Corte costituzionale

Ordinanza n. 327/1997

Altra decisione · depositata il 07/11/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice

penale, promossi con ordinanze emesse il 14 e 27 maggio, il 16

aprile, il 7 e il 24 giugno, l'8 ottobre, il 3 luglio, il 25 giugno e

il 1 luglio (n. 2 ordinanze) 1996 dal gip c/o il tribunale di

Piacenza, il 21 giugno 1996 dal tribunale di Milano, il 3 ed il 7

maggio 1996 e il 24 gennaio 1997 del gip c/o il tribunale di

Piacenza, il 3 dicembre 1996 dal tribunale di Sondrio, il 4 febbraio

1997 dal tribunale di Grosseto, il 13 marzo 1997 dal gip c/o il

tribunale di Piacenza, l'11 febbraio e il 18 marzo 1997 dal tribunale

di Sondrio, il 14, il 17 e il 21 marzo, l'8 aprile (n. 2 ordinanze),

il 18 aprile (n. 2 ordinanze), il 21 aprile ed il 18 aprile 1997 dal

gip c/o il tribunale di Piacenza e l'11 aprile 1997 dal gip c/o il

tribunale di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. 797, 857, 890,

891, 893, 949, 950, 951, 952, 953, 957, 967, 981 del registro

ordinanze 1996 ed ai nn. 124, 171, 210, 287, 297, 298, 315, 316,

342, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 457 del registro ordinanze 1997 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 28, 38, 39,

47, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed ai nn. 13, 15,

18, 23, 24, 25, 26, 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1996 (r.o. n. 797

del 1996), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale

di Piacenza ha sollevato d'ufficio questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97,

primo comma, della Costituzione, dell'art. 323, secondo comma, del

codice penale (Abuso d'ufficio), come novellato dall'art. 13 della

legge 26 aprile 1990, n. 86;

che, secondo il remittente, la disposizione sarebbe in contrasto

con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto

prevederebbe una fattispecie non tassativa e non sufficientemente

determinata, dato il carattere generico, indeterminato e neutro della

locuzione "abusa del suo ufficio", applicabile a qualsiasi vizio di

tipo amministrativo; né la fattispecie acquisterebbe sufficiente

determinatezza in forza della previsione del dolo specifico, la cui

prova, nella interpretazione giurisprudenziale, verrebbe spesso

tratta dalla mera illegittimità dell'atto e del comportamento;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, la norma contrasterebbe

altresì con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto,

per la sua insufficiente determinatezza, costituirebbe una facile

chiave di accesso a disposizione del giudice penale per "penetrare

nel territorio della p.a." attraverso la semplice attivazione dei

meccanismi processuali: onde essa consentirebbe "incursioni

giudiziali" nella sfera di valutazione discrezionale

dell'amministrazione, e genererebbe un clima non favorevole alla

serenità delle attività amministrative, così compromettendo il

buon andamento dell'amministrazione medesima;

che la stessa questione, in termini identici, salvo il

riferimento, in alcuni casi, al primo anziché al secondo comma

dell'art. 323 cod. pen., è stata sollevata dalla stessa autorità

giurisdizionale con altre ventidue ordinanze (r.o. nn. 857, 890, 891,

893, da 949 a 953, 967 e 981 del 1996; r.o. nn. 124, 287, 315, 316,

342, da 379 a 384 del 1997), l'ultima delle quali emessa il 21 aprile

1997;

che, con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 (r.o. n. 957 del

1996), il tribunale di Milano ha sollevato a sua volta, su istanza

di parte, questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod.

pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, con argomentazioni di tenore analogo a quelle

svolte dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di

Piacenza;

che, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 3 dicembre 1996

(r.o. n. 171 del 1997), l'11 febbraio 1997 (r.o. n. 297 del 1997), il

18 marzo 1997 (r.o. n. 298 del 1997), il tribunale di Sondrio, su

istanza di parte, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 323 cod. pen., in riferimento all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione;

che, secondo il remittente, la norma, interpretata dalla

giurisprudenza nel senso che sono ricompresi nella condotta

contemplata dalla fattispecie incriminatrice ogni violazione del

parametro di doverosità dell'azione amministrativa e ogni

comportamento esplicantesi in un'illecita deviazione dai fini

istituzionali della pubblica amministrazione, non consentirebbe di

escludere dubbi di indeterminatezza della fattispecie, stante la

genericità di tali riferimenti e l'assenza di una definizione

normativa dell'eccesso di potere;

che, con una ulteriore ordinanza emessa l'il aprile 1997 (r.o.

n. 457 del 1997), lo stesso tribunale di Sondrio ha sollevato la

medesima questione con riferimento, oltre che all'art. 25, secondo

comma, anche all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

lamentando in proposito che "la incertezza della norma" non

permetterebbe un efficace esercizio del diritto di difesa

costituzionalmente garantito;

che questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod.

pen., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma,

della Costituzione, è stata sollevata dal tribunale di Grosseto con

ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 (r.o. n. 210 del 1997),

contenente rilievi di tenore analogo a quelli svolti dal giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza, e sopra

riferiti: in particolare, secondo il remittente, l'indeterminatezza e

l'elasticità della fattispecie rischierebbero di dare eccessivo

spazio alla discrezionalità interpretativa dei giudici, anche per la

carenza di una normativa che delinei con certezza i confini della

liceità e legittimità dell'azione amministrativa, nonché per la

possibilità di configurare il reato in rapporto a condotte omissive;

Considerato che, data la sostanziale identità delle questioni, i

giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronunzia;

che è sopravvenuta, dopo la proposizione delle questioni, la

legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice

penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416 e 555

del codice di procedura penale), il cui art. 1 ha sostituito

interamente il testo dell'art. 323 del codice penale;

che la novella ha sensibilmente modificato la fattispecie del

reato di abuso d'ufficio: in particolare sostituendo la descrizione

della condotta del pubblico ufficiale o dell incaricato di pubblico

servizio, consistente nell'"abusare dell'ufficio", e accompagnata dal

fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio,

patrimoniale o non patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno

ingiusto, con l'espressione "nello svolgimento delle funzioni o del

servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero

omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un

prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente

procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero

arreca ad altri un danno ingiusto";

che pertanto si rende necessario restituire gli atti ai giudici

remittenti, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla

luce dello jus superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice per

le indagini preliminari presso il tribunale di Piacenza e ai

tribunali di Milano, di Sondrio e di Grosseto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:327 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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