Art. 164 c.p. — Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena

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[1]La sospensione condizionale della pena e' ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.

[2]La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta:

  • 1)a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se e' intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale;
  • 2)allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perche' il reo e' persona che la legge presume socialmente pericolosa.

[3]La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

[4]La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.74

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

49

La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970, n. 86 (in G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimita' del numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa quando il secondo reato si lega con il vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa.

Corte Costituzionale

54

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile 1971, n. 73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.

Corte Costituzionale

74

La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

Testo in vigore dal 6 maggio 1976 al 26 marzo 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 164 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. interl. n. 26693/2023

    18 settembre 2023

    Le Sezioni Unite Civili hanno sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 97 e 105 all’art. 117, comma 1 (in relazione all’art. 8 CEDU), Cost. – dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’art. 168 c.p., senza prevedere che sia comunque rimessa all’organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria.

    Art. 164 c.p. · Art. 163 c.p. · Art. 168 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 26 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 32/2026

    Ha colpito questo articolo
    19 marzo 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l’art. 164, secondo comma, n. 1), cod. pen., nella parte in cui preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell’ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. Se la sospensione condizionale della pena ha conservato la sua ratio essenziale, di monito al condannato per reati di non particolare gravità, associato alla sentenza di condanna, risparmiandogli, però, l’esperienza del carcere, differenti sono divenuti i suoi presupposti rispetto alle scelte iniziali del legislatore: in particolare essa, non più concepita come un beneficio del quale fruire una sola volta, risulta applicabile, per effetto della giurisprudenza costituzionale, non già in forza di automatismi, quanto piuttosto della necessità di tener conto che la personalità umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti. È pertanto irragionevole che – pel sol fatto dell’esistenza di una precedente condanna, oggetto di riabilitazione – sia preclusa al giudice quella valutazione prognostica sull’assenza di proclività a delinquere che gli è, invece, consentita in presenza di una condanna anteriormente comminata e sospesa, e dunque pur sempre basata su di una prognosi di non recidività rivelatasi fallace. Quanto, poi, alla circostanza che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha come effetto di consentire la fruizione della sospensione condizionale pur quando risultino superati i limiti di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen., la stessa deve considerarsi una conseguenza intrinsecamente connaturata alle caratteristiche proprie della riabilitazione, giacché essa estingue ogni effetto penale della condanna. Infine, sebbene la “neutralizzazione” degli effetti della condanna oggetto di riabilitazione potrebbe rivelarsi non irreversibile, potendo pur sempre verificarsi la revoca di diritto della riabilitazione già intervenuta, resta ferma, per il giudice chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità per tale ulteriore reato, la possibilità di procedere alla revoca della riabilitazione (art. 683, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.), tornando così a operare anche la preclusione alla concessione della sospensione derivante dal combinato disposto degli artt. 163 e 164, quarto comma, cod. pen. (Precedente: S. 208/2024 - mass. 46450).

    Art. 164 c.p. · Art. 163 c.p. · Art. 178 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 95/1976

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1976

    Il significato dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., risultante dall'art. 12 D.L. 11 aprile 1974, n. 99, è rimasto immutato nonostante gli emendamenti apportati in sede di conversione con la legge 7 giugno 1974, n. 220. La disciplina risultante dal predetto art. 164 c.p., prevedendo che chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per delitto possa fruire della sospensione condizionale della pena solo se l'esecuzione della prima è stata sospesa, determina un'irragionevole disparità di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in danno di coloro che hanno già subito una condanna a pena detentiva per delitto senza però fruire del beneficio stesso. Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, c.p. (così modificato dall'art. 12 del D.L. 11 aprile, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen..

    Art. 164 c.p. · Art. 163 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 73/1971

    Ha colpito questo articolo
    5 aprile 1971

    L'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale, nel caso di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio, è costituzionalmente illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. Sussiste, infatti, disparità di trattamento tra gli imputati che possono fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di più reati, di cui taluno anteriormente commesso, giudicati con unica sentenza, e gli imputati che, essendo perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda sentenza, beneficiare della sospensione per il delitto commesso anteriormente. È, cioè, del tutto ingiustificato che al magistrato sia consentito di sospendere condizionalmente la pena in favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi e non lo sia allorché la riunione non sia attuata o non sia attuabile per circostanze meramente occasionali. La disparità appare tanto più palese dopo la sentenza n. 86 del 1970, perché la reiterata violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravità (art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere la sospensione condizionale già concessa, mentre la commissione in tempi diversi di più reati, anche della stessa indole (art. 101 cod. pen), escluderebbe la seconda concessione e importerebbe la revoca.

    Art. 164 c.p. · Art. 168 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (13)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 maggio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1974 al 6 maggio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 5/5/1976, n. 118) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art164 · fonte del testo

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