Art. 327 c.p. — Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
Articolo abrogato dalla l. 25 giugno 1999, n. 205.
Abrogato dal 13 luglio 1999
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'ipotesi criminosa dell'eccitamento al dispregio delle istituzioni da parte del pubblico ufficiale, contemplato nell'art. 327 del codice penale, non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. E ciò perché il fatto è punito se ed in quanto posto in essere "nell'esercizio delle funzioni" e, quindi, sia per l'obbligo che incombe al pubblico ufficiale di tenere un comportamento conforme ai doveri di ufficio, allorquando forma ed attua la volontà dell'ente pubblico (art. 54, secondo comma, Cost.), sia per l'entità del danno che deriva alla pubblica Amministrazione da un incitamento al dispregio delle istituzioni che provenga da un suo organo in quel particolare momento. I privati cittadini, come tali, si trovano in una posizione completamente diversa da quella del pubblico ufficiale, non potendo per essi ricorrere giammai le situazioni suddette, onde non si può configurare quella violazione del principio di eguaglianza prospettata dall'ordinanza di rimessione. Ed è ovvio che non ha alcuna rilevanza che il pubblico ufficiale sia legato o meno da un rapporto organico con la pubblica Amministrazione, dal momento che, per la sussistenza del reato, occorre soltanto l'esercizio di pubbliche funzioni.
Art. 327 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 luglio 1999. 97 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorita' o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorita' o ai doveri predetti, e' punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire duemila.
tolto: La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio, e al ministro di un culto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art327 · fonte del testo
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