Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1976

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/04/1976 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 164

del codice penale, come modificato dall'art. 12 del d.l. 11 aprile

1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220, concernente

provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 aprile 1974 dal pretore di Gubbio nel

procedimento penale a carico di Mannucci Ramiro, iscritta al n. 337 del

registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 277 del 23 ottobre 1974;

2) ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal tribunale di Locri nel

procedimento penale a carico di Moio Sebastiano, iscritta al n. 69 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal tribunale di Biella nel

procedimento penale a carico di Minganti Emilio, iscritta al n. 290 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

4) ordinanza emessa il 5 maggio 1975 dal tribunale di Lucera nel

procedimento penale a carico di Cicilano Antonio, iscritta al n. 303

del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1976 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 18 aprile 1974 nel procedimento penale

a carico di Mannucci Ramiro, già condannato in precedenza a pena

detentiva per delitto non sospesa, il pretore di Gubbio ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, ultimo comma, del codice penale

(concernente i limiti entro i quali può essere concessa la sospensione

condizionale della pena), nel nuovo testo risultante dall'art. 12 dcl

d.l. 11 aprile 1974, n. 99.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata consentirebbe di

concedere la sospensione condizionale della pena a chi ha già

riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto solo nel

caso in cui l'esecuzione della predetta condanna sia stata già sospesa

ed opererebbe, conseguentemente, un'irragionevole discriminazione in

danno di coloro che hanno subito una precedente condanna senza fruire

del beneficio.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, assistito dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che

la questione sia dichiarata non fondata in quanto non vi sarebbe

uguaglianza di posizioni tra colui cui sia stata già concessa la

sospensione condizionale della pena e colui cui tale beneficio sia

stato negato.

2. - Analoga questione è stata sollevata dal tribunale di Biella

nel corso del procedimento penale a carico di Minganti Emilio, dal

tribunale di Locri e dal tribunale di Lucera nel corso di procedimenti

penali rispettivamente a carico di Moio Sebastiano e Cicilano Antonio,

tutti già condannati, in precedenza, per delitto a pena detentiva la

cui esecuzione non era stata sospesa. La questione sollevata dal

tribunale di Biella, al pari di quella del pretore di Gubbio, ha

riferimento al testo dell'art. 164 codice penale così come modificato

dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99. Le ordinanze del tribunale

di Locri e del tribunale di Lucera riguardano invece il predetto art.

164 codice penale nella formulazione risultante dagli emendamenti

apportati dalla legge 7 giugno 1974, n. 220 che ha convertito in legge

il decreto legge n. 99 del 1974 sopra citato.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sollevano questioni di

legittimità costituzionale identiche o comunque connesse: si ravvisa

pertanto utile la riunione dei rispettivi giudizi onde dar luogo a

decisione con unica sentenza.

2. - L'art. 164 del codice penale prima della riforma attuata con

il d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (poi convertito, con emendamenti, nella

legge 7 giugno 1974, n. 220), vietava, fra l'altro, la concessione

della sospensione condizionale della pena a chi avesse già riportato

una condanna a pena detentiva per delitto.

La sospensione non poteva essere concessa più di una volta salvo

che nel caso di condanna a pena detentiva preceduta da condanna a pena

pecuniaria sospesa.

Con sentenza n. 86 del 1970 questa Corte ammise la possibilità

della concessione quando il secondo reato si legasse con vincolo della

continuazione a quello già precedentemente punito con pena sospesa.

Quindi con altra sentenza n. 73 del 1971 ritenne tale possibilità

anche nel caso di nuova condanna per un delitto commesso anteriormente

alla precedente e sempre che la pena da infliggere, cumulata con quella

già sospesa, non sorpassasse i limiti stabiliti per l'applicabilità

del beneficio.

Con l'art. 12 del sopra citato decreto legge, l'art. 164 venne

riformulato. Nel nuovo testo si mantenne il divieto di concedere la

sospensione condizionale a chi avesse già riportato una precedente

condanna a pena detentiva per delitto, ma nell'ultimo comma, dopo aver

ribadito il principio per cui il beneficio in questione poteva essere

concesso solo una volta, si stabilì testualmente: "Tuttavia nel caso

che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione

dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna,

disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a

quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti nell'art.

163". E, cioè, i limiti che nella nuova disciplina risultante dalle

innovazioni apportate nell'art. 11 del citato decreto legge, tuttora in

vigore, sono, in via generale, di due anni di pena detentiva,

originariamente irrogata o risultante dalla conversione di pena

pecuniaria; limiti elevati a tre anni per i minori degli anni diciotto

e a due anni piu sei' mesi per gli ultrasettantenni e per le persone di

età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno.

In sede di conversione vennero apportati emendamenti all'ultimo

comma del predetto art. 12 ed il suo testo definitivo, tuttora vigente,

risultante dalla citata legge n. 220 del 1974, è il seguente:

"La sospensione condizionale della pena non può essere concessa

più di una volta. Tuttavia il giudice può, nell'infliggere una nuova

condanna, disporre la sospensione condizionale della pena, qualora la

pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente

condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art.

163".

3. - Le ordinanze del pretore di Gubbio e del tribunale di Biella

sono antecedenti alla conversione del decreto legge e quindi non

tengono conto delle modifiche apportate con la legge suddetta.

Quelle del tribunale di Locri e del tribunale di Lucera sono state

invece emanate dopo la pubblicazione della legge di conversione ed

hanno quindi riferimento al testo dell'art. 164 codice penale

attualmente in vigore.

Tutte le predette ordinanze riguardano procedimenti penali a carico

di soggetti già condannati per delitto a pena detentiva non sospesa

sia perché, come nel caso sottoposto all'esame del pretore di Gubbio,

la sua durata eccedeva il limite stabilito dalla legge allora in

vigore, sia perché, come nella fattispecie relativa alle tre altre

ordinanze, il giudice non aveva ritenuto di applicare il beneficio. I

giudici a quibus muovono dal presupposto che, secondo la nuova

disciplina, chi ha subito una precedente condanna a pena detentiva per

delitto, può fruire del beneficio della sospensione condizionale, in

occasione della seconda condanna, solo se l'esecuzione della prima è

stata sospesa e assumono che ciò determini un irragionevole disparità

di trattamento, lesiva del principio di uguaglianza, in pregiudizio di

coloro che hanno già subito una condanna a pena detentiva per delitto

senza però fruire del beneficio.

L'Avvocatura dello Stato osserva, nell'atto d'intervento relativo

all'ordinanza del tribunale di Lucera (reg. ord. n. 303/75), che, a

seguito delle modifiche apportate con la legge di conversione n. 220

del 1974, e tenuto conto dei lavori preparatori, si potrebbe, nel

concorso degli altri presupposti stabiliti dalla legge, concedere la

sospensione condizionale anche all'imputato già condannato per delitto

ad una pena detentiva la cui esecuzione non sia stata sospesa. E con

tale interpretazione sarebbero dissolti i dubbi delle ordinanze,

risultandone per tal verso, infondata la questione.

4. - Orbene è certo esatto che il testo dell'ultimo comma

dell'art. 164 codice penale oggi vigente è diverso da quello di cui

all'art. 12 del d.l. sopra citato ed è altrettanto vero che gli

emendamenti, in sede di conversione, furono apportati proprio al fine

di allargare la portata della norma onde rendere possibile la

concessione della sospensione condizionale della pena anche a chi

avesse riportato una condanna per delitto a pena detentiva e tale

condanna non fosse stata oggetto di sospensione.

Non può negarsi, peraltro, che la dizione finale della norma

presenti delle ambiguità tali da legittimare il dubbio che il suo

significato originario, non ostante le modifiche apportate, sia rimasto

immutato.

Infatti la proposizione normativa del cui significato si discute, e

che letteralmente riguarda la possibilità di concedere la sospensione

in caso di una nuova condanna, non solo non è separata in un comma

autonomo da quella che enuncia il principio per cui la sospensione

condizionale non può essere concessa più di una volta ma è anzi ad

essa collegata dall'avverbio avversativo "tuttavia".

Sicché, accordandosi prevalenza all'elemento letterale e non

riconoscendo efficacia decisiva ai lavori preparatori, potrebbe

ritenersi, come si fa nelle ultime due ordinanze, che il beneficio per

chi abbia riportato una precedente condanna per delitto non possa

essere concesso che nell'ipotesi in cui l'esecuzione di detta condanna

sia stata sospesa, mentre nel caso di mancata sospensione opera il

limite di cui al secondo comma, n. 1 (impedimento derivante da

precedente condanna per delitto a pena detentiva).

5. - La Corte ritiene di prendere atto di quest'ultima

interpretazione basata sul senso fatto palese dal significato proprio

delle parole usate dal legislatore secondo la connessione di esse (art.

2 preleggi) in quanto risulta espressamente accolta dalla Corte di

cassazione in una recente decisione, fra l'altro in base al rilievo che

se la sospensione non era applicabile in occasione della prima

condanna, tanto meno poteva ritenersi che lo fosse in occasione della

seconda.

Orbene le norme vivono nell'ordinamento nel contenuto risultante

dall'applicazione fattane dal giudice, come più volte ha ritenuto

questa Corte.

Ma se il significato dell'art. 164 cod. pen., anche nel testo

attualmente in vigore, è quello surriportato non può non riconoscersi

la fondatezza della questione sollevata dal tribunale di Locri e dal

tribunale di Lucera.

Non si comprende infatti come possa essere giustificata la mancata

previsione della possibilità di concedere la sospensione condizionale a

chi ha riportato una precedente condanna per delitto a pena detentiva,

la cui esecuzione non sia stata sospesa, quando tale possibilità è

invece prevista nell'ipotesi in cui la precedente condanna alla

reclusione sia stata sospesa.

A giustificarla non è certo idonea l'affermazione che nel secondo

caso già esiste una valutazione prognostica positiva che spetta al

nuovo giudice verificare, alla luce del nuovo fatto intervenuto, mentre

nel primo caso esiste, al contrario, un giudizio negativo che potrebbe

ritenersi convalidato e confermato dai fatti successivamente

intervenuti.

La commissione di un nuovo reato da parte di chi ha riportato una

precedente condanna, potrebbe semmai dimostrare, coi fatti,

l'erroneità della valutazione, compiuta dal primo giudice, di non

recidività del reo e che quest'ultimo non merita un trattamento più

favorevole di quello riservato a chi di tale valutazione non abbia a

giovarsi.

D'altra parte, e ciò sembra decisivo, poiché la personalità

umana è soggetta ad evoluzione e cambiamenti, non appare ragionevole

condizionare l'apprezzamento sulla proclività al delitto del colpevole

da formularsi in occasione della seconda condanna, alla valutazione

effettuata in tempo precedente o addirittura remoto da altro giudice. E

non è da escludersi che l'esecuzione di una precedente condanna possa

avere determinato l'evoluzione in senso positivo della personalità del

condannato.

6. - Quanto infine alla questione sollevata dal pretore di Gubbio e

dal tribunale di Biella (che, come si è già detto, ha riferimento al

testo dell'art. 164 c.p. risultante dal d.l. 11 aprile 1974, n. 99,

prima della conversione) appare evidente che essa è assorbita da

quella appena esaminata e proposta dal tribunale di Locri e dal

tribunale di Lucera attesi gli effetti novativi e sostitutivi della

legge di conversione rispetto alla norma del decreto legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, ultimo

comma, del codice penale (così come modificato dall'art. 12 del d.l.

11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220),

nella parte in cui non consente la concessione della sospensione

condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna

a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere

cumulata con quella irrogata con la condanna precedente non superi i

limiti stabiliti dall'art. 163 del codice penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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