla novella recata dalla legge 16

luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in

materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416, 555 del codice

di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, dal tribunale di Sondrio con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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