Corte costituzionale

Ordinanza n. 183/1996

Altra decisione · depositata il 31/05/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre

1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di

coscienza) e 163 e seguenti del codice penale, promosso con ordinanza

emessa il 19 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico

di Rombi Gennaro, iscritta al n. 529 del registro ordinanze 1995 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Rombi Gennaro nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Roberto Lorenzini e Mauro Mellini per Rombi

Gennaro, e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente

del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1995, il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma ha

sollevato questione di legittimità costituzionale della norma

risultante dal combinato disposto degli articoli 8, secondo e terzo

comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza) e 163 e seguenti del

codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione nonché

al principio della finalità rieducativa della pena, nella parte in

cui si prevede "che, a fronte della concessione di ufficio della

sospensione condizionale della pena nel primo giudizio, l'esonero

consegua soltanto all'espiazione della pena inflitta per il secondo

reato";

che l'ordinanza suddetta è stata pronunciata nel corso di un

processo penale a carico di persona precedentemente condannata alla

pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, con sospensione

condizionale della stessa, per il reato di "rifiuto totale" del

servizio militare di leva per motivi di coscienza (art. 8, secondo

comma, della legge n. 772 del 1972), persona imputata dello stesso

delitto in relazione a una nuova chiamata alle armi, anch'essa

disattesa per i medesimi motivi, dopo il passaggio in giudicato della

prima sentenza;

che il giudice rimettente - respinte come manifestamente

infondate diverse e più ampie questioni di costituzionalità,

prospettate dalla difesa dell'imputato - ha invece dato seguito

all'istanza del pubblico ministero affinché venisse investita questa

Corte della sollevata questione di legittimità costituzionale,

esclusivamente in relazione all'ipotesi di nuovo processo per il

reato di cui all'art. 8, secondo comma, della legge n. 772 del 1972,

nel caso di precedente condanna per il medesimo reato, con pena

condizionalmente sospesa in assenza di richiesta dell'imputato;

che, soltanto in relazione all'eventualità da ultimo indicata,

si sostiene nell'ordinanza che - qualora la persona che rifiuta il

servizio militare perseveri nel suo atteggiamento - la sospensione

condizionale si traduce in un danno per il condannato non

riconducibile alla sua condotta ma imputabile esclusivamente alla

volontà del giudice: danno consistente in ciò, che l'esonero dalla

prestazione del servizio militare (previsto dall'art. 8, terzo comma,

della legge n. 772 del 1972 come conseguenza dell'espiazione della

pena disposta dalla sentenza di condanna per il rifiuto del servizio

militare), a causa della sospensione della pena, non potrebbe operare

in conseguenza della condanna per il primo rifiuto, ma opererebbe

solo in seguito a una seconda sentenza di condanna che, irrogando una

nuova pena, disponesse per conseguenza anche la revoca del

"beneficio" precedentemente concesso;

che, in tal modo, l'effetto dell'esonero, previsto dall'art. 8,

terzo comma, per evitare la "spirale delle condanne", conseguirebbe

contraddittoriamente dopo due (o tre: nel caso dell'art. 164, quarto

comma, del codice penale) sentenze di condanna aventi, come effetto,

il cumulo delle pene;

che tale sopraesposta disciplina dell'esonero dalla prestazione

del servizio militare di leva, in relazione all'ipotesi di precedente

condanna per il rifiuto del servizio militare medesimo con pena

condizionalmente sospesa ad iniziativa del giudice, è apparsa al

giudice rimettente di dubbia costituzionalità per violazione a)

dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

ragionevolezza, in quanto essa presupporrebbe, ai fini dell'esonero,

un'ulteriore condanna e un ulteriore prolungamento della pena -

rispetto al caso in cui il beneficio della sospensione condizionale

non fosse concesso -, nonché b) degli artt. 3 e 27, terzo comma,

della Costituzione, in quanto il prolungamento della pena necessario

ai fini dell'esonero potrebbe apparire ingiustificato dal punto di

vista della finalità rieducativa, tenuto conto che esso deriverebbe,

in definitiva, non da un comportamento di colui che rifiuta il

servizio militare ma da un atto (la decisione giudiziale) del tutto

indipendente dalla sua volontà;

che, per tali motivi, il giudice per le indagini preliminari

presso il tribunale militare di Roma ha ritenuto la questione di

legittimità costituzionale non manifestamente infondata e rilevante,

investendo perciò questa Corte del suo esame;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dell'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

Considerato che la predetta ordinanza del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale militare di Roma solleva il dubbio

circa la legittimità costituzionale della disciplina sopra detta -

con riferimento esclusivo all'ipotesi di precedente concessione del

beneficio della sospensione condizionale della pena, non richiesta

dall'imputato - in quanto consente plurime condanne di colui che,

avendo rifiutato il servizio militare di leva, persiste nel rifiuto a

fronte di nuove chiamate alle armi;

che tale prospettazione presuppone, più in generale - in tutti i

casi in cui, per un motivo previsto dall'ordinamento, alla condanna

per prima irrogata non segua l'espiazione della pena -, la

possibilità di moltiplicazione delle condanne e di sommatoria di

pene nei confronti del soggetto che persista nel rifiuto del servizio

militare, possibilità che nel caso in esame nel giudizio a quo

riguarda l'ipotesi in cui la mancata espiazione della pena irrogata

per la prima volta dipenda dalla concessione d'ufficio della

sospensione condizionale;

che tale possibilità appare di dubbia conformità alla

Costituzione, sotto diversi profili, in particolare a) per violazione

dell'art. 3, sotto il profilo della razionalità, in quanto

contraddice la ratio dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del

1972, all'evidenza rivolto ad evitare quella "spirale delle condanne"

che in varie circostanze (a iniziare dalla sentenza n. 409 del 1989)

questa Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima e b) per

violazione degli articoli 2, 3, 19 e 21, i quali apprestano - secondo

la giurisprudenza di questa Corte, a iniziare dalla sentenza n. 467

del 1991 - una protezione costituzionale ai cosiddetti "diritti della

coscienza", in quanto la possibile comminazione di plurime condanne e

pene può condurre a una permanente pressione morale in vista di un

mutamento coatto della coscienza individuale;

che esiste un evidente rapporto di continenza e di

presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice

rimettente e la questione di costituzionalità nascente dai dubbi di

costituzionalità ora indicati circa la normativa più generale,

sicché la risoluzione della seconda è logicamente pregiudiziale

alla risoluzione della prima;

che, d'altra parte - come già osservato fin dall'ordinanza n.

100 del 1970, a proposito delle questioni di costituzionalità

relative a ipotesi di disparità di trattamento, ma con affermazione

suscettibile di estensione a tutti i casi in cui una questione ne

implica un'altra logicamente prioritaria (ordinanza n. 230 del 1975 e

sentenza n. 179 del 1976) -, il modo in cui occasionalmente sono

poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non

può impedire al giudice delle leggi l'esame pieno del sistema nel

quale le norme denunciate sono inserite.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la trattazione innanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo e terzo comma,

della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento

dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui consente la ripetuta

sottoponibilità a procedimento penale del medesimo soggetto già

condannato per i fatti ivi previsti, in riferimento agli articoli 2,

3, 19 e 21 della Costituzione;

Ordina il rinvio del presente giudizio, per poter trattare la

questione relativa congiuntamente a quella di cui al capo precedente;

Ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

Ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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