Corte costituzionale

Sentenza n. 361/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio

1991 dal Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di

Buonomo Giovanni, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui l'imputato aveva richiesto

applicarsi la pena ex art. 444 del codice di procedura penale,

subordinando l'efficacia della richiesta alla concessione della

sospensione condizionale, il Tribunale di Cassino, con ordinanza

emessa il 24 gennaio 1991, dopo aver rilevato che il beneficio era

già stato concesso per due volte, ha sollevato, in relazione

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella

parte in cui non consente di sospendere la pena anche oltre

l'indicato limite (ma pur sempre entro il limite massimo dei due anni

di cui all'art. 163, primo comma, del codice penale).

Osserva il giudice a quo che, alla stregua della denunziata

previsione, il beneficio in argomento viene ad essere parimenti

negato a chi abbia riportato precedenti condanne "per reati di una

certa gravità" usufruendo della sospensione ed a chi, come nella

specie, abbia già per due volte goduto della sospensione stessa in

relazione all'ipotesi di emissione di assegni a vuoto, comportamento

di "scarso allarme sociale".

In virtù del richiamo all'art. 133 del codice penale, contenuto

nel primo comma della censurata disposizione, la concessione del

beneficio, che il giudice può effettuare d'ufficio, dovrebbe

esclusivamente rapportarsi ad un giudizio prognostico circa la

probabilità che l'imputato commetta altri reati, ed essere quindi

consentita anche più di due volte, sempre che la pena da infliggere,

cumulata con quelle irrogate con le precedenti condanne, non superi i

limiti fissati dall'art. 163, primo comma, del codice penale.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'infondatezza della questione, rilevando come il limite numerico

alla concedibilità del beneficio (analogamente a quello concernente

la misura della pena ex art. 163, primo comma, del codice penale) sia

stato introdotto razionalmente, non essendo.più accreditabile un

giudizio prognostico favorevole allorché chi deve in ipotesi fruirne

abbia dato mostra per due volte di non aver fatto adeguato uso del

beneficio" stesso. Del resto sarebbe del tutto incongrua una norma

che consentisse la sospensione anche per decine di volte sino al

raggiungimento del limite di due anni, che rimarrebbe l'unico

sbarramento applicativo. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Cassino dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, nella

parte in cui esclude che la sospensione condizionale della pena possa

essere concessa per più di due volte. Tale limitazione verrebbe a

precludere la possibilità di valersi del procedimento di

applicazione della pena su richiesta a chi si trovi nelle condizioni

di non poter più fruire del beneficio, ma all'applicazione di questa

subordini tuttavia l'efficacia della richiesta medesima. Inoltre,

argomenta il giudice a quo, andrebbero irrazionalmente incontro ad

identico diniego sia coloro ai quali sia stata sospesa la pena per

reati di lieve entità, sia i soggetti che di tale misura abbiano

fruito in relazione a condanne per fatti di maggior gravità.

2. - La questione è infondata.

L'istituto della sospensione condizionale della pena configurato

dal codice Rocco ha subito molteplici modifiche traverso l'opera

giurisprudenziale di questa Corte e gli interventi legislativi che, a

partire dalla legge 24 aprile 1962, n. 191, hanno progressivamente

ampliato i presupposti del beneficio e le possibilità di reiterarlo,

correlativamente riducendo le ipotesi ostative alla concessione. La

disciplina, di cui agli artt. 163-168 del vigente codice penale,

offre un quadro normativo risultante dalle leggi 7 giugno 1974, n.

220, 24 novembre 1981, n. 689 e, da ultimo, 7 febbraio 1990, n. 19,

che conferma la validità dell'originaria ratio della misura, pur

nella sostanziale dilatazione dei suoi limiti. La sospensione

condizionale della pena tende ad evitare che l'esecuzione di questa

favorisca la recidiva e si fonda su una "prognosi di ravvedimento"

(sentenza n. 133 del 1980) effettuata secondo le regole di giudizio

di cui all'art. 133 del codice penale.

È chiaro quindi il legame logico tra la sospensione e la

presunzione che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori

reati, per cui la limitazione della concedibilità è intrinsecamente

connessa alla misura stessa (analogamente a quanto accade, ad

esempio, per il perdono giudiziale).

Non è pertanto esatto considerare la possibilità di sospendere

la pena anche dopo una prima condanna sospesa come un beneficio nuovo

e distinto e perciò ancora potenzialmente replicabile, ed è errata

la domanda che in tale imprecisa ottica pone il giudice a quo,

chiedendo perché non si possa sospendere più volte la pena.

Oltre al dato letterale della norma impugnata, che tiene fermo il

divieto di concessione oltre la prima volta, vanno rilevate le

particolari condizioni cui il legislatore subordina la possibilità

di accordare ulteriormente la misura. Tale opportunità per il

condannato è necessariamente sottoposta all'adempimento di uno degli

obblighi di cui all'art. 165 del codice penale e l'eventualità di

una revoca si accentua ai termini dell'art. 168, ultimo comma, del

codice penale.

È quindi coerente non consentire la sospensione in caso di

recidiva plurima al fine di non contraddire l'anzidetto giudizio

prognostico "che diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si

andasse oltre la recidiva primaria" (sentenza n. 133 del 1980). Ed è

altresì coerente connotare l'ulteriore concessione in termini di

complementarità rispetto alla precedente, accentuando l'interesse

pubblico "alla eliminazione delle conseguenze dannose degli illeciti

penali" individuabile nell'art. 165 (sentenza n. 49 del 1975),

secondo uno schema utilizzato anche, ad esempio, nell'art. 24 della

legge 10 maggio 1976, n. 319 in materia d'inquinamento e nell'art.

82- bis della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (aggiunto dalla legge 26

giugno 1990, n. 162), in tema di tossicodipendenza.

3. - L'asserita disparità di trattamento tra soggetti che si

siano giovati della sospensione in relazione a reati di maggiore o

minore allarme sociale si fonda su eventualità di mero fatto ed

implica notevoli margini di controvertibilità onde va esclusa la

denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione. È appena il

caso di evidenziare l'effetto disincentivante che sul ravvedimento

del condannato avrebbe la soluzione di mantenere il solo limite dei

due anni di pena detentiva, dal giudice a quo ipotizzata sulla base

della rilevata, impropria, concessione seriale ed automatica della

sospensione. Concessione, oltretutto, smentita proprio dal caso del

"patteggiamento" richiamato dal Tribunale di Cassino.

Attraverso il profilo di negozialità che informa il rito speciale

si coglie la conferma della discrezionalità del giudice nella

valutazione dei presupposti del beneficio, sì che alla possibilità

offerta alle parti di subordinare l'efficacia della richiesta alla

concessione della sospensione, fa riscontro l'alternativa, per il

giudice, di accogliere integralmente la richiesta, accordando la

misura, ovvero di rigettarla in toto "se ritiene" che la sospensione

condizionale non possa essere concessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cassino

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:361 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari