Incandidabilita' alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunita' montane:

  • a)coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  • b)coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
  • c)coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
  • d)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
  • e)coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
  • f)coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
  • a)del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
  • b)della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Testo vigente dal 4 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 10, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18586/2025

    8 luglio 2025
    • Elezioni

    In tema di elettorato passivo, l'art. 10, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 235 del 2012, laddove prevede l'incandidabilità alle elezioni comunali e provinciali di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena ivi indicata per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, non ha natura innovativa, ma rappresenta una norma di chiusura del sistema, in quanto volta a tutelare il buon andamento e la trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di impedire che queste siano governate da chi sia stato definitivamente condannato per uno dei predetti reati, il cui disvalore è insito proprio nell'abuso di tali poteri o nella violazione di quei doveri.

    Art. 10

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 45 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 236/2015

    Parametro
    19 novembre 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a ), del d.lgs. del 31 dicembre 2012 n. 235 - in relazione al precedente art. 10, comma 1, lett. c ) - sollevata con riferimento agli artt. 2, 4 secondo comma, 51 primo comma e 97, secondo comma Cost., la quale sospende di diritto dalle cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale coloro che hanno riportato una condanna non definitiva, tra l'altro, anche per il delitto di abuso di ufficio. La norma censurata - che ha una lunga serie di precedenti nella legislazione adottata fin dal 1990 per fronteggiare casi gravi di illegalità nella pubblica amministrazione - non costituisce infatti né una sanzione penale né un effetto penale della condanna; essa è piuttosto la misura scelta dal legislatore nel caso venga accertato, seppure in via temporanea, il venire meno di uno dei requisiti soggettivi richiesti per l'accesso e il mantenimento a una delle cariche elettive indicate. La natura non sanzionatoria della misura è confermata non solo dalla giurisprudenza comune, ma anche dall'espressa previsione che essa non si applica in caso di riabilitazione, mentre l'estinzione degli effetti penali della condanna a seguito di riabilitazione è prevista in generale dall'art. 178 cod. pen. Priva di fondamento è altresì la censura relativa all'immediata applicazione della misura a chi era già in carica al momento della entrata in vigore della norma, per fatti compiuti in precedenza. Non trattandosi di misura sanzionatoria, infatti, non viene in esame il divieto di retroattività dell'art. 25, secondo comma Cost.; né può invocarsi la presunta rilevanza costituzionale dell'art. 11 delle preleggi, laddove se ne chieda l'applicazione a tutela dei diritti fondamentali - come sarebbe quello dell'accesso alle cariche pubbliche - o in caso di istituti e regimi assimilabili alle sanzioni penali - come asserito nel caso della norma impugnata. Al di fuori dell'ambito penale, infatti, le leggi possono retroagire, purché la scelta del legislatore rispetti una serie di limiti, quale la sua ragionevolezza, l'uguaglianza della previsione, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Risulta poi infondata anche la dedotta violazione del diritto fondamentale all'elettorato passivo, che sarebbe eccessivamente sacrificato dalla previsione impugnata, dal momento che appare invece ragionevole che per determinati reati, ritenuti particolarmente gravi e offensivi dell'interesse costituzionale al buon andamento e all'imparzialità dei pubblici uffici, il legislatore ricerchi un bilanciamento tra interessi in gioco diversi, trai quali il dovere per l'eletto di svolgere la carica con disciplina e onore. La scelta del legislatore, di prevedere che una condanna per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, anche se non definitiva, faccia sorgere l'esigenza cautelare di sospendere temporaneamente il titolare della carica risulta dunque ragionevole, anche in caso di sua applicazione ai mandati in corso, dal momento che si tratta di salvaguardare l'amministrazione pubblica dal rischio di inquinamento e di tutelarne la credibilità. Quanto, infine, al diritto a concorrere al progresso materiale o spirituale della società, esso non risulta compromesso, poiché il suddetto contributo può essere fornito in una molteplicità di modi e forme, tra cui l'assunzione di una carica pubblica è solo una tra le tante espressioni possibili. Sulla natura non sanzionatoria delle misure della incandidabilità, decadenza, sospensione adottate a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, v. e citate sentenze nn. 25/2002, 132/2001, 184/1994, 118/1993. Sulla legittimità delle scelte discrezionali del legislatore in tema di retroattività delle leggi che non rientrino nell'ambito di quelle penali, v. le citata sentenza n. 156/2007. Sulla correttezza delle scelte del legislatore in tema di bilanciamento tra l'interesse ad essere eletti a una carica pubblica e quello all'immagine della pubblica amministrazione, v. le citante sentenze nn. 352/2008, 257/2010, 206/1999, 141/1996.

    Art. 11 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 1 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione · Art. 10 Testo unico incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235~art10 · fonte del testo

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