Art. 97 c.p.p. — Difensore di ufficio

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L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio. Il consiglio dell'ordine forense, al fine di garantire l'effettivita' della difesa di ufficio, predispone gli elenchi dei difensori e, d'intesa con il presidente del tribunale, fissa i criteri per la loro nomina sulla base di turni di reperibilita'. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale e' prevista l'assistenza del difensore e l'imputato ne e' privo, danno avviso dell'atto al difensore individuato sulla base dei criteri indicati nel comma 2. Quando e' richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice o il pubblico ministero designa come sostituto altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni dell'articolo 102. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e puo' essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 5 aprile 2001

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 97 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10423/2026

    20 aprile 2026

    In tema di competenza territoriale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento del compenso al difensore d'ufficio, l'imputato assistito riveste la qualifica di consumatore, in quanto la prestazione del difensore, pur originando da un atto dell'autorità, si estrinseca in un rapporto di natura privatistica tra professionista e persona fisica estranea ad un'attività imprenditoriale o professionale, con conseguente applicabilità del foro esclusivo del consumatore ex art. 66-bis d.lgs. n. 206 del 2005, radicato nel luogo di residenza o domicilio dell'assistito.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 66-bis cod. cons.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 168 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9645/2026

    15 aprile 2026

    In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, qualora il debitore contesti l'unitaria pretesa esecutiva azionata mediante intimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai fini dell'applicazione dell'art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l'agente della riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa, indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul piano sostanziale o dall'imputabilità dell'esito della lite a condotte riferibili all'uno o all'altro; con la conseguenza che la condanna solidale alle spese di lite costituisce corretta applicazione anche solo del principio di causalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, le questioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra ente creditore ed esattore.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 615 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 261 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27761/2025

    17 ottobre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso in cui il difensore di fiducia della parte non abbiente sia sostituito in udienza da un difensore d'ufficio non opera la causa di esclusione dal beneficio prevista dall'art. 91 del d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la sostituzione non comporta l'aggiunta di un secondo difensore di fiducia; conseguentemente, al difensore di fiducia della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato va riconosciuto il compenso per l'attività effettivamente svolta fino all'udienza in cui sia stato sostituito dal difensore d'ufficio.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 91 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di ottobre 2025, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 20649/2025

    22 luglio 2025

    In tema di difesa d'ufficio, anche a quest'ultima trova applicazione la disciplina consumeristica, nelle ipotesi in cui l'imputato rivesta la qualifica di consumatore, in quanto il contratto di prestazione d'opera professionale, nella fase esecutiva del rapporto, rimane caratterizzato dal nesso di sinallagmaticità, con diritti e obblighi a carico delle parti a cui lo Stato è estraneo in quanto il suo intervento autoritativo è finalizzato, nella fase genetica, ad assicurare la difesa tecnica nel processo e, solo in via eventuale, in caso di impossibilità dell'imputato ad adempiere al pagamento della prestazione o in caso di irreperibilità, ad assicurare al difensore il compenso per l'attività svolta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del cd. foro del consumatore, ha dichiarato la competenza per territorio del Tribunale del luogo di residenza dell'imputato, in relazione all'azione per il recupero del credito professionale da parte del difensore d'ufficio).

    Art. 97 c.p.p. · Art. 66-bis cod. cons.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 147 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 17/2006

    Questione infondata
    20 gennaio 2006

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 97 e 108 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che anche il difensore designato di ufficio all'imputato che deve essere giudicato nella fase dibattimentale il quale non abbia nominato un difensore di fiducia, o sia comunque privo dell'assistenza difensiva all'udienza fissata per la celebrazione del relativo giudizio, abbia diritto, qualora lo richieda, di usufruire della concessione di un termine "per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". La Corte ha già disatteso, con la sentenza n. 450 del 1997 e con ordinanza n. 162 del 1998, la fondatezza di censure analoghe a quelle prospettate dal giudice a quo nella presente fattispecie, sottolineando che la semplice assenza del difensore di fiducia o di ufficio, non sorretta da un legittimo impedimento è istituto del tutto diverso da quello preso in considerazione dalla norma censurata, così come del tutto diversa è la figura del sostituto del difensore "da quella del nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa". Peraltro, essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, il mancato riconoscimento del termine a difesa per il difensore designato in sostituzione di quello "stabilmente" officiato dall'imputato o per l'imputato, appare conseguenza ragionevole nel quadro di un sistema che mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 108 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 148/2005

    Questione infondata
    12 aprile 2005

    Va esclusa la lesione del principio di ragionevole durata del processo, poiché, il meccanismo previsto dalla norma è tutt’altro che irragionevole, essendo esso posto a presidio di un diritto costituzionalmente garantito, per cui il ritardo nella definizione del processo che può, in ipotesi, derivare dal meccanismo di sostituzione del difensore previsto dalla norma stessa risulta tutt’altro che ingiustificato. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 97, quarto comma, codice procedura penale, nella parte in cui prevede che, nel corso del giudizio, possa essere designato come sostituto del difensore dell’imputato soltanto un avvocato iscritto nell’elenco di cui al secondo comma dello stesso articolo.

    Art. 97 c.p.p. · Art. 111 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 58/2001

    Altra decisione
    13 marzo 2001

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto- legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen.. Successivamente alle ordinanze di rimessione è stata infatti pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83, la quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire l'applicabilità della disciplina ivi contenuta anche ai professionisti. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 11 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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