Corte costituzionale

Sentenza n. 73/1971

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/04/1971 · relatore Enzo Capolozza

Norme in gioco

dichiarata illegittima

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 164,

quarto comma, e 168, primo comma, n. 2, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Milano nel

procedimento penale a carico di Arienti Carlo Francesco, iscritta al n.

28 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1971 il Giudice

relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Carlo Francesco Arienti, condannato dal pretore di Milano, con

sentenza del 27 (recte: 10) aprile 1968, a due mesi di reclusione ed a

L.120.000 di multa per il reato di emissione di assegni a vuoto,

aggravato e continuato (fatti commessi dal 3 ottobre al 10 dicembre

1966), proponeva appello dinanzi al competente tribunale, chiedendo la

sospensione condizionale della pena.

Il tribunale ha osservato che il prevenuto, avendo già fruito

della sospensione per due distinte condanne (di cui la prima a pena

pecuniaria in data 20 ottobre 1966, e la seconda, in data 14 giugno

1968, a due mesi di reclusione ed a L.20.000 di multa), non solo non

potrebbe ottenere un'ulteriore applicazione del beneficio, ma, avendo

riportato, con la sentenza impugnata, un'altra condanna per un delitto

anteriormente commesso, dovrebbe subire la revoca della precedente

sospensione. Per altro, risultando l'entità complessiva della pena

condizionalmente sospesa e di quella successiva da irrogare per il

delitto anteriore, inferiore alla durata di un anno di reclusione,

prevista, dall'art. 163 del codice penale, quale limite per la

concessione del beneficio chiesto dall'imputato, il tribunale di Milano

ravvisava in ciò una ingiustificata disparità di trattamento e con

ordinanza del 10 luglio 1969 sollevava, in riferimento all'art. 3,

primo comma, della Costituzione, questione di legittimità delle

disposizioni contenute:

a) nell'art. 164, quarto comma, del codice penale nella misura in

cui, limitando ad una sola volta la concessione della sospensione

condizionale della pena, impedisce di ulteriormente concederla in caso

di nuova condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che,

cumulata a quella sospesa, non superi i limiti in astratto previsti per

l'applicabilità del beneficio;

b) nell'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale, in quanto,

anche in tale ipotesi, esso prevede come automatica (e non

discrezionale, in funzione, cioè, di un rinnovato giudizio di

pericolosità del reo) la revoca del beneficio stesso.

A sostegno della non manifesta infondatezza della questione,

l'ordinanza afferma che situazioni identiche sarebbero disciplinate in

modo irragionevolmente diverso ed affidate, circa il loro trattamento

normativo, ad un dato processuale del tutto casuale, quale la riunione

o meno dei procedimenti a carico della stessa persona: riunione che in

certi casi potrebbe essere addirittura inibita (art. 413 cod. proc.

pen.) e che, se non avvenuta, non importerebbe alcuna nullità (art. 50

cod. proc. pen.).

Aggiunge il tribunale che all'assurdità delle norme denunziate

intende porre riparo un recente disegno di legge di iniziativa

governativa (doc. n. 351 del Senato, V Leg.), che propone sia di

concedere la sospensione "qualora la pena cumulata a quella

precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163",

sia di eliminare l'automaticità della revoca del beneficio nel caso di

condanna per delitto anteriormente commesso, rendendola facoltativa e

subordinandola ad una rinnovata valutazione della pericolosità del

reo.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto

depositato l'8 gennaio 1970, nel quale chiede che la questione sia

dichiarata non fondata.

Osserva l'Avvocatura che le innovazioni contenute nel disegno di

legge di riforma del codice penale sono apprezzabili, ma rientrano nei

compiti del legislatore ordinario, il quale è libero di accogliere i

criteri, più o meno rigorosi, che reputi opportuni; e che, del resto,

l'attuale questione riguarderebbe esclusivamente l'asserita disparità

di trattamento tra l'imputato di vari reati, giudicato in un unico

processo e, pertanto, in condizione di poter ottenere la sospensione

condizionale, se condannato complessivamente ad una pena non superiore

all'anno di reclusione; e l'imputato degli stessi reati, il quale,

essendo giudicato e condannato in distinti processi, soltanto nel primo

potrebbe ottenere il beneficio e incorrerebbe, col secondo, anche nella

revoca di esso.

Ad avviso dell'Avvocatura, pero, una tale disparità di trattamento

non contrasterebbe con l'art. 3, primo comma, della Costituzione,

dappoiché sarebbe obiettivamente giustificata o da un comportamento

omissivo dell'imputato che non abbia chiesto la riunione o da superiori

interessi di giustizia, quali la speditezza dei procedimenti e

l'esigenza di evitare che, in attesa di accertare la responsabilità

per un reato di lieve entità, ne cada in prescrizione un altro che

abbia destato un grave allarme sociale. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza del tribunale di Milano indicata in epigrafe

denuncia a questa Corte gli artt. 164, quarto comma, e 168, primo

comma, n. 2, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma,

della Costituzione. L'art. 164 sarebbe illegittimo nella misura in cui

determina una disparità di trattamento tra gli imputati che possono

fruire del beneficio della sospensione condizionale, a seguito di

condanna per più reati, di cui taluno anteriormente commesso,

giudicati con una unica sentenza, e gli imputati che, essendo

perseguiti con procedimenti distinti, non possono, con la seconda

sentenza, beneficiare della sospensione per delitto anteriormente

commesso. Disparità aggravata dalla disposizione dell'art. 168, primo

comma, n. 2, che impone, altresì, la revoca della sospensione

precedente.

2. - La sentenza n. 86 del 1970 ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale degli artt. 164, secondo comma, n. 1, e 168 del codice

penale, nei limiti in cui disponevano che il giudice non possa

esercitare il potere di concedere o negare, per la pena da comminare in

concreto, il beneficio della sospensione condizionale e debba revocare

ipso iure la sospensione già concessa, allorquando l'altro reato si

lega con il vincolo della continuazione a quello punito con pena

sospesa: e ciò perché è stato ritenuto lesivo dell'art. 3 della

Costituzione il trattamento disuguale fatto all'imputato, per il quale

la continuazione è accertata e giudicata con un, unica sentenza,

rispetto all'imputato nei confronti del quale il nesso della

continuazione con altro reato, punito con sentenza precedente, emerga

in prosieguo.

3. - Orbene, anche nel caso in esame, per quanto riguarda l'art.

164, il principio di eguaglianza e la razionalità appaiono vulnerati,

poiché la pronunzia di un'unica sentenza afferente a più reati (artt.

483 cod. proc. pen. in relazione all'articolo 71 e seguenti cod. pen.),

con la quale potrebbe concedersi il beneficio (l'art. 165 cod. pen.

parla di "sentenza di condanna" senza distinguere se per un solo reato

o per più reati), viene a dipendere da circostanze meramente

occasionali o da valutazioni discrezionali (insindacabili) circa lo

svolgimento del processo.

È, cioè, del tutto ingiustificato che al magistrato sia

consentito - tenuto conto degli indici (obiettivi e subiettivi)

dell'art. 133 cod. pen. - di sospendere condizionalmente la pena in

favore di chi abbia commesso più reati in tempi diversi (tra i quali

sussista connessione anche impropria: articolo 45 cod. proc. pen.)

allorché si tratta di procedimenti riuniti (art. 413 cod. proc. pen.),

e non lo sia allorché la riunione non è stata attuata o non è

attuabile per le più varie ragioni (perché il giudice non ritiene di

disporla; o perché non gli è pervenuta la cognitio criminis; o

perché il disporla, ritardando la pronunzia, farebbe cadere in

prescrizione uno o più reati).

La disparità appare ancor più palese e ancor meno razionale,

proprio dopo la sentenza n. 86 del 1970, perché la reiterata

violazione della stessa disposizione di legge, pur di diversa gravità

(art. 81, secondo e terzo comma, cod. pen.), consentirebbe di estendere

la sospensione condizionale già concessa, mentre la commissione in

tempi diversi di più reati, anche della stessa indole (art. 101 cod.

pen.), escluderebbe la concessione della seconda sospensione e

imporrebbe la revoca della prima.

4. - Infondata è invece la questione relativa all'art. 168, primo

comma, n. 2, cod. pen., che dispone la revoca automatica della

sospensione condizionale quando il condannato riporti un'altra condanna

per un delitto anteriormente commesso. Difatti, il giudice, se lo

ritiene, può sospendere una seconda volta la pena, cioè anche per

quel delitto (purché le due pene cumulate non eccedano i limiti di

legge): può farlo proprio in virtù dell'incostituzionalità

dell'art. 164, quarto comma, dichiarata in questa sentenza (sopra, n.

3); e, in tal caso, non è a parlare di revoca ex art. 168. Qualora,

invece, non intenda reiterare il beneficio per essersi convinto che il

prevenuto ne sia immeritevole, il suo giudizio negativo travolge la

presunzione di ravvedimento che aveva ispirato la precedente

sospensione condizionale (la travolge perché a posteriori ne risultano

carenti i presupposti etici e politici): insomma, situazione analoga a

quella che si sarebbe prodotta se, giudicando insieme i due reati, il

giudice avesse ritenuto di negare la sospensione; dunque, l'art. 3 non

è violato.

5. - Va da sé che l'art. 168, primo comma, n. 2, del codice penale

viene ad assumere una diversa significazione e una diversa portata per

il coordinamento con la norma dell'art. 164, quarto comma, quale

risulta dall'odierna dichiarazione di parziale illegittimità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 164, quarto

comma, del codice penale, nella parte in cui esclude che possa

concedersi una seconda sospensione condizionale nel caso di nuova

condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con

quella già sospesa, non superi i limiti per l'applicabilità del

beneficio;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, n. 2, del

codice penale, in riferimento all'art. 3, primo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA

BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:73 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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