Contro quanto sostenuto dal giudice 'a quò, è da escludere che la perdurante vigenza dell'art. 228 della legge fallimentare - che prevede come reato l'interesse privato del curatore negli atti del fallimento - dopo l'abrogazione, ad opera dell'art. 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, dell'art. 324 del codice penale - già concernente, a sua volta, il delitto di interesse privato del pubblico ufficiale in atti di ufficio - dia luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, fra il curatore fallimentare ed i soggetti nei cui confronti l'art. 324 cod. pen. sarebbe stato applicabile, lesiva del principio di eguaglianza. Già in origine, infatti, le fattispecie incriminatrici dell'interesse privato erano, nei due casi, rispettivamente autonome e diversificate nel segno di una maggiore severità delle sanzioni comminate per la prima, e perciò non omogenee, e d'altra parte, con il sopravvenire della legge n. 86 del 1990, non si è determinata una indiscriminata 'abolitio criminis' delle condotte del pubblico ufficiale già qualificabili come fatti di interesse privato in atti di ufficio, bensì si è verificata la riconduzione di quelle condotte a nuove fattispecie (artt. 323 e 326) del codice penale. Va peraltro richiamata l'attenzione del legislatore sull'esigenza di coordinamento dell'art. 228 della legge fallimentare con le suddette modifiche apportate alle norme del codice penale, in particolare per quel che concerne la riserva, operata dallo stesso art. 228, di applicazione dell'art. 323 cod. pen., ora sostituito con una fattispecie comprendente, 'mutatis mutandis', ipotesi corrispondenti a quelle incriminate dalla norma della legge fallimentare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 228 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267). - Sugli effetti delle modifiche operate, riguardo agli artt. 323 e 324 cod. pen., dagli artt. 13 e 20 della legge 26 aprile 1990, n. 86, v. O. n. 6/1992. red.: S.P.
Art. 3 cost. · Art. 228 fallimento