Art. 228 fallimento — Interesse privato del curatore negli atti del fallimento

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 6 aprile 1942

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 129/2000

    Questione infondata
    3 maggio 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle gr…

    Art. 3 cost. · Art. 323 c.p. · Art. 228 fallimento · Art. 1 Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

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  • Sentenza n. 69/1999

    Questione infondata
    18 marzo 1999

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 228 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 1 d.l. 30 gennaio 1979,n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) conv. nella l. 3 aprile 1979, n. 95 - le quali, assoggettando a sanzione penale il commissario governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (così come il curatore fallimentare e gli altri soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 228 l. fallimentare) con riferimento alla fattispecie astratta di interesse privato, ormai priva di rilevanza penale per tutti gli altri pubblici ufficiali, sarebbero lesive sia del principio di eguaglianza sia del principio di determinatezza della fattispecie penale - in quanto, con riferimento all'art. 3 Cost., la "ratio" della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 228 l. fallimentare, individuata nella stessa relazione al r.d. n. 267 del 1942 "nel bisogno di prevenire il pericolo che attraverso le maglie della legge il curatore trovi la via di scampo ad azioni delittuose", vale ad escludere che la specialità della disciplina penale applicabile al curatore fallimentare (ed ai soggetti ad esso equiparati) si traduca nella violazione del principio di eguaglianza; ed in quanto, con riferimento all'art. 25 Cost., l'art. 228 l. fallimentare deve essere interpretato, conformemente al principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale, nel senso che la presa di interesse privato del curatore fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) è sanzionata penalmente soltanto in quanto sia contrastante con gli interessi tutelati dalla procedura concorsuale, restando estranee all'area della rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti, in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali o dell'amministrazione straordinaria. - S. nn. 414/1994, 197 e 452/1998; O. nn. 55 e 147/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 228 fallimento

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  • Sentenza n. 414/1994

    Questione infondata
    7 dicembre 1994

    Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quò, è da escludere che la perdurante vigenza dell'art. 228 della legge fallimentare - che prevede come reato l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dell'art. 324 del codice penale - già concernente, a sua volta, il delitto di interesse privato del pubblico ufficiale in atti di ufficio - dia luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, fra il curatore fallimentare ed i soggetti nei cui confronti l'art. 324 cod. pen. sarebbe stato applicabile, lesiva del principio di eguaglianza. Già in origine, infatti, le fattispecie incriminatrici dell'interesse privato erano, nei due casi, rispettivamente autonome e diversificate nel segno di una maggiore severità delle sanzioni comminate per la prima, e perciò non omogenee, e d'altra parte, con il sopravvenire della legge n. 86 del 1990, non si è determinata una indiscriminata 'abolitio criminis' delle condotte del pubblico ufficiale già qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, bensì si è verificata la riconduzione di quelle condotte a nuove fattispecie (artt. 323 e 326) del codice penale. Va peraltro richiamata l'attenzione del legislatore sull'esigenza di coordinamento dell'art. 228 della legge fallimentare con le suddette modifiche apportate alle norme del codice penale, in particolare per quel che concerne la riserva, operata dallo stesso art. 228, di applicazione dell'art. 323 cod. pen., ora sostituito con una fattispecie comprendente, 'mutatis mutandis', ipotesi corrispondenti a quelle incriminate dalla norma della legge fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sugli effetti delle modifiche operate, riguardo agli artt. 323 e 324 cod. pen., dagli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, v. O. n. 6/1992. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 228 fallimento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art228 · fonte del testo

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