Corte costituzionale

Sentenza n. 86/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/06/1970 · relatore Michele Fragali

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 164,

secondo comma n. 1, e 168 del codice penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 novembre 1968 dal pretore di Caltagirone

nel procedimento penale a carico di Parasole Filippo, iscritta al n.

270 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;

2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1968 dal tribunale di Livorno nel

procedimento penale a carico di Picchi Armando, iscritta al n. 271 del

registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 25 del 29 gennaio 1969;

3) ordinanza emessa il 16 giugno 1969 dal pretore di Torino nel

procedimento penale a carico di Incoli Giovanni, iscritta al n. 399 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore

Michele Fragali;

uditi i sostituti avvocati generali dello Stato Franco Chiarotti e

Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

In riferimento all'art. 3 della Costituzione sono state proposte a

questa Corte due questioni di legittimità costituzionale dell'art. 168

del codice penale.

La prima (ordinanza 8 novembre 1968 del pretore di Caltagirone)

concerne la parte del n. 1 di quello articolo che dispone la revoca di

diritto della sospensione condizionale della pena anche nel caso in

cui, dopo una prima condanna a pena detentiva, per il nuovo reato debba

essere inflitta una pena pecuniaria. Il pretore rileva che la norma non

si armonizza con l'art. 163 (rectius: art. 164) del codice penale, per

il quale, se vi è condanna a pena pecuniaria sospesa, nell'occasione

di un secondo processo, la concessione del beneficio può essere

ripetuta a condizione che il condannato paghi la pena pecuniaria nel

termine stabilito dal giudice, salvo che il condannato si trovi

nell'impossibilità di adempiere; osserva che se una prima condanna a

pena pecuniaria non impedisce, sia pure alla condizione predetta, la

rinnovazione del beneficio quando la condanna posteriore deve essere a

pena detentiva, a fortiori una condanna a pena pecuniaria susseguente

ad una condanna a pena detentiva merita di essere sospesa, sia pure

alla condizione citata. Poiché l'art. 168, n. 1, non dice altrettanto

per la revoca, esso violerebbe l'art. 3.

La seconda questione, promossa dal tribunale di Livorno (ordinanza

2 dicembre 1968) e dal pretore di Torino (ordinanza 16 giugno 1969),

riguarda l'art. 168, n. 2, del codice penale, nella parte in cui

impone la revoca della sospensione condizionale della pena qualora, nei

termini di legge, il condannato riporti altra condanna, anche se questa

seconda condanna riguardi un reato legato al primo dal vincolo della

continuazione. La prima ordinanza si richiama alla giurisprudenza della

cassazione, secondo la quale il reato continuato è una mera fictio

iuris che non fa venir meno l'autonomia delle distinte violazioni e

quindi delle rispettive sentenze di condanna; rileva che è meramente

casuale la circostanza della duplice successiva condanna, cosicché non

può impedirsi che si sospenda la pena inflitta nel secondo processo

ove, se l'imputato fosse stato giudicato in un solo processo, avrebbe

potuto godere del beneficio. Il pretore di Torino si rifà invece alla

ratio comunemente esposta a sostegno dell'interpretazione favorevole

alla revoca nel caso predetto: essere cioè la revoca stabilita nel

presupposto che il giudice della prima condanna, ove fosse stato a

conoscenza della continuazione, non avrebbe dato il beneficio; osserva

inoltre che non sempre può disporsi la riunione dei procedimenti,

potendo essi appartenere alla competenza di diverse autorità.

Il pretore di Torino denuncia pure la violazione dell'articolo 27

della Costituzione, in quanto la revoca del beneficio viene a dipendere

dal comportamento dell'imputato, anteriore alla concessione del

beneficio, che non ha fatto rilevare di aver commesso altri reati in

unità di disegno criminoso con quello da giudicare.

2. - La presidenza del Consiglio è intervenuta soltanto nei

giudizi promossi con le ordinanze del pretore di Caltagirone e del

tribunale di Livorno.

Sulla questione relativa all'art. 168, n. 1, del codice penale essa

ha obiettato che la situazione del condannato a pena detentiva

condizionatamente sospesa, il quale riporti successivamente una

condanna a pena pecuniaria, si differenzia notevolmente da quella del

condannato a pena pecuniaria condizionatamente sospesa, il quale

successivamente riporti una condanna a pena detentiva.

Per quanto attiene alla questione riguardante l'art. 168, n. 2,

stesso codice, la presidenza del Consiglio ha contestato l'esattezza

dell'orientamento della giurisprudenza, che comprende nella norma anche

l'ipotesi di seconda condanna a seguito di continuazione; comunque

sostiene che l'asserita disuguaglianza non può dirsi che dipenda da

una norma, dato che consegue al comportamento dell'imputato, e aggiunge

che questo, non rivelando al giudice di avere commesso altri reati

legati a quelli in giudizio dal vincolo della continuazione, ha assunto

il rischio di subire la revoca della prima sospensione quando fosse

condannato con sentenza successiva.

3. - All'udienza del 24 marzo 1970 la difesa della presidenza del

Consiglio ha confermato le proprie tesi e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - È indubitabile che ciascuna delle questioni proposte dalle

tre ordinanze, solo per ragioni di rilevanza è stata riferita

separatamente ed esclusivamente a uno solo dei numeri di cui si compone

il primo comma dell'art. 168 del codice penale, mentre, per la loro

sostanza, ogni questione riguarda tutte le fattispecie enunciate nello

stesso articolo.

Le cause debbono perciò essere decise con una sola sentenza.

2. - Sulla seconda delle questioni, esattamente il tribunale di

Livorno e il pretore di Torino rilevano che il caso di cui sono oggetto

le loro ordinanze, riguardante fatti legati da nesso di continuità con

altri puniti con sentenza precedente, non può essere trattato

diversamente da quello in cui la continuazione è accertata con unica

sentenza; per cui, come, in quest'ultimo caso, la pena può essere

sospesa, nel concorso dei presupposti di legge, con riguardo al reato

considerato nella sua unità, così non dovrebbe revocarsi la

sospensione della prima condanna quando la seconda, cumulata con la

prima, non oltrepassi i massimi indicati nell'art. 163 stesso codice.

Tale ragionamento investe il combinato disposto degli artt. 164, comma

secondo n. 1, e 168, primo comma n. 2, nella parte in cui, quando il

secondo reato sia in relazione di continuità con altro già punito con

pena sospesa, si esclude che il giudice possa esercitare il potere di

concedere o di negare per l'intera pena il beneficio della sospensione

condizionale e si impone che sia revocata di diritto la sospensione

condizionale già concessa.

Si muove, nelle ordinanze, dal contenuto che la giurisprudenza ha

dato alle norme denunciate: infatti si è giudicato che la sospensione

della prima condanna deve essere revocata quando la continuazione del

reato emerge in un processo successivo. Con questo contenuto vivono

perciò le norme predette; ma esse, nella sostanza, fanno dipendere

l'esistenza del nesso di continuità fra due reati da circostanze

occasionali, e cioè a dire, dal fatto che la continuazione sia

accertata in un solo tempo anziché in tempi successivi, circostanze

che non possono elevarsi a fondamento di una diversa disciplina.

Assumere, coll'Avvocatura, che la scoperta di fatti anteriori alla

prima condanna smentisca la presunzione di ravvedimento posta dal

giudice a giustificazione del beneficio accordato, vuol dire denunciare

l'irrazionalità della distinzione, anziché giustificarla: infatti

nemmeno nel primo giudizio la continuazione può essere, di per sé

sola, ragione di rifiuto del beneficio della sospensione, dovendo

sempre verificarsene la rilevanza per decidere se possa presumersi che

l'imputato si asterrà dal commettere altri reati. La circostanza che

il primo giudice non era a notizia che l'imputato aveva, in

continuazione, ancora violato la legge penale, non può perciò

impedire al secondo giudice di compiere gli apprezzamenti che avrebbe

fatto il primo, e imporgli di sostituire, al suo libero convincimento,

una presunzione legale di inopportunità della sospensione. Tale

inopportunità non può spiegarsi nemmeno con il rilievo che l'imputato

non rese noto al giudice di aver commesso i nuovi reati, perché, se

così potesse ragionarsi, dalla norma si farebbe derivare una

inconcepibile sanzione alla reticenza dell'imputato; al quale invece

l'ordinamento garantisce piena libertà di comportamento processuale,

al riparo dalla presunzione della sua non colpevolezza.

Il legame logico tra gli artt. 164 e 168 del codice penale è

indiscutibile: ed è irrazionale inibire al giudice chiamato a decidere

sulla revoca della sospensione quegli apprezzamenti che egli può

compiere quando deve decidere se la pena debba sospendersi.

3. - L'altra questione, quella proposta dal pretore di

Caltagirone, pone in risalto l'incoerenza tra il principio adottato

nell'art. 168 del codice penale, che non distingue pena da pena agli

effetti della revoca di una precedente sospensione, e l'art. 164,

quinto comma, stesso codice che, al contrario, agli effetti della

concessione del beneficio della sospensione, differenzia caso da caso

in relazione al tipo di pena che deve comminarsi con la seconda

sentenza. Dato il rilevato legame logico che esiste tra concessione e

revoca del beneficio, poggiare i poteri del giudice riguardo alla

sospensione della pena su presupposti meno rigidi di quelli ai quali si

informa il dovere di revocare la sospensione, è chiara prova della

violazione del principio di eguaglianza: secondo la legge il giudice

dovrebbe revocare il beneficio in casi in cui gli è invece permesso di

concederlo e dovrebbe concederlo in casi in cui egli è tenuto poi a

revocarlo.

In particolare, il pretore di Caltagirone ha esteso il confronto

fra l'art. 164 predetto e il successivo art. 168 all'ipotesi di

successione di una pena pecuniaria a una pena detentiva, non

espressamente regolata dall'art. 164, quinto comma, e ritiene che a

fortiori il giudice può concedere il beneficio quando ad una pena

detentiva debba seguire la pena pecuniaria che l'imputato sia disposto

a pagare, essendo la fattispecie meritevole di un più benevolo

apprezzamento, come indice, anziché di un aggravarsi della spinta

criminosa, al pari del caso contemplato dall'art. 164, quinto comma, di

una attenuazione della spinta stessa.

Il giudice a quo esattamente cioè opina che l'art. 164, quinto

comma, permette all'imputato di godere del beneficio ove paghi entro un

congruo termine l'importo della pena pecuniaria, senza far differenze

tra il caso in cui la seconda sentenza deve comminare una pena

detentiva e quello in cui deve ripetere una condanna a pena pecuniaria;

in altre parole consente a colui che in due tempi successivi sia punito

con pena pecuniaria e con pena detentiva, di fruire del beneficio della

sospensione della pena detentiva, indipendentemente dal fatto che gli

sia stata irrogata prima la pena pecuniaria e poi quella detentiva o

viceversa. Così essendo, viene a dimostrarsi che l'art. 168 del codice

penale viola l'art. 3 della Costituzione: la norma impugnata si

manifesta lesiva della regola di eguaglianza nella parte in cui non

distingue fra le due ipotesi e permette che la revoca della sospensione

possa pronunciarsi, con riguardo al caso di pena pecuniaria, anche

quando la sospensione dovrebbe essere concessa secondo quanto è

prescritto nell'art. 164.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 164, comma

secondo n. 1, e 168 del codice penale, nella parte in cui dispongono

che il giudice non possa esercitare il potere di concedere o negare,

per la pena da comminare, il beneficio della sospensione condizionale o

debba revocare di diritto la sospensione già concessa quando il

secondo reato si lega con il vincolo della continuità a quello punito

con pena sospesa;

dichiara l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 168 del

codice penale, nella parte in cui, per l'ipotesi di successiva

irrogazione di pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere di

subordinare la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato

pagamento della pena pecuniaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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