Corte costituzionale

Ordinanza n. 278/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, secondo

comma-bis, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 2 settembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di

Muratore Giuseppe, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catania ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura

penale, inserito dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 332

(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione

dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), nella

parte in cui è stabilito il divieto di applicazione della misura

della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza

possa essere concessa la sospensione condizionale della pena,

deducendo a tal proposito la violazione:

1) dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in quanto la

disciplina censurata finisce per fondarsi esclusivamente sulla

previsione della futura condanna prescindendo totalmente dai criteri

enunciati dall'art. 274 cod. proc. pen.;

2) degli artt. 101, secondo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione, in quanto la norma postula una valutazione in concreto

circa la concedibilità del beneficio che si risolve in una

anticipazione del giudizio di merito, sia per ciò che concerne la

sussistenza dei presupposti per la condanna, sia di quelli previsti

dagli artt. 163 e 164 cod. pen; una previsione, dunque, osserva il

rimettente, che introduce elementi di irrazionalità e risulta idonea

ad innescare un meccanismo "tale da sottoporre il giudice al rischio

di essere ricusato da una delle parti del processo", con conseguente

sistematico pregiudizio del principio del giudice naturale

precostituito per legge;

3) dell'art. 3 della Costituzione, in quanto dalla scelta del

giudice possono scaturire effetti discriminatori, "soprattutto in

relazione alle strategie processuali";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, come correttamente posto in risalto dalla

Avvocatura dello Stato, la previsione oggetto di impugnativa

rappresenta il naturale sviluppo del principio di proporzionalità

sancito dal secondo comma dello stesso art. 275 cod. proc. pen.,

giacché, alla indefettibile correlazione che deve stabilirsi tra il

differenziato livello di compressione della libertà personale,

tipico di ciascuna misura, e l'entità della sanzione che si ritiene

possa essere irrogata, coerentemente si sovrappone l'inapplicabilità

delle più gravi misure custodiali nell'ipotesi in cui il giudice

ritenga che l'irroganda pena possa non essere eseguita per la

sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione del

beneficio della sospensione condizionale;

che, di conseguenza, nessuna violazione subisce il principio di

presunzione di non colpevolezza, svolgendosi l'apprezzamento del

giudice nel quadro di una valutazione prognostica sul merito della

accusa che è coessenziale all'insorgenza stessa del procedimento

cautelare, come d'altra parte stanno a testimoniare le pronunce che

questa Corte ha avuto modo di adottare in punto di incompatibilità

(v., da ultimo, la sentenza n. 155 del 1996);

che del tutto improprio si rivela il richiamo agli artt. 101,

secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, posto che il

lumeggiato "rischio" per il giudice "di essere ricusato da una delle

parti" non presenta alcun tipo di interferenza con i parametri che il

rimettente assume esser stati violati dalla norma oggetto di

impugnativa;

che del pari destituita di qualsiasi fondamento è la supposta

violazione del principio di uguaglianza, giacché i riflessi che una

disposizione può generare sul piano delle singole "strategie

processuali" fuoriescono all'evidenza dall'ambito all'interno del

quale deve essere condotto lo scrutinio di costituzionalità;

e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 275, comma 2-bis, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27,

secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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