Corte costituzionale

Ordinanza n. 536/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/05/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal pretore

di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima

serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987

dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa

dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva

rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle

norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine

alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione

stessa sarebbe risultata rilevante;

che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento,

osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla

Corte di Cassazione per denunziare il conflitto di competenza, ha

nuovamente riproposto tale questione, "per dare concreto fondamento a

tale denunzia", in tal modo palesando ex ore suo come non spetti a

lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte

avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare

o meno il ventilato conflitto;

che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle

considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme

denunziate violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo

comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui

affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei

procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e

pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di

pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non

determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione

i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando

solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme

denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n.

274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.;

Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte

costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la

questione de qua, non rilevando un vizio formale rimuovibile nello

stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del

giudice remittente;

che tale pronunzia ha contenuto decisorio ed è quindi assistita

dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della

Costituzione, il quale in questo caso determina in radice

l'impossibilità di proporre da parte della stessa autorità la

medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46

cod.proc.pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:536 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari